Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 19/07/2016
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 2
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
Art. 16
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche in tema di tutela della sicurezza dell'interprete)
All'articolo 146 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'incarico è conferito assicurando, ove indispensabile per la tutela della persona, la segretezza della identità. La disposizione del presente comma si applica anche agli incarichi di cui all'articolo 268, comma 7.».
All'articolo 501, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui agli articoli 146, comma 2-bis, e 268, comma 7, secondo periodo, l'esame si svolge con modalità protette idonee a garantire la segretezza della identità.»
Conseguentemente alla rubrica del Capo I dopo le parole «di partecipare al processo,» aggiungere le seguenti «di tutela della riservatezza dell'interprete,».
Art. 35
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di redazione degli atti processuali)
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 35, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale in materia di redazione degli atti processuali, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando altresì il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
revisione delle disposizioni processuali che regolano il contenuto degli atti, sia delle parti che del giudice, in modo che siano redatti in forma chiara e sintetica e ispirati alla essenzialità delle informazioni e degli argomenti necessari allo scopo. »