Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 27/07/2016
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In ordine agli articolo 25 e 26 si svolge un articolato dibattito nel quale intervengono il ministro ORLANDO - che sottolinea come la scelta di modificare la previsione vigente ai sensi della quale, quando si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive il computo avviene calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, muove dalla constatazione che l'attuale misura di 250 euro, risultando eccessivamente elevata, ha finito sostanzialmente per depotenziare la concreta possibilità applicativa delle pene pecuniarie in sostituzione delle pene detentive - il senatore BUCCARELLA (M5S) - il quale osserva che la possibilità, nel disposto dell'articolo 25, di moltiplicare fino a dieci volte l'importo del valore giornaliero di 75 euro determina inevitabilmente un eccesso di discrezionalità nel giudice, che non può non suscitare perplessità - il relatore CUCCA (PD) - il quale rileva, sul punto sollevato dal senatore Buccarella, che, al riguardo, la disposizione dell'articolo 25 appare meramente riproduttiva di quanto previsto dal vigente articolo 53 della legge n. 689 del 1981 - il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale rileva come, alla luce di quanto testé precisato dal relatore Cucca, appaia peraltro difficile individuare quale sia l'effettiva portata innovativa del disposto dell'articolo 25 rispetto al quadro normativo vigente - il presidente D'ASCOLA - il quale osserva come nell'articolo 25 il riferimento alla frazione di euro 75 appaia del tutto pleonastico venendo, in tale ipotesi, in rilievo esclusivamente il caso della trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria diversamente dalla fattispecie di cui all'articolo 26 - nuovamente il ministro ORLANDO - il quale, osserva, con riferimento all'emendamento 25.9, che la previsione, nell'ipotesi di emissione di decreto penale di condanna, di un limite inferiore rispetto a quello generale previsto dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 per la trasformazione della pena detentiva in pecuniaria potrebbe essere coerente con la finalità di favorire il ricorso al decreto penale di condanna e di ridurre le opposizioni allo stesso, in una logica deflattiva che il Governo senz'altro condivide - la senatrice MUSSINI (Misto) - che manifesta invece perplessità sulla proposta contenuta nel richiamato emendamento 25.9 - il senatore FALANGA (AL-A) - che evidenzia la necessità di soluzioni che tengano adeguatamente in considerazione la posizione dei non abbienti - il senatore PAGLIARI (PD) - che sottolinea l'esigenza di definire la normativa speciale relativa al decreto penale di condanna, sul punto in questione, in termini comunque coerenti con il sistema generale - e il senatore CASSON (PD), che condivide le perplessità manifestate dal presidente D'Ascola in ordine al riferimento alla frazione di euro 75, nell'articolo 25, fermo restando che tali perplessità non sono riferibili alla fattispecie di cui all'articolo 26.