Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 312 del 06/07/2016
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CASSON (PD) interviene sull'ordine dei lavori per fare alcune precisazioni in ordine al resoconto sommario della seduta di ieri; chiede che sia precisato, in particolare, che la posizione del Partito Democratico in ordine alla necessità di modificare la disciplina della prescrizione - prevedendo, tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado - era stata esplicitata, fin dall'inizio di questa legislatura, non solo in occasione della presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sull'anticorruzione (n. 19 e connessi), ma anche con la presentazione del disegno di legge n. 1113, sottoscritto da ben trenta senatori del gruppo del Partito Democratico. Per quanto riguarda poi l'affermazione resa nella seduta di ieri sulla necessità di garantire il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo, tale affermazione era volta a evidenziare come tale diritto debba essere garantito con interventi di tipo strutturale e con strumenti compensativi sul piano sanzionatorio o risarcitorio, senza che ciò comporti riflessi ai fini della disciplina della prescrizione.
Il presidente D'ASCOLA avverte che l'illustrazione degli emendamenti riprenderà dall'emendamento 7.6.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che quantunque, alla fine della seduta di ieri fosse stato chiesto da più parti politiche ai rappresentanti del Partito Democratico di chiarire la posizione definitiva del maggior partito di Governo sulla riforma della prescrizione, nessuna risposta è pervenuta a tale riguardo. Or bene, anche alla luce delle ultime precisazioni del relatore Casson, la linea del Partito Democratico parrebbe, ad oggi, essere diversa da quella che invece emerge dal testo di riforma della disciplina della prescrizione approvato dall'altro ramo del Parlamento e, al riguardo, è quanto mai opportuno fare chiarezza prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.
Il presidente D'ASCOLA osserva che la questione posta dal senatore Giovanardi, così come altri problemi di tipo politico, potrà essere affrontata in una sede diversa da quella dell'illustrazione degli emendamenti.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva, a sua volta, che la questione sollevata dal senatore Giovanardi non è irrilevante per il proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo, soprattutto alla luce del parere espresso dalla 1a Commissione che si è detta contraria all'emendamento 8.1000 dei relatori, relativo alla decorrenza del termine della prescrizione, quantunque la Commissione affari costituzionali abbia espresso parere non ostativo sull'emendamento 7.1000 che prevede che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado. In definitiva l'oratore chiede alla maggioranza di manifestare il proprio orientamento sugli emendamenti 7.1000 ed 8.1000, al fine di una più agevole dialettica tra maggioranza ed opposizione nella fase finale dell'esame del provvedimento.
Il presidente D'ASCOLA precisa che ogni iniziativa sugli emendamenti testé illustrati potrà essere presa dai relatori proponenti degli stessi prima della votazione.
Il senatore DI MAGGIO (CoR) interviene per ribadire, a sua volta, che un chiarimento da parte della maggioranza appare più che mai opportuno, alla luce del parere della 1a Commissione.
Il presidente D'ASCOLA osserva che il predetto parere è solo una componente di valutazione dell'emendamento su indicato, sul quale i relatori e il Governo dovranno esprimere dei pareri motivati prima della votazione.
Quindi il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede delucidazioni in ordine alla improponibilità dell'emendamento 7.23.
Il presidente D'ASCOLA chiarisce che l'improponibilità dell'emendamento richiamato è limitata al comma secondo, in quanto interviene sull'articolo 317-bis del codice penale, in materia di pene accessorie, materia evidentemente estranea all'oggetto della discussione.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8, dopo che il presidente D'ASCOLA ha preso atto che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 7.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che il parere contrario della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 8.1000 è indicativo del fatto che esiste un sostanziale problema di compatibilità tra l'istituto della prescrizione introdotto nell'ordinamento, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, per limitare la potestà punitiva dello Stato entro un tempo congruo e la previsione della decorrenza della prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato.
Quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 8.2 e 8.17 che sono volti a sopprimere, rispettivamente l'articolo 8 del testo unificato, come approvato dalla Camera dei deputati, ovvero la disposizione che prevede che il termine di prescrizione possa decorrere dall'acquisizione della notizia di reato in peculiari casi relativi ai reati commessi nei confronti di minori. Ribadisce quindi la propria contrarietà all'emendamento 8.1000 dei relatori, facendo propri gli orientamenti contrari manifestati nell'ambito della discussione in 1a Commissione da diversi gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione. In particolare ritiene che l'emendamento 8.1000 violi i principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Carta fondamentale, dai quali discendono diversi istituti tra cui la prescrizione. Quindi il senatore Palma manifesta il proprio disappunto nei confronti della Presidenza che si distrae continuamente mentre egli parla. Pertanto abbandona l'Aula.
Prende poi la parola il relatore CASSON (PD) il quale - dopo aver ribadito che l'emendamento 8.1000, come anche l'emendamento 7.1000, prevedono una riforma dell'istituto della prescrizione in un ottica diversa dal punto di vista sistematico - si sofferma sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Al riguardo esprime delle perplessità sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo politico. Dal primo punto di vista ritiene che il parere in esame sia errato in quanto fa riferimento alla data della notizia del reato, laddove l'emendamento 8.1000 dispone che "il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al Pubblico ministero". Oltretutto tale formulazione ricorre anche nell'ultimo periodo dell'articolo 8 del testo unificato in esame, su cui però la Commissione affari costituzionali ha formulato un parere non ostativo. Soprattutto non condivide il riferimento, nel parere citato, alla presunta lesione dei principi costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Ritenere che la soluzione proposta con l'emendamento 8.1000 ovvero che la previsione di una prescrizione senza limiti temporali sia incompatibile con l'articolo 111 della Costituzione significa sostenere l'illegittimità costituzionale di numerose norme che prevedono la imprescrittibilità di diverse tipologie di reato, un punto questo che non sembra essere stato preso in considerazione dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere. Evidenzia poi che per alcuni reati, come quelli relativi all'amianto ovvero per i delitti ambientali, far decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto, di cui spesso si ha notizia molti anni dopo, può risolversi in concreto nel negare qualsiasi effettiva possibilità di accertamento giudiziario dalle responsabilità.
Fa poi ancora una volta riferimento ad elementi di diritto comparato e in particolare all'ordinamento francese dove per i delitti di i delitti di "abus de confiance" e di "abus des biens sociaux" (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine prescrizionale decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato.
Quindi si svolge un breve dibattito sulle modalità di intervento di ciascun senatore in sede di illustrazione degli emendamenti; dopo che il presidente D'ASCOLA, a tale riguardo, ha richiamato le norme regolamentari, intervengono i senatori LUMIA (PD), GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) e CALIENDO (FI-PdL XVII).
Ritornando al merito dell'articolo 8 del testo unificato e alla proposta di modifica di cui all'emendamento 8.1000 dei relatori, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva come, a suo avviso, non si possa prescindere dalla data della commissione del reato per la definizione dei termini di prescrizione; fin dall'epoca del diritto romano la prescrizione ha avuto una valenza strettamente connessa all'interesse punitivo dello Stato che deve essere esercitato entro un tempo ben definito a tutela della certezza del diritto. Inoltre allungare irragionevolmente i termini della prescrizione significa incidere maldestramente sui tempi del processo. L'ordinamento processuale prevede infatti dei diversi termini di interruzione e sospensione del processo in relazione ai principi costituzionali più volte citati dai quali, non si può prescindere in questa sede.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato in esame prendono le mosse da un orientamento consolidato anche in sede internazionale con riferimento ai termini della prescrizione per i reati commessi nei confronti dei minori. Ricorda, a tale proposito, la Convenzione di Lanzarote ratificata di recente dall'Italia con la legge n. 172 del 2012. Quindi il Partito Democratico intende mantenere - sul punto in questione - l'impianto del testo approvato dalla Camera.
