Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 320 del 26/07/2016

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

 

     Il senatore BUCCARELLA (M5S) ricorda che il Gruppo del Movimento Cinque Stelle aveva deciso di abbandonare i lavori della Commissione nella seduta  del 21 luglio scorso contestando l'ammissibilità dell'emendamento 9.47 (testo 2) che, in verità, non contiene una mera riformulazione bensì il testo di un nuovo emendamento, sostanzialmente diverso dall'originaria proposta di cui all'emendamento 9.47. Ribadisce le proprie censure in ordine all'ammissibilità del predetto emendamento.

 

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver ricordato che l'esame riprenderà proprio con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), ribadisce che l'emendamento in questione ha essenzialmente una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire la portata del secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9, alla luce anche di quanto disposto dalla riformulazione del numero 1 e del numero 2 del primo capoverso della medesima lettera b), con riguardo alle ipotesi in cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento. Peraltro il problema del predetto coordinamento era già stato posto dalla relatrice Capacchione nella relazione introduttiva del disegno di legge n. 1844 nella seduta dell'8 aprile 2015.

Sotto un distinto ma concorrente profilo il Presidente sottolinea poi che l'emendamento 9.47 (testo 2) costituisce una mera riformulazione dell'originario emendamento 9.47, in quanto la materia oggetto dell'intervento normativo rimane identica, e non un nuovo emendamento.

 

            Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 9.47 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

 

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) e la senatrice BLUNDO (M5S) sottoscrivono tutti gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11, 12 e 13, a firma del senatore Cappelletti, in assenza del proponente.

 

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3. Essendo preclusi gli emendamenti 10.1000/1 e 10.1000 per effetto della reiezione dell'emendamento 7.1000, sono poi dichiarati decaduti gli emendamenti 10.4 e 10.5 per l'assenza dei proponenti.

 

In ordine all'articolo 11 il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme.

 

Con un'unica votazione sono respinti poi  gli identici emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, mentre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.11 (testo2), risultano preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7

 

Passando all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira  l'emendamento 12.1.

 

Con distinte votazioni sono respinti poi  gli emendamenti 12.2 e 12.3.

 

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 13, il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.1 e 13.2, nonché sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12 e 13.13. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 13.14. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 13.15, propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.16. Esprime poi parere contrario sugli emendamento 13.17, 13.18 e 13.19, mentre dichiara il parere favorevole sugli emendamenti 13.20 e 13.21. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 13.28. Il parere è contrario sugli emendamenti 13.29 e 13.30, mentre è favorevole sugli emendamenti 13.31 e 13.32. Quindi il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 13.39, 13.40 e 13.41, nonché sugli emendamenti 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49 e  13.50. Con riferimento all'emendamento 13.51 propone una riformulazione.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello relativi all'articolo 13 sono ritirati.

 

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 13.3 e 13.6, quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice Stefani in assenza del proponente.

 

Dopo che il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) ha ritirato l'emendamento 13.7, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati, è volto a sopprimere la previsione della procedibilità a querela per i delitti contro la persona. Ribadisce infatti la propria contrarietà - e quella del Gruppo di Forza Italia - sul punto in ragione dei problemi applicativi di una scelta di siffatto tipo, che rischia di estendere il regime della procedibilità a querele ad ipotesi la cui gravità richiederebbe invece il mantenimento delle procedibilità d'ufficio. Quindi con riferimento alla stessa questione sostiene l'emendamento 13.14, sul quale pure il parere dei relatori e del Governo è favorevole, il quale è volto a sostituire l'aggettivo "modesta" con la parola "lieve", poiché la prima soluzione creerebbe maggiore difficoltà dal punto di vista applicativo della norma.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S), a sostegno dell'emendamento 13.9, di contenuto identico all'emendamento 13.8, fa alcune osservazioni condividendo in sostanza quanto testé detto dal senatore Palma.

 

Il relatore CUCCA (PD) osserva che la ratio della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame è abbastanza chiara, nel senso di prevedere la procedibilità a querela solo per i reati contro la persona che arrechino offese di modesta entità e fatti salvi i casi di incapacità per età o infermità della persona offesa.

