Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 19/07/2016
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma sugli emendamenti a propria firma relativi all' articolo 28. In particolare, l'emendamento 28.10 sostituisce il comma 3 dell'articolo 28, prevedendo che, per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal giudice di primo grado. Questa previsione appare senz'altro più coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Passa poi ad illustrare l'emendamento 29.2 che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 29, mentre l'emendamento 29.13 prevede un comma aggiuntivo che stabilisce che l'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, ove intenda impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione, può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento stesso la nomina di un difensore d'ufficio inserito nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Dopo alcune brevi osservazioni del correlatore CASSON (PD), il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma sull'emendamento 30.0.2, dichiarato peraltro improponibile.
L'emendamento riguarda l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte europea del diritto dell'uomo che abbiano accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena. Ritiene che non si possa perdere l'occasione della riforma del processo penale per rendere concretamente eseguibili anche nell'ordinamento italiano le sentenze della Corte di Strasburgo sotto questo specifico profilo, colmando l'attuale vuoto normativo sul punto. Auspica che il Presidente D'Ascola possa riflettere ancora sulla improponibilità relativa all'emendamento in esame.
Si sofferma poi sull'emendamento 33.5, che prevede delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.
Quindi si sofferma su alcuni emendamenti che il Gruppo di Forza Italia ha presentato all'articolo 36 del testo unificato adottato dalla Commissione. In particolare illustra gli emendamenti 36.6, 36.12, 36.2000/2, 36.46, 36.47 e 36.48 che, a vario titolo, pongono dei correttivi ai principi per l'esercizio della delega in materia di intercettazioni, ritenuta dall'oratore eccessivamente generica. Anche gli emendamenti 36.37, 36.40 e 36.41 sono diretti a correggere i principi predetti mediante la soppressione di alcune lettere ovvero l'inserimento di previsioni più puntuali.
Da ultimo si sofferma sugli emendamenti relativi all'articolo 37 del testo unificato in esame, contenente principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Anche sotto questo profilo il senatore Caliendo rileva la genericità della delega e, pertanto, l'emendamento 37.2 è volto a sopprimere l'articolo in esame, mentre l'emendamento 37.22 è soppressivo della lettera e), che prevede la eliminazione di automatismi e di preclusioni, senza alcuna specifica indicazione degli stessi.
Interviene quindi il ministro ORLANDO il quale osserva che, nell'ambito della revisione dell'ordinamento penitenziario, si prevede la eliminazione dei predetti automatismi nel rispetto del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Infatti - salvi i casi di eccezionale gravità e pericolosità da individuarsi puntualmente - l'obiettivo è di affidare al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare il detenuto in tutto il suo percorso riabilitativo correlativamente adeguando il trattamento penitenziario, a prescindere dalla categoria di reato per il quale è stato condannato.
Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) e il correlatore CASSON (PD).
Infine il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 37.41 e 37.45.
Il senatore FALANGA (AL-A) illustra gli emendamenti, a propria firma.
Osserva che gli emendamenti 32.0.1 e 32.0.2, recano modifiche all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nel senso di accelerare i processi per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, per i reati di corruzione. Il suo Gruppo ritiene che questa sia la strada da seguire ed è, invece, assolutamente contrario ad ulteriori interventi normativi che si risolvano in un allungamento dei termini di prescrizione.
Il presidente D'ASCOLA conferma, tenuto conto anche dagli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito, le improponibilità già dichiarate nella seduta del 22 giugno scorso, dichiarando altresì improponibili i nuovi emendamenti dei relatori 16.0.10000 e 35.0.1000, pubblicati in allegato al resoconto.
Avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti, dopo che i relatori e il Governo avranno espresso i pareri.
Il correlatore CASSON (PD), anche a nome del correlatore CUCCA (PD), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2067/1/2. Il parere è invece contrario sugli emendamenti identici 1.6, 1.8 e 1.9, nonché sull'emendamento 1.10.
Dopo che il correlatore Casson ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.13 e 1.14, esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.15, nonché sugli emendamenti 1.16 e 1.17. Il parere è altresì contrario sui successivi emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27. Quindi esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 1.29.
Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/2067/1/2 è posto ai voti e approvato.
Con un'unica votazione sono poi respinti gli emendamenti 1.6, 1.8 e 1.9. Non è approvato neppure l'emendamento 1.10. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.13 e 1.14, mentre risulta approvato l'emendamento 1.15. Sono poi respinti gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.19. Viene quindi messa in votazione la prima parte dell'emendamento 1.20, fino alla parola "seguenti", che risulta respinta. Sono conseguentemente preclusi la parte restante dell'emendamento, nonché gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25. Con distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27. Con separate votazioni sono invece approvati gli emendamenti 1.28 e 1.29.
Il correlatore CUCCA (PD), anche a nome del correlatore CASSON (PD) esprime quindi i pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 2. Il parere è contrario sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2, nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2,5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.
Il correlatore Cucca esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.11, mentre parere contrario sull'emendamento 2.12. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.13. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 2.14, il correlatore Cucca esprime parere favorevole sull'emendamento 2.15, suggerendo tuttavia ai presentatori di riformularlo nel senso di specificare il riferimento dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Il parere è infine contrario sugli emendamenti 2.16, 2.01 e 2.02.
Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori.
Si passa quindi alle votazioni relative agli emendamenti sull'articolo 2.
Con un'identica votazione sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre con successive distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.
