Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 05/07/2016

IN SEDE REFERENTE 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

 

     Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, si sofferma in particolare sulle problematiche concernenti la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, sottolineando come l'introduzione - per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-bis del codice penale - del divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articoli  98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio e - considerato che le circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 citato ricorrono praticamente quasi sempre nei casi di furto in abitazione o con strappo - potrebbe rendere difficile, se non impossibile, al giudice una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio, a seconda della diversa gravità dei fatti sottoposti a giudizio.

In ordine all'articolo 6, il senatore Caliendo manifesta perplessità sulla previsione di cui alla lettera c), sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 del codice penale ovvero una di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 dello stesso codice, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che il trattamento sanzionatorio così determinato finirebbe, senza ragione, per essere meno severo di quello che risulterebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

 

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha avvertito che si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti al capo I del Titolo I del testo unificato in esame, interviene il senatore LO GIUDICE (PD) in sede di illustrazione dell'emendamento 7.2, rilevando come l'emendamento riprenda le disposizioni del disegno di legge n. 1824. Gli interventi delineati nella proposta emendativa muovono dalla considerazione che nell'attuale assetto di istituto della prescrizione converge l'esigenza di tutela di due interessi distinti. In primo luogo viene in rilievo l'esigenza di assicurare che la macchina repressiva statuale si attivi entro un determinato lasso di tempo dalla commissione del fatto reato, e ciò sia al fine di far sì che l'intervento repressivo non abbia luogo quando è ormai cessato l'allarme sociale determinato dal fatto medesimo, sia al fine di evitare che il meccanismo repressivo si attivi quando ormai, per il decorso del tempo, può essere difficile, se non impossibile, la raccolta delle prove del reato anche con particolare riguardo alla posizione della difesa, sia al fine ulteriore di evitare che la sanzione penale, sempre a causa del decorso del tempo, colpisca una persona che non ha più nulla a che vedere con chi ha commesso il reato. Una volta che la macchina repressiva statuale si è attivata l'interesse che viene in rilievo è, invece, un altro ed è quello di assicurare il diritto del cittadino ad una ragionevole durata del processo, e cioè il diritto a che fra il momento in cui il cittadino viene sostanzialmente accusato di un reato e la sentenza di condanna non si verifichi una dilatazione patologica e abnorme.

Il fatto che questi due diversi interessi siano tutelati da un medesimo istituto si risolve in un assetto non del tutto razionale e comporta inevitabilmente problemi sul piano applicativo. L'idea di fondo dell'emendamento 7.2 è quella di prevedere una prescrizione sostanziale, che cessa di operare nel momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale ovvero determina l'estinzione del reato se tale esercizio non ha avuto luogo entro i termini previsti, prevedendo poi un distinto meccanismo di tutela che opera sul piano processuale e che si sostanzia sia nella previsione di una riduzione di pena in caso di superamento dei termini di durata ragionevole processo sia, nell'ipotesi di forme patologiche di protratta inerzia della macchina giudiziaria, nella dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e subemendamenti a sua firma relativa all'articolo 7. Al riguardo rileva, in generale, come ritenga del tutto ingiustificato un aumento dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione, in considerazione del fatto che l'intervento sui limiti massimi di pena edittale previsti per tali reati effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente innalzamento dei termini prescrizionali, fa palesemente venir meno qualsiasi ragione per  un incremento ulteriore  dei medesimi. Con più specifico riferimento alla modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, nonché all'analogo intervento prospettato nel comma 1 dell'emendamento 7.1000 dei relatori, l'oratore ritiene poi del tutto incomprensibili le ragioni che hanno indotto a prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione esclusivamente per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale.

 

Segue un breve intervento del ministro ORLANDO il quale fare presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del testo che sarebbe diventato l'atto Senato n. 1844, che è poi confluito nel testo unificato in esame, si ritenne di dover prevedere un aumento dei termini di prescrizione esclusivamente per quei reati contro la pubblica amministrazione che si caratterizzano per un accordo corruttivo fra tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che è estremamente facile che questi reati vengano scoperti anche molto tempo dopo la loro commissione.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) sottolinea come le considerazioni svolte dal ministro Orlando rafforzino le sue perplessità sulla sostenibilità dal punto di vista tecnico-giuridico della modifica apportata dall'articolo 7 del testo unificato all'articolo 157 del codice penale. Se le ragioni della proposta modificativa sono infatti quelle indicate dal Ministro è incomprensibile il motivo per cui fra i reati considerati non sia stata inclusa l'induzione indebita a dare o promettere pubblica utilità, di cui all'articolo 319-quater del codice penale, essendo del tutto evidente come anche in tale ipotesi sussista un sostanziale accordo corruttivo e come tale fattispecie sia certamente non di minore gravità rispetto a quelle di cui agli articoli 318 e 319.

