Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/07/2016

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

 

Dopo che il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 13.51, per ragioni di connessione con gli emendamenti relativi all'articolo 13 di cui è stato disposto l'accantonamento nella seduta di ieri, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.

 

Il relatore CASSON (PD) presenta l'emendamento 14.1000, pubblicato in allegato, che illustra brevemente sottolineando come esso sia volto a integrare il contenuto della delega di cui all'articolo 14, relativa alla revisione della disciplina del casellario giudiziario.

 

Sull'emendamento 14.1000 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - che sottolinea come trattandosi di un nuovo emendamento la Presidenza della Commissione dovrà fissare, in ordine al medesimo, un termine, anche breve, per la presentazione di eventuali subemendamenti - il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) - che giudica, a prima vista, del tutto incomprensibile la parte del nuovo emendamento in cui si prevede che sia il pubblico ministero a verificare che il fatto addebito sia occasionale, in relazione all'ipotesi di provvedimenti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - il senatore BUCCARELLA (M5S) - che manifesta perplessità analoghe a quelle espresse dal senatore Caliendo - e infine il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), che dispone l'accantonamento dell'emendamento riservandosi di valutarne la proponibilità e assicurando che - qualora tale verifica abbia esito positivo - verrà fissato un breve termine per la presentazione di subemendamenti.

 

Il relatore CASSON (PD) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 14.3, in ordine al quale il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chieda che si proceda a votazione per parti separate nel senso di porre in votazione prima la lettera a) e poi la lettera b) di tale emendamento.

 

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) dispone che si proceda alla votazione per parti separate.

 

Sono quindi separatamente poste ai voti e respinte la prima e la seconda parte dell'emendamento 14.3.

 

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 15.1, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e approvato l'emendamento 15.2.

 

Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ritirato gli emendamenti 16.3 e 16.4, - riservandosi un'ulteriore valutazione sugli stessi in vista dell'esame in Assemblea - il relatore CUCCA (PD) ritira l'emendamento 16.0.1000.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) fà proprio l'emendamento 16.0.1000.

 

Il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 16.0.1.

 

Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 16.0.2000 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 16 e sui correlativi subemendamenti.

 

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 16.1 e 16.2.

 

Segue un breve intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) che, in ordine all'articolo 16, giudica di problematica compatibilità con i principi costituzionali la previsione - di cui al nuovo articolo 72-bis del codice di procedura penale - di una sentenza che accerterebbe lo stato di incapacità irreversibile dell'imputato.

 

Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che il disposto dell'articolo 16 del testo in esame tiene conto, in particolare, della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 23 del 2013. Tale pronuncia ha fortemente auspicato un intervento del legislatore sulla tematica dei cosiddetti "eterni giudicabili".

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fà presente di conoscere la sentenza alla quale ha fatto riferimento il presidente D'Ascola, ma di ritenere che le indicazioni della stessa non superino le perplessità da lui manifestate.

 

In ordine all'emendamento 16.0.1000, il senatore PALMA (FI-PdL XVII), da un lato, esprime tutto il proprio disappunto di fronte ad un emendamento che risultava presentato dai relatori e che viene oggi ritirato - non avendo evidentemente un adeguato consenso all'interno della maggioranza - in considerazione del fatto che la presentazione stessa di tale emendamento non ha certo favorito la migliore organizzazione dei lavori in Commissione. Dall'altro, l'oratore manifesta, nel merito, sorpresa e contrarietà per un atteggiamento di evidente chiusura rispetto alle proposte emendative presentate dal suo Gruppo all'emendamento 16.0.1000 citato, che si muovono in una logica correttiva che, quantomeno in alcuni casi, non si vede davvero come possa non essere condivisa. Più in generale, il senatore Palma, rispetto al complessivo progetto di revisione della disciplina in materia di notificazioni contenuto nell'emendamento 16.0.1000, osserva come dallo stesso traspaia una finalità acceleratoria che, palesemente, non tiene in considerazione in modo adeguato i diritti e le garanzie della difesa, un impostazione questa che la sua parte politica non può che ritenere non accettabile.

