Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 27/07/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016

322ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.                          

 

            La seduta inizia alle ore 20,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

 

     Il senatore BUCCARELLA (M5S) aggiunge la sua firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Cappelletti.

 

Il relatore CUCCA (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 21.4.

 

Il senatore LUMIA (PD) aggiunge la sua firma all'emendamento 21.4 e lo modifica nel senso proposto dal relatore, riformulandolo nell'emendamento 21.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

 

         Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.4 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

 

            Il ministro ORLANDO esprime parere conforme a quello del relatore Cucca.

 

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 21.1.

 

Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha annunciato su di esso voto favorevole, è posto ai voti e respinto l'emendamento 21.2.

 

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 21.3, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 21.4 (testo 2).

 

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 21.5, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 21.16, ribadisce le proprie perplessità sull'impatto della previsione introdotta con il comma 3 dell'articolo 21 rispetto alle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato.

 

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 21.6, di contenuto identico all'emendamento 21.23.

 

Dopo che è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 21.7, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.8, 21.10 e 21.11, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 21.12, mentre l'emendamento 21.9 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

 

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 21.13, 21.15, 21.19 e 21.20, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.14, 21.17, 21.21 e 21.22, mentre gli emendamenti 21.16 e 21.18 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 22.1, 22.2 e 22.3.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23, sui quali si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale sottolinea come la previsione di cui all'articolo 23 del testo in esame gli appaia chiaramente peggiorativa rispetto al testo vigente del comma 1 dell'articolo 493 del codice di procedura penale implicando la stessa inevitabilmente il rischio che, in sede di esposizione introduttiva, il pubblico ministero possa fare riferimento al contenuto degli atti raccolti nelle indagini preliminari avvalendosi così di una possibilità che è preclusa alle altre parti - il senatore BUCCARELLA (M5S) - che ritiene, invece, che la finalità della previsione possa essere ricostruita in altro modo essendo, a suo avviso, la stessa volta a far sì che il pubblico ministero fornisca un quadro d'insieme della vicenda processuale che può agevolare sia la fase di richiesta delle prove, sia la correlativa decisione del giudice ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura penale - il relatore CASSON (PD) - il quale manifesta perplessità sulla formulazione e sulla complessiva finalità del disposto dell'articolo 23, ritenendo che lo stesso possa risultare incompatibile con il principio della parità delle parti processuali - e il senatore LUMIA (PD) che ritiene che la norma possa implicare difficoltà applicative senza che ne siano ben chiari i vantaggi.

 

Dopo che l'emendamento 23.1, è stato ritirato, il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 23.3, 23.6 e 23.8 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

 

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

            Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 23.2, posto ai voti è approvato l'emendamento 23.3 risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 23.4, 23.5, 23.6 e 23.7.

           

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 23.8.

 

Dopo che gli emendamenti 24.1, 24.4, 24.5, 24.6 e 24.8 sono stati ritirati, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.2 e 24.3, mentre l'emendamento 24.7 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

         In ordine agli articolo 25 e 26 si svolge un articolato dibattito nel quale intervengono il ministro ORLANDO - che sottolinea come la scelta di modificare la previsione vigente ai sensi della quale, quando si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive il computo avviene calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, muove dalla constatazione che l'attuale misura di 250 euro, risultando eccessivamente elevata, ha finito sostanzialmente per depotenziare la concreta possibilità applicativa delle pene pecuniarie in sostituzione delle pene detentive - il senatore BUCCARELLA (M5S) - il quale osserva che la possibilità, nel disposto dell'articolo 25, di moltiplicare fino a dieci volte l'importo del valore giornaliero di 75 euro determina inevitabilmente un eccesso di discrezionalità nel giudice, che non può non suscitare perplessità - il relatore CUCCA (PD) - il quale rileva, sul punto sollevato dal senatore Buccarella, che, al riguardo, la disposizione dell'articolo 25 appare meramente riproduttiva di quanto previsto dal vigente articolo 53 della legge n. 689 del 1981 - il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - il quale rileva come, alla luce di quanto testé precisato dal relatore Cucca, appaia peraltro difficile individuare quale sia l'effettiva portata innovativa del disposto dell'articolo 25 rispetto al quadro normativo vigente - il presidente D'ASCOLA - il quale osserva come nell'articolo 25 il riferimento alla frazione di euro 75 appaia del tutto pleonastico venendo, in tale ipotesi, in rilievo esclusivamente il caso della trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria diversamente dalla fattispecie di cui all'articolo 26 - nuovamente il ministro ORLANDO - il quale, osserva, con riferimento all'emendamento 25.9, che la previsione, nell'ipotesi di emissione di decreto penale di condanna, di un limite inferiore rispetto a quello generale previsto dall'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 per la trasformazione della pena detentiva in pecuniaria potrebbe essere coerente con la finalità di favorire il ricorso al decreto penale di condanna e di ridurre le opposizioni allo stesso, in una logica deflattiva che il Governo senz'altro condivide - la senatrice MUSSINI (Misto) - che manifesta invece perplessità sulla proposta contenuta nel richiamato emendamento 25.9 - il senatore FALANGA (AL-A) - che evidenzia la necessità di soluzioni che tengano adeguatamente in considerazione la posizione dei non abbienti - il senatore PAGLIARI (PD) - che sottolinea l'esigenza di definire la normativa speciale relativa al decreto penale di condanna, sul punto in questione, in termini comunque coerenti con il sistema generale - e il senatore CASSON (PD), che condivide le perplessità manifestate dal presidente D'Ascola in ordine al riferimento alla frazione di euro 75, nell'articolo 25, fermo restando che tali perplessità non sono riferibili alla fattispecie di cui all'articolo 26.