Passando poi al comma 2 dell'emendamento 7.1000, il senatore Palma sottolinea come la previsione che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado appaia del tutto indifendibile, sul piano sistematico, in un quadro costituzionale che prevede la tutela del principio della ragionevole durata del processo, essendo tale tutela assicurata, nell'attuale contesto ordinamentale, proprio dall'istituto della prescrizione di cui si prevederebbe però la non operatività nei gradi di giudizio successivi al primo. Ne conseguirebbe, in altri termini, che quella ragionevole durata che, per espresso disposto costituzionale, deve essere assicurata in tutto il processo, per espresso disposto legislativo non sarebbe assicurata nei gradi di impugnazione.

 

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) richiama, in via generale, l'attenzione sul fatto che i dati statistici acquisiti dalla Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1844, hanno reso evidente che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - cosiddetta legge ex Cirielli - si è assistita ad una progressiva e continua riduzione del numero dei procedimenti prescritti ogni anno, passando dai circa 270.000 per anno del 2004 ai circa 140.000 del 2014. Questi dati, in via ulteriore, confermano l'inutilità di un intervento come quello proposto con l'articolo 7 del testo unificato in esame, mentre con riferimento all'articolo 9 appare comunque evidente l'esigenza di apportare correttivi alle modifiche prospettate in ordine all'articolo 159 del codice penale. Infatti, a meno di non voler correre il rischio di situazioni del tutto ingiustificabili, i periodi di sospensione previsti successivamente alla sentenza di primo grado ovvero alla sentenza di secondo grado devono decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal deposito della stessa, mentre, sotto un diverso profilo, sarebbe preferibile che i termini di sospensione fossero di un anno dopo la sentenza di primo grado e di due anni dopo la sentenza di secondo grado, invertendo la soluzione prevista nel testo in esame.

Dopo aver evidenziato che un intervento come quello prospettato sui termini di prescrizione dal testo unificato in esame rischia altresì di risolversi in una modifica dell'assetto normativo che, invece di premiare i magistrati che lavorano di più e che sono capaci di organizzare in modo più efficiente il proprio lavoro, premia quelli meno capaci di ciò e che lavorano di meno, il senatore Caliendo rileva, su un piano più generale, come l'interlocuzione dell'opposizione in sede parlamentare, con riferimento al tema della prescrizione, richieda preliminarmente che venga chiarito un punto politico, e cioè che sia chiarito se la posizione della maggioranza e, in particolare, del Gruppo del Partito democratico, sia quella definita dagli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000 ovvero sia quella fatta propria ed espressa dal Governo alla Camera nel corso dell'esame di quello che è divenuto poi l'atto Senato n. 1844.

 

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) manifesta il suo completo disaccordo sulle modifiche che il capo II del Titolo I del testo unificato in esame prospetta in tema di prescrizione. Rileva come sia, a suo avviso, evidente che le modifiche che vengono ipotizzate accentuerebbero aspetti patologici nel funzionamento della macchina giudiziaria, che si manifestarono già in modo conclamato in occasione delle vicende degli anni 1992-1994. Si rafforzerebbe cioè la tendenza del sistema, con riferimento ad alcune tipologie di reato, a realizzare una vera e propria anticipazione della pena, che si sostanzia nel clamore mediatico suscitato dall'avvio della vicenda processuale, magari accompagnato da misure restrittive della libertà personale, dalla vera e propria distruzione della posizione pubblica delle persone che in queste vicende vengono coinvolte, senza che ci sia poi un reale interesse per l'effettivo accertamento della verità processuale, che magari interviene ad una spropositata distanza di tempo, quando è ormai troppo tardi e troppo spesso passando comunque sotto silenzio.

 

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti di cui è firmatario relativi all'articolo 7. Al riguardo - dopo aver evidenziato come, in particolare, il subemendamento 7.1000/4 si faccia carico dei problemi di ordine sistematico evidenziati dal senatore Palma in merito al comma 1 dell'emendamento 7.1000 - si sofferma sugli emendamenti 7.1000/14 e 7.20, sottolineando come tali emendamenti prevedano rispettivamente che la prescrizione cessi di operare dopo il decreto di rinvio a giudizio ovvero, in subordine, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il senatore rileva come tali emendamenti rappresentino la posizione, sul punto in discussione, della sua parte politica, ma rileva altresì come tali emendamenti - che costituiscono il riflesso di un'impostazione che è di frequente definita populista - corrispondano letteralmente a proposte emendative che hanno rappresentato la posizione del Partito democratico nel corso dell'esame parlamentare di precedenti disegni di legge di questa legislatura.