 

Il relatore CASSON (PD) ribadisce la validità, a suo avviso, dell'impostazione di fondo dell'emendamento 16.0.1000, apparendo evidente come risultati positivi sul fronte di una maggiore efficienza del processo penale possano essere raggiunti solo mediante misure realmente modernizzatrici dello stesso, che siano in grado, tra l'altro, di valorizzare anche l'apporto dei più innovativi strumenti tecnologici. Il ritiro dell'emendamento avviene nella prospettiva di un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea e, in questo ambito, potranno naturalmente essere prese in considerazione quelle proposte correttive alle quali ha fatto riferimento il senatore Palma.

 

Il senatore LUMIA (PD) sottolinea l'evidente importanza del tema delle notificazioni nel processo penale, ponendo però altresì l'accento sul fatto che la sua parte politica è intenzionata ad affrontare questo tema in una prospettiva modernizzatrice che non deve però implicare alcun sacrificio sul piano della tutela delle garanzie della difesa. Il ritiro dell'emendamento 16.0.1000 si colloca appunto nella prospettiva di permettere, in vista dell'esame in Assemblea, un ulteriore approfondimento per trovare soluzioni che consentano un adeguato contemperamento delle esigenze di funzionalità e delle esigenze di tutela delle predette garanzie.

 

Dopo un breve intervento del presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) - che evidenzia l'importanza della materia delle notificazioni e peraltro, attesa l'elevata complessità tecnica della stessa, la necessità che le problematiche alla medesima inerenti siano affrontate con un'adeguata ponderazione - il senatore BUCCARELLA (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, ritira l'emendamento 16.0.1000 in una logica collaborativa che spera sia apprezzata tanto dalla maggioranza quanto dagli altri gruppi di opposizione.

 

Risultano conseguentemente decaduti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 16.0.1000.

 

In ordine al subemendamento 16.0.2000/1, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) fa presente di ritenere non comprensibili le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. A suo avviso, infatti, la previsione - per cui l'elezione di domicilio presso il difensore ha effetto solo se l'autorità che procede riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario - viene irragionevolmente limitata dall'emendamento 16.0.2000 al solo difensore d'ufficio.

Gli sembra innegabile che le ragioni che giustificano una simile scelta nei confronti del difensore d'ufficio giustificano la sua estensione anche al difensore di fiducia, essendo al riguardo sufficiente considerare - a titolo esemplificativo - sia i casi in cui il rapporto tra l'assistito ed il difensore di fiducia permane dal punto di vista formale ma è entrato in una fase di difficoltà sostanziale, sia i casi in cui il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura penale, è stato nominato da un prossimo congiunto.

 

Il senatore FALANGA (AL-A) ritiene meritevole di attenta considerazione i rilievi testé svolti dal senatore Palma.

 

Il relatore CUCCA (PD) ribadisce il proprio parere contrario, ritenendo che i predetti rilievi non facciano venire meno la sostanziale differenza che intercorre fra la figura del difensore d'ufficio e quella del difensore di fiducia.

 

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 16.0.2000/1.

 

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 16.0.2000.

 

Dopo che il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) - su richiesta del senatore PALMA (FI-PdL XVII) - ha disposto l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 17, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 18.1.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 18.2.

 

Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 19.1, con il parere favorevole del RELATORE - e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione - tale emendamento, di contenuto identico agli emendamenti 19.2 e 19.3, è posto ai voti e approvato.

 

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sugli emendamenti 20.1 e 20.2, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 20.1, manifesta le proprie perplessità sulla scelta della reintroduzione dell'appello come strumento di impugnazione avverso la sentenza in un luogo a procedere, ritenendo che una simile scelta sia contraddittoria rispetto alle finalità acceleratorie del testo in esame.

 

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,40.