Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016
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Dopo che il presidente D'ASCOLA ha avvertito che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, interviene il senatore LO GIUDICE (PD) in sede di illustrazione dell'emendamento 7.2, rilevando come l'emendamento riprenda le disposizioni del disegno di legge n. 1824. Gli interventi delineati nella proposta emendativa muovono dalla considerazione che nell'attuale assetto di istituto della prescrizione converge l'esigenza di tutela di due interessi distinti. In primo luogo viene in rilievo l'esigenza di assicurare che la macchina repressiva statuale si attivi entro un determinato lasso di tempo dalla commissione del fatto reato, e ciò sia al fine di far sì che l'intervento repressivo non abbia luogo quando è ormai cessato l'allarme sociale determinato dal fatto medesimo, sia al fine di evitare che il meccanismo repressivo si attivi quando ormai, per il decorso del tempo, può essere difficile, se non impossibile, la raccolta delle prove del reato anche con particolare riguardo alla posizione della difesa, sia al fine ulteriore di evitare che la sanzione penale, sempre a causa del decorso del tempo, colpisca una persona che non ha più nulla a che vedere con chi ha commesso il reato. Una volta che la macchina repressiva statuale si è attivata l'interesse che viene in rilievo è, invece, un altro ed è quello di assicurare il diritto del cittadino ad una ragionevole durata del processo, e cioè il diritto a che fra il momento in cui il cittadino viene sostanzialmente accusato di un reato e la sentenza di condanna non si verifichi una dilatazione patologica e abnorme.
Il fatto che questi due diversi interessi siano tutelati da un medesimo istituto si risolve in un assetto non del tutto razionale e comporta inevitabilmente problemi sul piano applicativo. L'idea di fondo dell'emendamento 7.2 è quella di prevedere una prescrizione sostanziale, che cessa di operare nel momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale ovvero determina l'estinzione del reato se tale esercizio non ha avuto luogo entro i termini previsti, prevedendo poi un distinto meccanismo di tutela che opera sul piano processuale e che si sostanzia sia nella previsione di una riduzione di pena in caso di superamento dei termini di durata ragionevole processo sia, nell'ipotesi di forme patologiche di protratta inerzia della macchina giudiziaria, nella dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.