           

Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 25.4 e 25.9 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 25.

 

            Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 25.1, di contenuto identico all'emendamento 25.2.

 

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 25.3, posto ai voti è approvato l'emendamento 25.4, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 25.5, 25.6, 25.7 e 25.8.

 

            Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 25.9.

 

         Dopo che stono stati ritirati gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3, il relatore CUCCA (PD) e il ministro ORLANDO esprimono parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 26.

 

         Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 26.4 fino alla parola "seguenti". Essendo la stessa respinta, risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento 26.4, nonché gli emendamenti 26.5, 26.6 e 26.7.

 

            La seduta sospesa alle 22,15 è ripresa alle ore 22,25.

           

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 e 27.10, il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 27.11 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.1000 da lui presentato insieme al correlatore Casson. Il parere è contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 27.

 

            Il ministro ORLANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 27.1000 e parere conforme sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 27.

 

            Dopo che sono  stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 27.8 e 27.9, posto ai voti è approvato l'emendamento 27.11, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 27.12, 27.13, 27.14 e 27.15.

 

Posto ai voti è approvato l'emendamento 27.1000.

 

Il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 28.4 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

 

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Dopo che gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.8 e 28.9 sono stati ritirati, posto ai voti è approvato l'emendamento 28.4.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 28.6.

 

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 28.7, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come sia assolutamente non condivisibile che la valutazione dei magistrati del pubblico ministero, ai fini dell'applicazione del nuovo articolo 559 bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello, possa essere effettuata tenendo conto anche della complessità dei procedimenti, in quanto in tal modo la valutazione del magistrato ai fini di un giudizio - che dovrebbe essere influenzata unicamente da considerazioni attinenti alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto commesso - finirà inevitabilmente per essere influenzata anche da fattori esterni a tali profili, con inevitabili implicazioni problematiche e di dubbia conformità al vigente quadro costituzionale.

 

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 28.7.

 

In ordine all'emendamento 28.10, rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il relatore CUCCA (PD) ribadisce il proprio parere contrario e precisa che la formulazione del comma 3 dell'articolo 28 del testo in esame tiene conto in particolare delle indicazioni desumibili dalla recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 27620 del 2016.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 28.10

 

E' ritirato l'emendamento 28.11.

 

Il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sugli emendamento 29.8 e 29.21 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

 

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 29.1, sono separatamente posti ai voti e respinti l'emendamento 29.2, di contenuto identico all'emendamento 29.3, e l'emendamento 29.4.

 

Posto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.5, fino alla parola "seguente", la stessa è respinta, risultando preclusa la parte restante, nonché gli emendamenti 29.6 e 29.7.

 

E' poi posto ai voti e approvato l'emendamento 29.8.

 

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, sull'emendamento 29.13 interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) che ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come tale proposta emendativa apporti un correttivo necessario alla luce della modifica apportata dal comma 4 dell'articolo 29 all'articolo 613 del codice di procedura penale.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) rileva come le osservazioni del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) gli appaiano meritevoli di attenzione.

 

Il presidente D'ASCOLA ritiene che le garanzie apprestate dalla vigente normativa in materia di difesa d'ufficio risultino adeguate anche sotto il profilo preso in considerazione dall'emendamento 29.13.

 

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.13 e 29.14.

 

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 29.15, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, quest'ultimo di contenuto identico al 29.19, e  29.20.

 

Posto ai voti è approvato l'emendamento 29.21.

