Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 312 del 06/07/2016
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Prende poi la parola il relatore CASSON (PD) il quale - dopo aver ribadito che l'emendamento 8.1000, come anche l'emendamento 7.1000, prevedono una riforma dell'istituto della prescrizione in un ottica diversa dal punto di vista sistematico - si sofferma sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Al riguardo esprime delle perplessità sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo politico. Dal primo punto di vista ritiene che il parere in esame sia errato in quanto fa riferimento alla data della notizia del reato, laddove l'emendamento 8.1000 dispone che "il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al Pubblico ministero". Oltretutto tale formulazione ricorre anche nell'ultimo periodo dell'articolo 8 del testo unificato in esame, su cui però la Commissione affari costituzionali ha formulato un parere non ostativo. Soprattutto non condivide il riferimento, nel parere citato, alla presunta lesione dei principi costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Ritenere che la soluzione proposta con l'emendamento 8.1000 ovvero che la previsione di una prescrizione senza limiti temporali sia incompatibile con l'articolo 111 della Costituzione significa sostenere l'illegittimità costituzionale di numerose norme che prevedono la imprescrittibilità di diverse tipologie di reato, un punto questo che non sembra essere stato preso in considerazione dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere. Evidenzia poi che per alcuni reati, come quelli relativi all'amianto ovvero per i delitti ambientali, far decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto, di cui spesso si ha notizia molti anni dopo, può risolversi in concreto nel negare qualsiasi effettiva possibilità di accertamento giudiziario dalle responsabilità.
Fa poi ancora una volta riferimento ad elementi di diritto comparato e in particolare all'ordinamento francese dove per i delitti di i delitti di "abus de confiance" e di "abus des biens sociaux" (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine prescrizionale decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato.