Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 262 del 27/07/2016

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2085

G/2085/1/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

        premesso che:

            la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

            nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

            un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale – equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano – della cooperativa;

            si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

            la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

            in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);

        impegna il Governo:

            ad armonizzare la normativa italiana in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza con quella dell'Unione europea, prevedendo un regime di esenzione al divieto di intese restrittive che non ricadono nell'ambito di applicazione del TFUE ispirato al sistema generale di eccezione legale di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE in presenza delle condizioni ivi previste.

In particolare, quindi, a modificare le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che stabiliscono il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza al fine di consentire che le stesse possano essere dichiarate inapplicabili in presenza di (1) qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, (2) qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e di (3) qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.  

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».