Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 262 del 27/07/2016

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016

262ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.    

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

SUL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS COME FATTORE STRATEGICO PER LA CRESCITA DEL PAESE  

 

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva in titolo con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET).

 

Concorda la Commissione.

 

Il PRESIDENTE comunica poi che l'audizione di rappresentanti dell'AIGET, ove autorizzata, nonché quelle di rappresentanti della Confederazione dei consorzi di Confindustria e delle associazioni dei consumatori saranno programmate per la prossima settimana, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

La Commissione prende atto.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

Il senatore ASTORRE (PD) chiede di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge sul contrasto alle false cooperative, per i quali egli è relatore.

 

Il presidente MUCCHETTI assicura che l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2188 e 2130 sarà ripreso nelle prossime sedute, compatibilmente con le esigenze connesse alla conclusione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

 

     Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà sulla proposta 40.0.100 (testo 3), sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100; ha espresso altresì parere non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3). Inoltre, a revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, ha espresso parere di nulla osta. Il parere della Commissione bilancio resta sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sull'emendamento 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.

 

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

 

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento dei relatori 3.100/200 e relativi subemendamenti; restano altresì accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 7, in quanto strettamente connessi.

 

La Commissione prende atto.

 

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 34.0.3, sul quale la Commissione bilancio, a revisione del parere precedentemente espresso, ha formulato in data odierna parere non ostativo, viene nuovamente accantonato.

 

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 34.0.300 e i relativi subemendamenti restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio sul subemendamento 34.0.300/7 (testo2).

 

La Commissione prende atto.

 

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 36.100 (testo 3), precedentemente accantonato, sul quale il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole.

 

Posto ai voti, l'emendamento 36.100 (testo 3) è approvato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40 ancora accantonati.

 

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) sottolinea come il testo dell'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 3), in materia di tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria, ossia del leasing, sia frutto di una complessa convergenza tra le diverse esigenze sottese; pertanto tale testo, ad avviso dei relatori, non può essere modificato senza che ne sia compromessa la tenuta; esprime per queste ragioni parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 3) nonché sugli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17, che sarebbero peraltro preclusi dall'approvazione della proposta dei relatori.

 

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 3).

 

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma al subemendamento 40.0.100 (testo 3)/1.

 

Con distinte votazioni i subemendamenti da 40.0.100 (testo 3)/1 a 40.0.100 (testo 3)/25 sono respinti; è invece approvato l'emendamento 40.0.100 (testo 3), restando preclusi gli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

 

 

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, gli identici emendamenti 48.92, 48.93 - cui aggiungono la propria firma le senatrici FISSORE (PD) e VALDINOSI (PD) - e 48.0.16, in materia di patent linkage, nonché l'emendamento dei relatori 50.0.100, in materia di disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea, sono nuovamente accantonati.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52 precedentemente accantonati.

 

Il Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare gli emendamenti 52.1 52.9, 52.11(testo 2), e tutti gli emendamenti da 52.0.1 a 52.0.25, sui quali altrimenti il parere è contrario, mentre propone di accantonare nuovamente l'emendamento 52.0.26. Quanto ai subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.400 (testo 2), propone una riformulazione del subemendamento 52.0.400 (testo 2)/1 prevedendo che sia sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, anziché le associazioni dei consumatori, sulla quale il parere sarebbe favorevole; esprime parere favorevole sul subemendamento 52.0.400 (testo 2)/2, segnalando che dovrebbe essere corretto aggiungendo la congiunzione "e" in fine; esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4, invitando i proponenti dei subemendamenti 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.400 (testo 2)/5, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/11 e 52.0.400 (testo 2)/15 a ritirare le rispettive proposte per convergere sul 52.0.400 (testo 2)/4. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

 

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.400 (testo 2).

 

La senatrice VALDINOSI (PD) ritira gli emendamenti 52.1, 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.2, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.8, 52.0.12, 52.0.14, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.20 e 52.0.23.

 

La senatrice GAMBARO (AL-A) ritira gli emendamenti 52.0.400 (testo 2)/5, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/11 e 52.0.400 (testo 2)/15.

 

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 52.0.3, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.13, 52.0.15, 52.0.19, 52.0.21 e 52.0.22.

 

I senatori VALDINOSI (PD), FABBRI (PD), SCALIA (PD) e GAMBARO (AL-A) aggiungono le proprie firme all'emendamento 52.0.400 (testo 2)/4.

 

Il senatore ASTORRE (PD) annuncia la presentazione di un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento 52.0.400 (testo 2)/14, cui aggiunge la propria firma.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 52.9 e 52.11 (testo 2) sono respinti.

 

Il senatore PERRONE (CoR) riformula il subemendamento 52.0.400 testo2/1 in un testo 2, accogliendo la richiesta dei relatori.

 

Il subemendamento 52.0.400 testo2/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto ai voti e approvato.

 

Dopo che la senatrice FISSORE (PD) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 52.0.400 (testo2)/2 e lo ha corretto nel senso indicato dal relatore, il subemendamento 52.0.400 (testo2)/2 (testo corretto), pubblicato in allegato, è approvato; anche il subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4 è posto ai voti e approvato, restando quindi precluso l'emendamento 52.0.400 (testo 2)/6.