Quindi si pone in votazione la prima parte dell'emendamento 2.6 fino alla parola "seguenti". Risultando questa respinta, sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché i successivi emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Risulta poi approvato l'emendamento 2.11, mentre viene respinto l'emendamento 2.12. Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.13, è respinto l'emendamento 2.14. Avendo i presentatori accettato la riformulazione dell'emendamento 2.15 nel senso indicato dai correlatori, l'emendamento 2.15 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, viene posto in votazione e risulta approvato. Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.16. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.
Con riferimento all'articolo 3, il correlatore CASSON (PD), anche a nome del correlatore CUCCA (PD), invita al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il correlatore Casson ritiene quindi di motivare l'invito al ritiro dell'emendamento 3.4, recante modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso; osserva infatti che l'eventuale approvazione della proposta di modifica in esame - che è volta a sostituire nell'articolo 416-ter del codice penale il riferimento alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis con quello ai "soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" - potrebbe comportare degli effetti distorsivi dal punto di vista applicativo; infatti l'emendamento in esame richiede, per l'integrazione della fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso, il requisito dell'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Orbene, dovendo questo essere accertato con sentenza, non vi è chi non veda che ne deriverebbe senz'altro un effetto riduttivo della fattispecie medesima.
Il ministro ORLANDO esprime pareri conformi a quelli dei correlatori.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) quindi, intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che il Gruppo di Forza Italia ha proposto l'emendamento 3.3, soppressivo dell'articolo in esame, in quanto questo éleva ancora una volta la pena (da sei a dodici anni invece che da quattro a dieci anni) per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, sul quale - come è noto - il legislatore è già intervenuto di recente con la legge n. 62 del 2014.
Anche il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 3.1, soppressivo dell'articolo 3. Si dice fortemente contrario all'approvazione di una norma che ancora una volta aumenta le pene nel minimo e nel massimo con riferimento ad un reato per il quale il legislatore è già intervenuto negli ultimi tempi, rendendo così sempre più difficile l'applicazione del reato medesimo.
Quindi il senatore BUCCARELLA (M5S) - dopo aver ricordato il precedente intervento legislativo sul reato di scambio elettorale politico-mafioso e la posizione contraria a quella modifica del Movimento 5 stelle che, fin dalle prime battute di questa legislatura, ha ritenuto che la pena per il reato de qua dovesse essere adeguata e proporzionata a quella prevista per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale - a nome del proprio Gruppo auspica che, insieme ai correlatori, si possa mettere a punto una migliore formulazione per l'esame in Assemblea.
Quindi il senatore CAPPELLETTI (M5S), convenendo con quanto testé affermato dal senatore Buccarella, osserva che, con riferimento al reato in questione, si tratta soprattutto di ridefinire meglio la fattispecie piuttosto che le pene.
Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), prende la parola il senatore LUMIA (PD) il quale, a nome del Gruppo del Partito Democratico, osserva che il reato di scambio elettorale politico-mafioso è molto grave e pertanto deve essere punito con una pena adeguata, anche se proporzionata a quella prevista per il reato di cui all'articolo 416-bis. In questa chiave di lettura si collocano le previsioni dell'articolo 3, che aumentano le pene per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, in correlazione con gli aumenti di pena introdotti per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice medesimo con la legge n. 69 del 2015.
Dopo un'ulteriore precisazione del correlatore CASSON (PD) sulle pene applicabili ai reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.
Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l'emendamento 3.4, preannunciando una nuova formulazione del testo per l'esame in Assemblea.
Con distinte votazione sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.
In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa propri gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.7, che, posti separatamente in votazione, risultano respinti.
In assenza della senatrice Bencini, la senatrice MUSSINI (Misto) fa proprio l'emendamento 3.0.6 che, messo in votazione, non è approvato.
Infine l'emendamento 3.0.15, fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in assenza della senatrice Stefani, risulta respinto.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.
Il correlatore CUCCA (PD), anche a nome del correlatore CASSON (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.
Con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.1 e 4.2.
In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 4.49 che, posto in votazione,risulta respinto.
Con distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5, dopo che gli stessi sono stati fatti propri dalla senatrice MUSSINI (Misto), in assenza dei proponenti.
Risulta poi respinto l'emendamento 4.6.
Viene quindi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 4.7, fino alla parola "con le parole" che, risultando respinta, comporta la preclusione della restante parte, nonché degli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10.
Risulta poi respinto l'emendamento 4.11.
Viene posta in votazione quindi la prima parte dell'emendamento 4.12 fino alla parola "seguenti" che risulta respinta. Sono conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 e 4.18.
Con distinte votazioni risultano non approvati gli emendamenti 4.19 e 4.20, mentre con un unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.21 e 4.22.
In assenza della senatrice Stefani, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 4.23 che, posto in votazione, non è approvato.
Con distinta votazione è altresì respinto l'emendamento 4.24.
Viene poi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 4.25, fino la parola "seguenti", che risulta non approvata. Sono quindi preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 e 4.33.
Viene quindi messa in votazione la prima parte dell'emendamento 4.34, fino alla parola "seguenti", che viene respinta; conseguentemente sono dichiarati preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42 e 4.43.
L'emendamento 4.44, posto in votazione, risulta non approvato.
Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 4.45 e 4.46, dopo che la senatrice MUSSINI (Misto) ha fatto proprio l'emendamento 4.45, in assenza dei proponenti.
Gli emendamenti 4.47 e 4.48, fatti propri dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in assenza della senatrice Stefani, con distinte votazioni, risultano non approvati.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.