Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/07/2016

In ordine al subemendamento 16.0.2000/1, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) fa presente di ritenere non comprensibili le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. A suo avviso, infatti, la previsione - per cui l'elezione di domicilio presso il difensore ha effetto solo se l'autorità che procede riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario - viene irragionevolmente limitata dall'emendamento 16.0.2000 al solo difensore d'ufficio.

Gli sembra innegabile che le ragioni che giustificano una simile scelta nei confronti del difensore d'ufficio giustificano la sua estensione anche al difensore di fiducia, essendo al riguardo sufficiente considerare - a titolo esemplificativo - sia i casi in cui il rapporto tra l'assistito ed il difensore di fiducia permane dal punto di vista formale ma è entrato in una fase di difficoltà sostanziale, sia i casi in cui il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura penale, è stato nominato da un prossimo congiunto.