Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 312 del 06/07/2016
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Ritornando al merito dell'articolo 8 del testo unificato e alla proposta di modifica di cui all'emendamento 8.1000 dei relatori, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva come, a suo avviso, non si possa prescindere dalla data della commissione del reato per la definizione dei termini di prescrizione; fin dall'epoca del diritto romano la prescrizione ha avuto una valenza strettamente connessa all'interesse punitivo dello Stato che deve essere esercitato entro un tempo ben definito a tutela della certezza del diritto. Inoltre allungare irragionevolmente i termini della prescrizione significa incidere maldestramente sui tempi del processo. L'ordinamento processuale prevede infatti dei diversi termini di interruzione e sospensione del processo in relazione ai principi costituzionali più volte citati dai quali, non si può prescindere in questa sede.