Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 19/07/2016

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), prende la parola il senatore LUMIA (PD) il quale, a nome del Gruppo del Partito Democratico, osserva che il reato di scambio elettorale politico-mafioso è molto grave e pertanto deve essere punito con una pena adeguata, anche se proporzionata a quella prevista per il reato di cui all'articolo 416-bis. In questa chiave di lettura si collocano le previsioni dell'articolo 3, che aumentano le pene per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, in correlazione con gli aumenti di pena introdotti per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice medesimo con la legge n. 69 del 2015.