Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016
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Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) sottolinea come le considerazioni svolte dal ministro Orlando rafforzino le sue perplessità sulla sostenibilità dal punto di vista tecnico-giuridico della modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato all'articolo 157 del codice penale. Se le ragioni della proposta modificativa sono infatti quelle indicate dal Ministro è incomprensibile il motivo per cui fra i reati considerati non sia stata inclusa l'induzione indebita a dare o promettere pubblica utilità, di cui all'articolo 319-quater del codice penale, essendo del tutto evidente come anche in tale ipotesi sussista un sostanziale accordo corruttivo e come tale fattispecie sia certamente non di minore gravità rispetto a quelle di cui agli articoli 318 e 319.
Passando poi al comma 2 dell'emendamento 7.1000, il senatore Palma sottolinea come la previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado appaia del tutto indifendibile, sul piano sistematico, in un quadro costituzionale che prevede la tutela del principio della ragionevole durata del processo, essendo tale tutela assicurata, nell'attuale contesto ordinamentale, proprio dall'istituto della prescrizione di cui si prevederebbe però la non operatività nei gradi di giudizio successivi al primo. Ne conseguirebbe, in altri termini, che quella ragionevole durata che, per espresso disposto costituzionale, deve essere assicurata in tutto il processo, per espresso disposto legislativo non sarebbe assicurata nei gradi di impugnazione.