Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 314 del 07/07/2016
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
314ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) avverte che prosegue la discussione sugli emendamenti.
Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per illustrare i subemendamenti all'emendamento 16.0.1000. Si sofferma innanzitutto sul subemendamento 16.0.1000/2, volto a sopprimere il nuovo comma 1 dell'articolo 148 del codice di procedura penale, come introdotto dall'emendamento citato. Osserva infatti che le notificazioni degli atti, in via generale, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, mentre la proposta in esame prevede che tale compito possa essere svolto ordinariamente anche dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. A tale riguardo ritiene che l'esecuzione delle notificazioni in capo agli agenti di polizia giudiziaria debba essere prevista solo in via eccezionale. Si sofferma poi sul subemendamento 16.0.1000/4 che corregge il nuovo testo di cui all'articolo 149 del codice di procedura penale, proposto dai relatori, nel senso di prevedere che il giudice possa disporre, nei casi di urgenza, solo con decreto motivato, le notificazioni a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica. Si sofferma quindi sui subemendamenti 16.0.1000/5, 16.0.1000/6, 16.0.1000/7, 16.0.1000/8, 16.0.1000/9, 16.0.1000/10 e 16.0.1000/12 volti ad apportare, a vario titolo, correzioni tecniche ai commi 2, 3 e 4 dell'emendamento 16.0.1000 dei relatori. In particolare si sofferma sui subemendamenti che sopprimono le disposizioni della lettera a) del capoverso "articolo 156" del codice di procedura penale, prevedendo esse irragionevolmente che la prima notificazione debba contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio. L'oratore illustra poi sinteticamente i successivi subemendamenti 16.0.1000/13, 16.0.1000/14, 16.0.1000/15, 16.0.1000/16, 16.0.1000/17, 16.0.1000/18, 16.0.1000/19, 16.0.1000/20, 16.0.1000/21, 16.0.1000/22, 16.0.1000/23, 16.0.1000/24, 16.0.1000/25, 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28. In particolare tale ultima proposta è soppressiva del nuovo comma 1-bis dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale che prevede che, nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata o nel caso di impossibilità tecniche, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato - sempre mediante posta elettronica certificata - al Consiglio dell'ordine.
Il relatore CASSON (PD) replicando ai rilievi del senatore Caliendo, osserva che l'emendamento 16.0.1000 è volto, in generale, a rendere più agevole e funzionale il sistema delle notificazioni, anche alla luce degli evidenti progressi nel campo delle telecomunicazioni. Prende quindi atto che diversi subemendamenti, tra quelli testé illustrati dal senatore Caliendo, possono migliorare sensibilmente il testo dal punto di vista tecnico-normativo. Dopo aver fatto una precisazione in ordine al ricorso agli agenti di polizia giudiziaria per l'esecuzione delle notificazioni, nel senso che essi dovranno comunque essere utilizzati in via residuale rispetto agli ufficiali giudiziari, accoglie in particolare i suggerimenti relativi all'opportunità di prevedere il decreto motivato del giudice per le notificazioni urgenti a mezzo di telefono, fax, etc.
Per quanto riguarda l'obbligo dell'utilizzo della posta elettronica certificata, osserva come esso non sia particolarmente difficile a realizzarsi in un'era di tecnologia avanzata, né oneroso per la finanza pubblica.
Interviene quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) per approfondire talune questioni problematiche in parte già emerse nel corso del dibattito. Si sofferma in particolare sull'emendamento 9.13, soppressivo del capoverso 3-quater dell'articolo 9 del testo unificato che, come è noto, apporta rilevanti modifiche all'articolo 159 del codice penale, sulla sospensione del corso della prescrizione. Ritiene infatti ingiustificato l'allungamento dei termini di sospensione della prescrizione nei casi di richiesta di perizie da parte dell'imputato, ove si consideri che l'esperimento delle perizie viene concesso dal giudice alla luce di una evidente lacunosità del quadro probatorio e, pertanto, ai fini di una più corretta decisione. In tale ottica, ribadisce che le predette perizie non debbano gravare solo sull'imputato in termini di aggravamento dei tempi del processo. E di allungamento dei termini di prosecuzione.
Chiede quindi delle delucidazioni al relatore Casson sulla effettiva portata normativa dell'emendamento 9.1000 che è volto a sopprimere la lettera b) dell'articolo 9 del testo unificato, relativa alla sospensione della prescrizione nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e il deposito della sentenza nei gradi successivi di giudizio.
Il relatore CASSON (PD) chiarisce che tale emendamento è conseguente alla modifica sostanziale dell'istituto della prescrizione, come ridefinito negli emendamenti 7.1000 e 8.1000, ampliamente illustrati nelle precedenti sedute.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che il Gruppo di Forza Italia ha pure presentato un emendamento soppressivo della predetta lettera b), ma in una prospettiva di contrarietà di merito alle previsioni della lettera predetta. In ogni caso osserva che - nella citata lettera b) - il riferimento della sospensione della prescrizione deve essere dalla pubblicazione ovvero dalla lettura del dispositivo della sentenza e non già dal deposito della medesima. In questa direzione si colloca l'emendamento 9.28, che peraltro riformula nell'emendamento 9.28 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.
