Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 19/07/2016

         Dopo alcune brevi osservazioni del correlatore CASSON (PD), il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma sull'emendamento 30.0.2, dichiarato peraltro improponibile.

L'emendamento riguarda l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte europea del diritto dell'uomo che abbiano accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena. Ritiene che non si possa perdere l'occasione della riforma del processo penale per rendere concretamente eseguibili anche nell'ordinamento italiano le sentenze della Corte di Strasburgo sotto questo specifico profilo, colmando l'attuale vuoto normativo sul punto. Auspica che il Presidente D'Ascola possa riflettere ancora sulla improponibilità relativa all'emendamento in esame.

Si sofferma poi sull'emendamento 33.5, che prevede delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Quindi si sofferma su alcuni emendamenti che il Gruppo di Forza Italia ha presentato all'articolo 36 del testo unificato adottato dalla Commissione. In particolare illustra gli emendamenti 36.6, 36.12, 36.2000/2, 36.46, 36.47 e 36.48 che, a vario titolo, pongono dei correttivi ai principi per l'esercizio della delega in materia di intercettazioni, ritenuta dall'oratore eccessivamente generica. Anche gli emendamenti 36.37, 36.40 e 36.41 sono diretti a correggere i principi predetti mediante la soppressione di alcune lettere ovvero l'inserimento di previsioni più puntuali.

Da ultimo si sofferma sugli emendamenti relativi all'articolo 37 del testo unificato in esame, contenente principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Anche sotto questo profilo il senatore Caliendo rileva la genericità della delega e, pertanto, l'emendamento 37.2 è volto a sopprimere l'articolo in esame, mentre l'emendamento 37.22 è soppressivo della lettera e), che prevede la eliminazione di automatismi e di preclusioni, senza alcuna specifica indicazione degli stessi.

 

Interviene quindi il ministro ORLANDO il quale osserva che, nell'ambito della revisione dell'ordinamento penitenziario, si prevede la eliminazione dei predetti automatismi nel rispetto del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Infatti - salvi i casi di eccezionale gravità e pericolosità da individuarsi puntualmente - l'obiettivo è di affidare al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare il detenuto in tutto il suo percorso riabilitativo correlativamente adeguando il trattamento penitenziario, a prescindere dalla categoria di reato per il quale è stato condannato.