 

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 29.22, 29.23 e 29.24.

 

Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30 e nello stesso senso si esprime il ministro ORLANDO.

 

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.3.

 

Dopo che l'emendamento 30.4 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 30.5, 30.6, mentre l'emendamento 30.7 è ritirato dal proponente e l'emendamento 30.0.03 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

 

Il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.4 e 31.5.

 

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3.

 

L'emendamento 31.4, di contenuto identico a 31.5, è quindi posto ai voti e approvato.

 

Essendo stati già ritirati nella seduta del 5 luglio gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4, sui successivi emendamenti all'articolo 32, si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore FALANGA (AL-A) - che sottolinea come la sua parte politica attribuisca particolare rilievo all'inserimento nell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale di un esplicito riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, trattandosi peraltro di una linea di intervento che è stata introdotta nel dibattito proprio da lui per la prima volta - del relatore CASSON (PD) - che sottolinea come dal punto di vista tecnico appaia preferibile la formulazione della lettera f-bis del citato articolo 132-bis come risultante dall'emendamento 32.5 - del senatore LUMIA (PD) - che riconosce come l'idea di intervenire sull'articolo 132-bis citato sia stata per la prima volta introdotta nel dibattito relativo all'esame dei disegni di legge in titolo dal senatore Falanga - e della senatrice CAPACCHIONE (PD) - che concorda con quanto testé fatto presente dal senatore Lumia - e in esito al quale dibattito l'emendamento 32.5 viene riformulato nell'emendamento 32.5 (testo 2), pubblicato in allegato, che - con il parere favorevole del relatore CUCCA (PD) e del ministro ORLANDO - è posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, mentre l'emendamento 32.0.5 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

Essendo già stati ritirati nella seduta del 5 luglio scorso gli emendamenti 33.1, 33.2 e 33.4, il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 33.3 e parere contrario sull'emendamento 33.5.

 

Il Ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in relazione all'emendamento 33.3, sottolinea come la soppressione del comma 3 dell'articolo 33 renda esplicito che la violazione delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato non avrà alcun rilievo disciplinare, un esito questo che ritiene del tutto non condivisibile.

 

Il presidente D'ASCOLA fa presente come, in realtà, la previsione del comma 3 dell'articolo 33 debba ritenersi superfluo, in quanto le violazioni ivi previste già sono suscettibili di acquisire rilievo disciplinare alla luce delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 109 del 2006.

 

Posti ai voti è approvato l'emendamento 33.3, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 33.5.

 

Essendo già stati ritirati gli emendamenti 34.1, 34.3, 34.8, 34.9, 34.10, 34.5, 34.11, 34.12, 34.7, 34.14, 34.15, 34.16, 34.17 e 34.18 nella seduta dello scorso 5 luglio, il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 e parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 34.

 

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, l'emendamento 34.2, posto ai voti è respinto l'emendamento 34.4.

 

Dopo che i senatori LUMIA (PD) e GIARRUSSO (M5S) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 34.6, lo stesso è posto ai voti e approvato, mentre è ritirato l'emendamento 34.19.

 

Dopo che sono ritirati gli emendamento 35.1, 35.4, 35.5 e 35.7, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

 

Dopo che l'emendamento 35.2 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, posto ai voti è respinto l'emendamento 35.3.

 

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 35.6, il senatore GIARRUSSO (M5S) sottolinea l'opportunità di prevedere in modo espresso nella delega in esame, con riferimento alla riforma della normativa in materia di ordinamento penitenziario, l'esclusione dall'ambito di applicazioni di tale delega delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

 

Il relatore CASSON (PD) rileva come la proposta emendativa del senatore Giarrusso sia superflua, perché già la formulazione dei criteri di delega di cui all'articolo 37 rende evidente come la delega in questione non intenda intervenire sulla materia del contrasto alle forme di criminalità organizzata, lasciando quindi inalterato sul punto la vigente normativa.

 

Il ministro ORLANDO si esprime nello stesso senso del relatore Casson, rilevando come quanto affermato dal predetto relatore trovi puntuale conferma nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 del testo in esame.

 

Il senatore LUMIA (PD), nel concordare con quanto precisato dal relatore Casson e dal ministro Orlando, fa peraltro presente che, in nessun caso, il Gruppo del Partito democratico avrebbe mai sostenuto, in sede parlamentare, una delega volta ad attenuare l'efficacia della normativa di contrasto alla criminalità organizzata alla quale ha fatto riferimento il senatore Giarrusso.

 

Alla luce del dibatto svoltosi, il senatore Giarrusso ritira l'emendamento 35.6.