 

Con distinte votazionigli emendamenti 52.0.400 (testo 2)/7, 52.0.400 (testo 2)/9, 52.0.400 (testo 2)/10, 52.0.400 (testo 2)/12, 52.0.400 (testo 2)/13, 52.0.400 (testo 2)/14, 52.0.400 (testo 2)/16, 52.0.400 (testo 2)/17, 52.0.400 (testo 2)/18 e 52.0.400 (testo 2)/19 sono respinti.

 

L'emendamento 52.0.400 (testo 2), come modificato, è infine posto in votazione e approvato.

 

Sono invece respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 52.0.1, 52.0.9 e 52.0.24.

 

Con il parere favorevole del GOVERNO, viene poi nuovamente accantonato l'emendamento 52.0.26, come proposto precedentemente dal relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)).

 

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 52.0.100 (testo 3) e i relativi subemendamenti, nonché 52.0.500 (testo 2) e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

La Commissione prende atto.

 

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 52.0.50 (testo 2) è nuovamente accantonato.

 

Su proposta del relatore TOMASELLI (PD), la Commissione conviene di riprendere l'esame degli ordini del giorno ancora accantonati.

 

Il relatore TOMASELLI (PD), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2085/1/10, sul quale il parere sarebbe favorevole.

Invita poi a ritirare gli ordini del giorno G/2085/43/10 e G/2085/44/10, proponendo ai firmatari di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2085/46/10, a firma della senatrice Lanzillotta, sul quale esprime parere favorevole.

 

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) evidenzia che l'ordine del giorno G/2085/46/10 contempla, pur nella forma dell'atto di indirizzo, entrambe le soluzioni normative contenute negli emendamenti in materia di intermediazione immobiliare poi ritirati: quella volta a vietare la partecipazione nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare da parte di banche e di intermediari finanziari e quella volta a scongiurare possibili conflitti di interessi nel caso in cui tali partecipazioni sussistano, nel presupposto quindi che ciò sia possibile. In considerazione di ciò, conferma il parere del collega Tomaselli.

Infine, invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/45/10.

 

Il sottosegretario GENTILE si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2085/1/10, se riformulato nei termini indicati dai relatori.

Suggerisce di ritirare gli ordini del giorno G/2085/43/10, G/2085/44/10 e G/2085/45/10.

Si dichiara poi disponibile ad accogliere anche l'ordine del giorno G/2085/46/10.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'ordine del giorno G/2085/1/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiunge la propria firma il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)).

 

Il sottosegretario GENTILE accoglie dunque l'ordine del giorno G/2085/1/10 (testo 2).

 

Le senatrici MUNERATO (Misto-Fare!) e PELINO (FI-PdL XVII) insistono per la votazione degli ordini del giorno G/2085/43/10 e G/2085/44/10, che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'ordine del giorno G/2085/45/10.

 

Dopo che la senatrice FABBRI (PD) ha aggiunto la propria firma, il sottosegretario GENTILE accoglie l'ordine del giorno G/2085/46/10.

 

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede al sottosegretario Gentile il parere del Governo sull'emendamento 34.0.3, che è stato nuovamente accantonato, e ai relatori la tempistica relativa alle prossime votazioni.

 

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) ritiene che le votazioni riprenderanno non appena la Commissione bilancio avrà fornito i pareri ancora mancanti e che l'esame del provvedimento potrà concludersi in tempi ormai brevi. A tal fine, anche in considerazione del calendario dell'Aula della prossima settimana, suggerisce di convocare una seduta per la giornata di lunedì 1° agosto.

 

Il sottosegretario GENTILE si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 34.0.3.

 

Si svolge poi un breve dibattito, con interventi dei senatori FABBRI (PD), FISSORE (PD), PELINO (FI-PdL XVII) e TOMASELLI (PD), in esito al quale il PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta antimeridiana alle ore 8,30 di domani, giovedì 28 luglio, ferma restando la seduta pomeridiana già convocata. Avverte sin d'ora che, nella prossima settimana, la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo in una seduta che sarà convocata alle ore 15 di lunedì 1° agosto.

 

La Commissione concorda.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA  

 

Il presidente MUCCHETTI  avverte che la Commissione è convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 28 luglio, con il medesimo ordine del giorno.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2085

G/2085/1/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

        premesso che:

            la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

            nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

            un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale – equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano – della cooperativa;

            si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

            la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

            in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);

        impegna il Governo:

            ad armonizzare la normativa italiana in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza con quella dell'Unione europea, prevedendo un regime di esenzione al divieto di intese restrittive che non ricadono nell'ambito di applicazione del TFUE ispirato al sistema generale di eccezione legale di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE in presenza delle condizioni ivi previste.

In particolare, quindi, a modificare le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che stabiliscono il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza al fine di consentire che le stesse possano essere dichiarate inapplicabili in presenza di (1) qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, (2) qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e di (3) qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.  

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «Conferenza Unificata», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», comma 1, lettera a), dopo le parole: «o individuale di persone», inserire le seguenti: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».