 

Il senatore LUMIA (PD) condivide quanto testé affermato dal relatore Cucca.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene che la delega per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per i reati contro la persona, da un lato, è molto generica, dall'altro si sovrappone alla normativa vigente che già prevede la procedibilità a querela per taluni reati contro la persona.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ribadisce che la questione della procedibilità a querela per i reati contro la persona è molto delicata e non deve essere sottovalutata. Propone pertanto che gli emendamenti in esame siano accantonati, invitando tra l'altro i relatori a riflettere sull'opportunità di prevedere un criterio in base al quale la procedibilità a querela si applicherebbe ai reati contro la persona che prevedono una pena detentiva nel massimo fino ad un determinato numero di anni.

 

Il presidente D'ASCOLA dispone l'accantonamento degli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.14.

 

Con riferimento all'emendamento 13.16 (testo 2), che sostituisce la lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 13 sulla revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) chiede alcuni chiarimenti, mentre il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce le proprie perplessità in ordine alla genericità della delega.

 

Dopo interventi della senatrice MUSSINI (Misto), del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), della senatrice BLUNDO (M5S) e del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) - recependo la proposta di riformulazione del relatore Cucca - modifica l'emendamento 13.16 nell'emendamento 13.16 (testo 2) - pubblicato in allegato al resoconto - che, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

 

Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26.

 

Con riferimento all'emendamento 13.28, il relatore CUCCA (PD) propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché la destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche.

 

La senatrice MUSSINI (Misto) afferma di non accettare la riformulazione proposta dal relatore Cucca, in quanto questa è sostanzialmente incompatibile con la ratio dell'emendamento originario. Infatti la proposta originaria di cui all'emendamento 13.28 è volta a prevedere una regolamentazione specifica dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in un'ottica di effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in una prospettiva di assetto definitivo delle nuove REMS. Invece la riformulazione prospettata dal relatore Cucca contiene la previsione della destinazione alle predette REMS esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, e della destinazione invece alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale dei condannati per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le gravi condizioni psichiche. Ciò equivale a reintrodurre di fatto gli ospedali psichiatrici giudiziari nelle carceri che, come è noto, non sono un luogo di cura come invece le REMS. Ribadisce pertanto la propria contrarietà alla riformulazione in esame.

 

         Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere contrario sull'emendamento 13.28.

 

            Il parere del GOVERNO è conforme.

 

            Posto ai voti l'emendamento 13.28 è respinto.

 

         Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha sottoscritto l'emendamento 13.31, questo è posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 13.32 in quanto di contenuto sostanzialmente identico. Gli emendamenti citati risultano quindi approvati.

           

Con riferimento all'emendamento 13.40 - di contenuto identico all'emendamento 13.39 - interviene in dichiarazione di voto il senatore PALMA (FI-PdL XVII). Gli emendamenti in esame sono soppressivi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610, in materia di violenza privata. L'oratore evidenzia che il testo in esame prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica ovvero ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, quantunque si tratti di reati che possono essere di rilevante gravità anche al fuori delle predette ipotesi in cui permarrebbe la procedibilità d'ufficio.

 

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il relatore CUCCA (PD) e i senatori BUCCARELLA (M5S), CALIENDO (FI-PdL XVII), PALMA (FI-PdL XVII) e LUMIA (PD).

 

Il presidente BUCCARELLA (M5S) dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alla lettera a) del predetto comma 4.

 

Con riferimento poi alla lettera b) del comma 4 - che reca modifiche all'articolo 612 del codice penale sul reato di minaccia - il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 13.47, che è volto a modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di eliminare il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale0, correlativamente mantenendo la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di minaccia grave.

 

A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano i senatori BUCCARELLA (M5S), CALIENDO (FI-PdL XVII), il relatore CUCCA (PD), il senatore PALMA (FI-PdL XVII) e il senatore LUMIA (PD).

 

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 13.47, 13.48, 13.49 e 13.50, tutti relativi alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 13.

 

Nell'imminenza dei lavori di Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,25.