Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 320 del 26/07/2016

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver ricordato che l'esame riprenderà proprio con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), ribadisce che l'emendamento in questione ha essenzialmente una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire la portata del secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, alla luce anche di quanto disposto dalla riformulazione del numero 1 e del numero 2 del primo capoverso della medesima lettera b), con riguardo alle ipotesi in cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento. Peraltro il problema del predetto coordinamento era già stato posto dalla relatrice Capacchione nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 1844 nella seduta dell'8 aprile 2015.

Sotto un distinto ma concorrente profilo il Presidente sottolinea poi che l'emendamento 9.47 (testo 2) costituisce una mera riformulazione dell'originario emendamento 9.47, in quanto la materia oggetto dell'intervento normativo rimane identica, e non un nuovo emendamento.

 

            Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.47 (testo 2), posto ai voti, è approvato.