 

Posti ai voti e quindi respinto l'emendamento 35.8.

 

Il presidente D'ASCOLA dispone poi l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 36.

 

Si svolge un breve dibattito con riferimento all'emendamento 37.4 a prima firma del senatore GIARRUSSO (M5S), il quale ritiene che, nell'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, sia comunque opportuno specificare che restano ferme le disposizioni del vigente articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario medesimo.

 

Sul punto interviene il ministro ORLANDO il quale, dopo aver ribadito che il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario non è comunque oggetto delle delega in esame, rassicura una volta di più il senatore Giarrusso che le disposizioni di cui al predetto articolo 41-bis non saranno minimamente modificate. Non sarebbe comunque contrario ad una valutazione positiva dell'emendamento.

 

Il relatore CUCCA (PD) propone quindi una riformulazione dell'emendamento 37.25, nonché degli emendamenti 37.31 e 37.45. Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 37.58.

 

In ordine all'emendamento 37.54 il senatore LO GIUDICE (PD) ne raccomanda l'approvazione, evidenziando come tale proposta preveda di aggiungere ai criteri direttivi della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario la revisione della normativa vigente sulle misure alternative alla detenzione con riferimento al rapporto tra detenute e figli minori e con riferimento alle imputate sottoposte a misure cautelari, affinché in entrambi i casi possa essere sospesa - sulla base di una normativa sostanzialmente omogenea a differenza di quanto avviene oggi - la detenzione fino al momento in cui i figli abbiano compiuto il primo anno di età.

 

Seguono brevi interventi del correlatore CASSON (PD) e del ministro ORLANDO che riconoscono il fondamento delle indicazioni contenute nell'emendamento 37.54.

 

La senatrice MUSSINI (Misto) interviene a sostegno dei propri emendamenti 37.20 e 37.38 che sono strettamente connessi in quanto prevedono di potenziare, da un lato, l'internato in ambiente esterno, dall'altro l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena. Sotto quest'ultimo profilo si tratta di rendere effettivo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, dunque, implementare l'istituzione delle REMS (residenze di esecuzione delle misure di sicurezza) quali veri e propri luoghi di cura. Fa appello quindi ai relatori e al Governo affinché esprimano un orientamento favorevole, quantomeno, sull'emendamento 37.38.

 

Il correlatore CASSON (PD) rileva che le osservazioni della senatrice Mussini sono fondate.

 

Il correlatore CUCCA (PD), esprime parere favorevole sull'emendamento 37.4,  nonché sugli identici 37.5 e 37.6; manifesta altresì un orientamento favorevole  per gli emendamenti 37.24 e  37.30 che è sostanzialmente identico al 37.56; infine si esprime a favore delle proposte  37.38, 37.39, 37.45, 37.50, 37.54, 37.55, 37.56, 37.57 e  37.58. Sugli emendamenti 37.25, 31.31, 37.45 e 37.58 il parere è subordinato all'accoglimento delle riformulazioni testé proposte.

 Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme.

 

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 37.1 e 37.2. Essendo decaduto l'emendamento 37.3 in assenza dei proponenti, è messo in votazione l'emendamento 37.4 che risulta approvato. Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 37.5 e 37.6, mentre sono decaduti gli emendamenti 37.7, 37.8 e 37.9.

 

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 37.10, viene messo in votazione l'emendamento 37.11, fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in assenza del proponente. Esso risulta alla fine respinto. Sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti 37.12 e 37.13.

 

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 37.14, 37.15, 37.16 e 37.17 che, in assenza dei proponenti, sono fatti propri dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

 

Con successive e distinte votazioni vengono altresì respinti gli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22 e 37.23. Dopo che l'emendamento 37.24 è fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (PD), il medesimo, messo in votazione, risulta approvato. Risulta altresì approvato l'emendamento 37.25 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, fatto proprio dalla senatrice FILIPPIN (PD), che ha accettato la riformulazione proposta dai relatori. È quindi ritirato l'emendamento 37.26, mentre risulta respinto l'emendamento 37.27. Invece sono dichiarati decaduti gli emendamenti 37.28 e 37.29, per assenza dei proponenti.

 

Messi congiuntamente ai voti, risultano approvati poi gli emendamenti 37.30 e 37.56 sostanzialmente identici.

 

L'emendamento 37.31, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dai senatori LO GIUDICE (PD), CALIENDO (FI-PdL XVII) e BUCCARELLA (M5S) che accettano la riformulazione proposta dai relatori; pertanto l'emendamento 37.31 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.

