Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016

Il relatore CASSON (PD) ritiene di dover fare alcune premesse di carattere generale al fine di illustrare meglio la ratio delle proposte di modifica da egli stesso sottoscritte al testo unificato in esame. Ricorda innanzitutto che gli articoli 7 e 8 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi prendono le mosse da una situazione allarmante per l'ordinamento processuale: in base ai dati disponibili sono coinvolti dall'istituto della prescrizione circa 150 mila processi all'anno, peraltro relativi anche a reati particolarmente gravi (come i delitti causati da  incidenti sui luoghi di lavoro,  nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto). Orbene, a fronte di una situazione così allarmante, il Parlamento può scegliere o di non intervenire affatto sull'istituto della prescrizione, mantenendo l'impianto della legge cosiddetta "ex Cirielli" (legge n. 251 del 2005); o di apportare delle modifiche a tale impianto secondo lo schema seguito dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1844, confluito ora nel testo unificato in esame; ovvero di apportare delle modifiche di sistema come gli emendamenti 7.1000 e 8.1000 propongono di fare. Le proposte di modifica in questione, infatti, muovono da una diversa prospettazione dell'istituto della prescrizione che, a parere di chi parla, deve operare sia dal punto di vista del "dies ad quem" che del "dies a quo". Sotto tale profilo il relatore replica alle osservazioni critiche che, a vario titolo, sono state avanzate in ordine al fatto che  siffatte modifiche dell'istituto violerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Egli ritiene infatti che i predetti emendamenti non comporterebbe alcuna lesione di tipo costituzionale, piuttosto collocherebbe l'ordinamento italiano sulla scia delle maggiori democrazie europee per quanto riguarda l'estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Quindi ricorda che l'emendamento 7.1000, innanzitutto inserisce al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale alcuni reati contro la Pubblica amministrazione tra i reati particolarmente gravi (ad esempio i reati contro il terrorismo) per i quali i termini della prescrizione sono più elevati. A tale riguardo, ricorda che la posizione del Partito democratico era stata abbastanza netta, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 19 e connessi, sulla lotta alla corruzione, nel senso di elevare i termini della prescrizione anche per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. Per quanto concerne, poi, la modifica proposta al secondo comma dell'emendamento 7.1000, essa  è strettamente connessa a quella del successivo emendamento 8.1000, recante modifiche all'articolo 158 del codice penale, sulla decorrenza del termine della prescrizione. Il secondo comma dell'emendamento 7.1000, infatti, propone di far cessare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado in un'ottica sistematica diversa, in cui il termine della prescrizione dovrà decorrere dal giorno dell'acquisizione della notizia del reato.

Dopodiché, si porrebbe esclusivamente il problema di garantire il diritto dell’imputato alla ragionevole durata del processo: garanzia, di regola, ottenibile con il meccanismo di compensazione sul piano sanzionatorio o indennitario a seconda dell’esito della sentenza (condanna/pena detentiva o pecuniaria/assoluzione), evitando così lo spreco di risorse connesso alla vanificazione di tutte le attività processuali compiute, caratteristico della prescrizione nell'attuale assetto.

Del resto, se ha senso sanzionare la mancata realizzazione dell’interesse punitivo dello Stato entro un termine che può ritenersi ragionevolmente espressivo del permanere dell’interesse pubblico alla repressione del reato e della funzione general e special-preventiva della pena, nonché del diritto dell’imputato a contenere in tempi congrui l’accertamento della sua responsabilità, tali esigenze scemano notevolmente al termine della definizione, almeno in primo grado, del giudizio. 

Successivamente al primo grado, dunque, va tutelato il diverso diritto alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dalla nostra Costituzione (art. 111 co. II), ma anche dalla Cedu (art. 6 § 1).

 In questa stessa ottica si muovono peraltro i disegni di legge n. 1113, a sua prima firma, e n. 1824, di iniziativa del senatore Lo Giudice, sul quale quest'ultimo si è già ampiamente soffermato.

Il relatore ribadisce da ultimo che la posizione del Partito Democratico espressa all'inizio di questa legislatura sulla riforma della prescrizione era la stessa di quella sottesa alle proposte di modifica testé illustrate.

Ritiene quindi utile richiamare l'esperienza di alcuni sistemi stranieri.

            Cosi in Gran Bretagna la prescrizione non esiste in quanto tale: il time limit riguarda l’esercizio dell’azione (con la conseguente sua estinzione) e non il reato, ma senza precisi automatismi.

Negli Stati Uniti (ove la durata dei processi è in media di due anni), secondo il diritto federale la prescrizione è piuttosto breve, ma si interrompe definitivamente con il rinvio a giudizio.

La Francia è uno dei paesi con i termini di prescrizione del reato più brevi, diversi a seconda della gravità dei reati: 1 anno per le contravvenzioni, 3 per i delitti, 10 per i crimini (20 per l'omicidio), che decorrono da quando il fatto è stato commesso per le infrazioni caratterizzate dall’istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo (per i soli reati nei confronti di minori essa decorre dal compimento della maggiore età). Ma la brevità è compensata da un sistema di interruzioni molto elastico, in cui ogni atto dell'autorità giudiziaria interrompe  la prescrizione (a tal fine rileva "qualsiasi atto di istruzione e di azione giudiziaria"). Essa scatta dopo 10 anni ( o 3 o 1 a seconda del reato) dal compimento dell'ultimo atto, con un evidente e consistente allungamento dei termini, svincolato dalla gravità del reato, che vale per tutte le tipologie di infraction (crimini, delitti, contravvenzioni). Nel 2004, poi, la giurisprudenza francese ha stabilito che per i delitti di abus de confiance e di abus des biens sociaux (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato. Molte sono le eccezionial diritto comune: alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i crimini contro l’umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l’insubordinazione in tempo di guerra).

Non molto dissimile la disciplina belga, che al di là dei reati imprescrittibili (crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di guerra) prevede diversi termini di prescrizione, commisurati alla gravità del reato, decorrenti dal momento di commissione e interrotti da ogni atto espressivo dell’istanza punitiva.

A differenza della Francia, in Germania, salvo alcuni reati imprescrittibili di particolare gravità, esiste una durata massima della prescrizione. I termini (30, 20, 10, 5 e 3 anni) sono commisurati alla gravità dei reati e decorrono da quando il fatto è stato commesso.

La Spagna, come la Germania, prevede termini di prescrizione regolati in base alla gravità del reato. Sono dichiarati imprescrittibili i delitti più gravi. Come in Italia, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è stata commesso il fatto punibile, ma il sistema prevede un meccanismo generale di interruzione dei termini (all'inizio del procedimento, in caso di sospensione, con la sentenza di condanna) per effetto del quale la prescrizione viene congelata durante tutta la durata del processo fino alla sentenza di condanna, e salvo sospensione del procedimento penale.

Dunque minimo denominatore comune della disciplina della prescrizione nei sistemi europei è la flessibilità: una volta iniziata l’azione la prescrizione si interrompe e ricomincia; lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato soltanto in caso di inerzia della macchina giudiziaria o di particolare ritardo.  In questo quadro auspica che si possa convenire in Commissione sulle modifiche sistemiche all'istituto de qua, pure a fronte delle resistenze di chi, come il centro-destra, vorrebbe salvare l'impianto della legge "ex Cirielli".