Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016
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Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) richiama, in via generale, l'attenzione sul fatto che i dati statistici acquisiti dalla Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1844, hanno reso evidente che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - cosiddetta legge ex Cirielli - si è assistita ad una progressiva e continua riduzione del numero dei procedimenti prescritti ogni anno, passando dai circa 270.000 per anno del 2004 ai circa 140.000 del 2014. Questi dati, in via ulteriore, confermano l'inutilità di un intervento come quello proposto con l'articolo 7 del testo unificato in esame, mentre con riferimento all'articolo 9 appare comunque evidente l'esigenza di apportare correttivi alle modifiche prospettate in ordine all'articolo 159 del codice penale. Infatti, a meno di non voler correre il rischio di situazioni del tutto ingiustificabili, i periodi di sospensione previsti successivamente alla sentenza di primo grado ovvero alla sentenza di secondo grado devono decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal deposito della stessa, mentre, sotto un diverso profilo, sarebbe preferibile che i termini di sospensione fossero di un anno dopo la sentenza di primo grado e di due anni dopo la sentenza di secondo grado, invertendo la soluzione prevista nel testo in esame.
Dopo aver evidenziato che un intervento come quello prospettato sui termini di prescrizione dal testo unificato in esame rischia altresì di risolversi in una modifica dell'assetto normativo che, invece di premiare i magistrati che lavorano di più e che sono capaci di organizzare in modo più efficiente il proprio lavoro, premia quelli meno capaci di ciò e che lavorano di meno, il senatore Caliendo rileva, su un piano più generale, come l'interlocuzione dell'opposizione in sede parlamentare, con riferimento al tema della prescrizione, richieda preliminarmente che venga chiarito un punto politico, e cioè che sia chiarito se la posizione della maggioranza e, in particolare, del Gruppo del Partito democratico, sia quella definita dagli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000 ovvero sia quella fatta propria ed espressa dal Governo alla Camera nel corso dell'esame di quello che è divenuto poi l'atto Senato n. 1844.