Ribadisce, altresì, che il Partito Democratico intende riformare l'istituto della prescrizione che, secondo il modello attuale, risulta del tutto insoddisfacente; debbono essere salvaguardati tuttavia i principi costituzionali sul giusto processo e in particolare il principio della ragionevole durata.
Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), interviene il senatore CAPPELLETTI (M5S) per illustrare gli emendamenti a propria firma sull'articolo 8. In via generale, critica il principio per cui il decorso del tempo può sopperire alla mancanza di giustizia. A fronte di dati preoccupanti occorre riformare in modo sistematico l'istituto in esame. Quindi contraddice la tesi di chi sostiene che l'allungamento dei termini temporali della prescrizione possa incidere negativamente sulla ragionevole durata del processo perché, allo stato dell'arte, la prescrizione non ha favorito i riti alternativi. Infine, cita alcuni emendamenti presentati da numerosi esponenti del Partito Democratico in occasione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione (disegni di legge n. 19 e connessi) che prevedevano la cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
Il ministro ORLANDO ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui dati relativi alla prescrizione dei reati in Italia. Riporta, infatti, che in alcuni tribunali (ad esempio in quello di Palermo) cadono in prescrizione solo il 3-4% dei processi, mentre in altri uffici giudiziari (ad esempio presso il tribunale di Venezia) la prescrizione investe circa il 35% dei procedimenti. Tali differenze dipendono soprattutto dalle strutture organizzative dei singoli uffici che hanno una valenza imprescindibile per l'applicazione dell'istituto della prescrizione, quantunque questa possa essere riformata. Replica quindi ad una dichiarazione che il senatore Cappelletti ha reso alla stampa in ordine alla presenza del Ministro della giustizia in Commissione; egli intende assistere alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo esclusivamente perché auspica che, in tempi rapidi, questi possano essere conclusi.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene brevemente sull'emendamento 8.17, sul quale si era già soffermato il senatore Palma; l'emendamento è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 8 che, come già detto, prevede la decorrenza della prescrizione dall'acquisizione delle notizia di reato per alcuni particolari reati nei confronti dei minori.
Il presidente D'ASCOLA avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) si sofferma sull'emendamento 9.32 che è volto a limitare il periodo di sospensione della prescrizione.
Il presidente D'ASCOLA avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10, intendendosi che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 9.
Nessuno chiedendo di illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11 e 12, si giunge all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 13.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma sugli emendamenti 13.8 e 13.4 che riguardano i termini della prescrizione per i delitti contro la persona.
Avendo rinunciato gli altri senatori ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 14.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) manifesta il proprio disappunto per le modalità di esame degli emendamenti che non gli consentono di leggere attentamente i testi, a causa della velocità con cui si sta procedendo. Pertanto chiede la verifica del numero legale.
Il presidente D'ASCOLA ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, la verifica del numero legale presuppone una votazione; nella fase di illustrazione degli emendamenti non si può effettuare tale verifica.
Dopo una breve osservazione del relatore CUCCA (PD), si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15 del testo unificato.
Il presidente D'ASCOLA, prendendo atto che nessuno intende illustrare i suddetti emendamenti, avverte che si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che l'emendamento 16.0.1000 dei relatori riscrive tutta la materia delle notificazioni; quantunque il Gruppo di Forza Italia abbia presentato dei subemendamenti per correggere a vario titolo il testo dei relatori, constata l'impossibilità di una reale interlocuzione sui profili problematici sottesi agli stessi. Chiede, inoltre, al Ministro Orlando di manifestare l'orientamento del Governo sulla modifica della disciplina della materia de qua.
Il ministro ORLANDO osserva che la materia delle notificazioni sarà oggetto di una opportuna rivisitazione, nel senso di apportare le eventuali necessarie modifiche al testo dei relatori.
Anche il relatore CUCCA (PD) osserva che la suddetta materia potrà essere oggetto di rivisitazione.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 17.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) illustra l'emendamento 17.4, mentre il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma sull'emendamento 17.6.
Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 17.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.