 

Dopo che sono ritirati gli emendamenti 37.32, 37.33,  37.34 e 37.35, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 37.36 e 37.37.

 

Viene quindi approvato l'emendamento 37.38.

 

Con una distinta votazione, risulta altresì approvato l'emendamento 37.39, al quale, peraltro, il senatore FALANGA (AL-A) dichiara di aggiungere la firma.

 

L'emendamento 37.40, fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in assenza dei proponenti, risulta infine respinto.

 

Risulta altresì non approvato l'emendamento 37.41, mentre viene ritirato l'emendamento 37.42.

 

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti uguali 37.43 e 37.44, mentre risulta approvato l'emendamento 37.45 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha accettato la riformulazione proposta dai relatori.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 37.46 e 37.47.

 

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.48 e 37.49, mentre l'emendamento 37.50, fatto proprio dalla senatrice CARDINALI (PD), in assenza della proponente e della senatrice Ginetti, risulta infine approvato.

 

Con distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 37.51 e 37.52, quest'ultimo fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), in assenza dei proponenti.

 

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 37.53, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 37.54.

 

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 37.55 e 37.60 identici, nonché gli emendamenti 37.56 e 37.57.

 

Avendo il senatore LO GIUDICE (PD) accolto la proposta di riformulazione di cui all'emendamento 37.58 (testo 2), pubblicato in allegato, questo posto ai voti, risulta approvato.

 

Quindi è ritirato l'emendamento 37.59.

 

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 38, i relatori esprimono parere favorevole sugli emendamenti 38.3 e 38.4, essendo contrario il parere sui restanti emendamenti.

 

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

 

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 38.1 e 38.2, mentre con distinte votazione sono approvati gli emendamenti 38.3 e 38.4.

 

Con riferimento all'articolo 39, i relatori e il Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.2 e parere contrario sull'emendamento 39.1.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 39.1.

 

Successivamente è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.2.

 

Dopo che i RELATORI e il GOVERNO hanno manifestato orientamento contrario per l'unico emendamento all'articolo 40, l'emendamento 40.1, posto ai voti, risulta non approvato.

 

Con riguardo agli emendamenti sull'articolo 41, i relatori esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 41.3 e 41.4, essendo invece contrario il parere sui restanti emendamenti.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

 

Essendo ritirato l'emendamento 41.1, viene posto in votazione l'emendamento 41.2 che risulta non approvato.

 

Quindi, con un'unica votazione sono approvati gli identici emendamenti 41.3 e 41.4.

 

Poi è posta ai voti la prima parte dell'emendamento 41.5, fino alla parola "seguenti"; risultando questa respinta, è preclusa la parte restante dell'emendamento medesimo, nonché i successivi emendamenti 41.6, 41.7, 41.8 e 41.9.

 

I RELATORI presentano ed illustrano gli emendamenti 13.10000, 16.0.3000 e 16.3000, nonché alcune proposte di coordinamento relative all'articolo 21 del testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato al resoconto.

 

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti predetti a domani, alle ore 14.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 00,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art.  13

13.10000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis)"; tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS,  previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché della destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche".   

Art.  16

16.3000

I RELATORI

Al comma 2,  capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole «pronuncia sentenza» inserire le altre «di non luogo a procedere o sentenza».  

16.0.3000

I RELATORI

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1.      All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo:

", nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis , lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato".»

 

Conseguentemente all'articolo 16, comma 2, eliminare il secondo capoverso. 

Art.  21

21.4 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI, LUMIA

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «indagini suppletive», inserire le seguenti: «limitatamente ai temi introdotti dalla difesa.».  

21.Coord. 1

I RELATORI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis All'articolo 452 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo le parole "442 e 443" sono inserite le seguenti "si applicano altresì l'articolo 438, comma 6-bis";  

21.Coord. 2

I RELATORI

Al comma 5 sopprimere le parole «con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice». 

21.Coord. 3

I RELATORI

Dopo il comma 6 inserire il seguente

"6-bis. All'articolo 464 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole "442 e 443", sono inserite le seguenti "si applicano altresì le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 438,".

   

Art.  32

32.5 (testo 2)

FALANGA, CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            ''f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322-bis del codice penale''».

        Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».

Art.  37

37.25 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI, FILIPPIN

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» inserire le seguenti: «, la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».  

37.31 (testo 2)

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, LO GIUDICE, CALIENDO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «maggiore fino a: responsabilizzazione» con le seguenti: «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nonché di attività di volontariato».  

37.45 (testo 2)

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

            «n) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere».  

37.58 (testo 2)

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

            «p-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.».