Poi il senatore Palma si sofferma sull'emendamento 13.8 che, nell'ambito della delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, è volto ad introdurre la previsione della procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona di ritenuta minore entità, una scelta, a suo avviso, non condivisibile. Quindi passa ad illustrare l'emendamento 13.14 che, sempre in riferimento alla stessa questione è volto a sostituire l'aggettivo "modesta" con l'aggettivo "lieve", poiché quest'ultimo non solo è ricorrente nel codice ma è corredato altresì da una copiosa giurisprudenza.
Passa poi in rassegna i successivi emendamenti 13.15, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24 e 13.26, relativi alla delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza, un tema estremamente delicato che gli appare affrontato in modo del tutto generico - in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione - e, per di più, con espressioni e parole che non sono appropriate per la formulazione di un testo normativo.
A tale riguardo si svolge un breve dibattito al quale partecipano il presidente D'ASCOLA, il senatore LUMIA (PD) e il relatore CASSON (PD).
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma poi sugli emendamenti relativi al comma 4 del citato articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 610 del codice penale, in materia di violenza privata. Tali emendamenti sono prevalentemente soppressivi, in quanto il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede irragionevolmente la procedibilità d'ufficio solo per i fatti commessi con violenza a danno di minore o di persone in stato di infermità o deficienza psichica e non in via generale, quantunque si tratti di reati che possono anche essere di non trascurabile gravità.
Manifesta quindi perplessità sull'effettiva utilità del disposto dell'articolo 16 del testo unificato.
A tale proposito il presidente D'ASCOLA fa alcune precisazioni con riferimento alla giurisprudenza relativa ai cosiddetti "eterni improcedibili", citando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2013.
Poi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) fa riferimento ai subemendamenti relativi all'emendamento 16.0.1000 dei relatori in materia di notificazioni. Dopo aver precisato che non condivide affatto la ratio sottesa a tale emendamento, raccomanda, in una logica correttiva, l'approvazione, in particolare, dei subemendamenti 16.0.1000/26, 16.0.1000/27 e 16.0.1000/28.
Sui nodi problematici del citato emendamento dei relatori 16.0.1000 intervengono anche i senatore BUCCARELLA (M5S) e CALIENDO (FI-PdL XVII).
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma poi sugli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo all'articolo 17 del testo unificato in esame, in ordine al quale manifesta in primo luogo perplessità sulla modifica che, con il comma 1, s'intende apportare al comma 3 dell'articolo 104 del codice penale, limitando ai soli delitti di cui l'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale il potere del giudice - su richiesta del pubblico ministero - di dilazionare per un tempo non superiore a 5 giorni l'esercizio del diritto dell'imputato di conferire con il difensore. Il senatore Palma non vede una ragione per tale modifica - di cui viene proposta la soppressione con l'emendamento 17.2 - considerando che tale potere può aver ragione di dover essere utilizzato anche con riferimento ai delitti diversi da quelli sopra indicati (basti pensare ai delitti contro la pubblica Amministrazione ovvero a quelli in materia di pedofilia o violenza sessuale, che non sono ricompresi fra i delitti di cui ai commi 3-bis e 3-quater del citato articolo 51).
Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 335 del codice di procedura penale manifesta dubbi sulla reale utilità della previsione introdotta in tale disposizione con il comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato, mentre - sotto un diverso profilo - evidenzia la necessità di prevedere un meccanismo sanzionatorio realmente incisivo per l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati venga ritardata rispetto a quanto stabilito nel citato articolo 335. In questa prospettiva si muovono, in particolare, gli emendamenti 17.6 e 17.7, in ordine ai quali sottolinea come l'unico meccanismo sanzionatorio efficace è rappresentato da una previsione sulla inutilizzabilità degli atti compiuti prima della iscrizione.
L'oratore passa quindi ad esaminare il comma 5 dell'articolo 17, in ordine al quale rileva come la previsione, dal punto di vista sistematico, dovrebbe essere riformulata collocandola non nell'articolo 407 del codice di procedura penale, ma piuttosto nell'articolo 412, in modo da inquadrare la problematica nel contesto dei rapporti fra il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale.
Il senatore Palma raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 17.29, in quanto il disposto del comma 7 dell'articolo 17 del testo unificato appare presentare palesi problemi di legittimità costituzionale nella formulazione attuale, configurando un'ipotesi in cui il giudice sarebbe tenuto a provvedere nel senso richiesto dall'Ufficio del Pubblico ministero, un esito questo chiaramente incompatibile con il principio della soggezione del giudice solo alla legge.
Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione dell'emendamento 17.42 - volto a prevedere una maggiore flessibilità della previsione di cui al comma 4 del nuovo articolo 410-bis in materia di condanna alle spese - l'oratore si sofferma infine sul comma 11 dell'articolo 17 citato, ritenendo non condivisibile la scelta di limitare l'applicabilità delle previsioni che vengono introdotte con il già richiamato comma 5 del medesimo articolo 17 ai soli procedimenti nei quali le notizie di reato risulteranno iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge. Ritiene infatti che, ove si giudichi utile e funzionale il nuovo meccanismo delineato dal predetto comma 5, non vi sia ragione per non consentirne l'applicazione anche ai procedimenti in corso, secondo i principi ordinari in materia di successione nel tempo delle norme processuali.
Il presidente D'ASCOLA rinvia il seguito dell'esame congiunto.
La seduta termina alle ore 16,45.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
Art. 9
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla lettura del dispositivo».
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI
Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».