Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016

     Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, si sofferma in particolare sulle problematiche concernenti la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sottolineando come l'introduzione - per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-bis del codice penale - del divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli  98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio e - considerato che le circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 citato ricorrono praticamente quasi sempre nei casi di furto in abitazione o con strappo - potrebbe rendere difficile, se non impossibile, al giudice una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio, a seconda della diversa gravità dei fatti sottoposti a giudizio.

In ordine all'articolo 6, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla previsione di cui alla lettera c), sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale ovvero una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 dello stesso codice, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che il trattamento sanzionatorio così determinato finirebbe, senza ragione, per essere meno severo di quello che risulterebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.