Più in generale, il senatore Cappelletti sottolinea come i dati disponibili fanno emergere la realtà di un milione e mezzo di processi penali estinti per prescrizione nel corso degli ultimi dieci anni. La sua parte politica ritiene - ma non è sola in questo; basta, ad esempio, ricordare alcune recenti dichiarazioni dell'ex primo Presidente della Corte di cassazione Santacroce - che questo dato sia semplicemente intollerabile e che modifiche come quelle proposte negli emendamenti dianzi citati siano assolutamente necessarie per porre un argine insuperabile a comportamenti processuali che si risolvono nell'utilizzo strumentale della prescrizione, con effetti pesantemente negativi sul funzionamento della macchina giudiziaria. Se questa possibilità venisse meno, risulterebbe correlativamente incentivato il ricorso ai riti alternativi al dibattimento il che, a sua volta, consentirebbe un recupero di risorse giudiziarie, il cui impiego si risolverebbe anche in una riduzione generalizzata dei tempi processuali.

 

Il relatore CASSON (PD) ritiene di dover fare alcune premesse di carattere generale al fine di illustrare meglio la ratio delle proposte di modifica da egli stesso sottoscritte al testo unificato in esame. Ricorda innanzitutto che gli articoli 7 e 8 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi prendono le mosse da una situazione allarmante per l'ordinamento processuale: in base ai dati disponibili sono coinvolti dall'istituto della prescrizione circa 150 mila processi all'anno, peraltro relativi anche a reati particolarmente gravi (come i delitti causati da  incidenti sui luoghi di lavoro,  nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto). Orbene, a fronte di una situazione così allarmante, il Parlamento può scegliere o di non intervenire affatto sull'istituto della prescrizione, mantenendo l'impianto della legge cosiddetta "ex Cirielli" (legge n. 251 del 2005); o di apportare delle modifiche a tale impianto secondo lo schema seguito dalla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1844, confluito ora nel testo unificato in esame; ovvero di apportare delle modifiche di sistema come gli emendamenti 7.1000 e 8.1000 propongono di fare. Le proposte di modifica in questione, infatti, muovono da una diversa prospettazione dell'istituto della prescrizione che, a parere di chi parla, deve operare sia dal punto di vista del "dies ad quem" che del "dies a quo". Sotto tale profilo il relatore replica alle osservazioni critiche che, a vario titolo, sono state avanzate in ordine al fatto che  siffatte modifiche dell'istituto violerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Egli ritiene infatti che i predetti emendamenti non comporterebbe alcuna lesione di tipo costituzionale, piuttosto collocherebbe l'ordinamento italiano sulla scia delle maggiori democrazie europee per quanto riguarda l'estinzione dei reati per effetto della prescrizione. Quindi ricorda che l'emendamento 7.1000, innanzitutto inserisce al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale alcuni reati contro la Pubblica amministrazione tra i reati particolarmente gravi (ad esempio i reati contro il terrorismo) per i quali i termini della prescrizione sono più elevati. A tale riguardo, ricorda che la posizione del Partito democratico era stata abbastanza netta, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 19 e connessi, sulla lotta alla corruzione, nel senso di elevare i termini della prescrizione anche per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale. Per quanto concerne, poi, la modifica proposta al secondo comma dell'emendamento 7.1000, essa  è strettamente connessa a quella del successivo emendamento 8.1000, recante modifiche all'articolo 158 del codice penale, sulla decorrenza del termine della prescrizione. Il secondo comma dell'emendamento 7.1000, infatti, propone di far cessare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado in un'ottica sistematica diversa, in cui il termine della prescrizione dovrà decorrere dal giorno dell'acquisizione della notizia del reato.

Dopodiché, si porrebbe esclusivamente il problema di garantire il diritto dell’imputato alla ragionevole durata del processo: garanzia, di regola, ottenibile con il meccanismo di compensazione sul piano sanzionatorio o indennitario a seconda dell’esito della sentenza (condanna/pena detentiva o pecuniaria/assoluzione), evitando così lo spreco di risorse connesso alla vanificazione di tutte le attività processuali compiute, caratteristico della prescrizione nell'attuale assetto.

Del resto, se ha senso sanzionare la mancata realizzazione dell’interesse punitivo dello Stato entro un termine che può ritenersi ragionevolmente espressivo del permanere dell’interesse pubblico alla repressione del reato e della funzione general e special-preventiva della pena, nonché del diritto dell’imputato a contenere in tempi congrui l’accertamento della sua responsabilità, tali esigenze scemano notevolmente al termine della definizione, almeno in primo grado, del giudizio. 

Successivamente al primo grado, dunque, va tutelato il diverso diritto alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dalla nostra Costituzione (art. 111 co. II), ma anche dalla Cedu (art. 6 § 1).

 In questa stessa ottica si muovono peraltro i disegni di legge n. 1113, a sua prima firma, e n. 1824, di iniziativa del senatore Lo Giudice, sul quale quest'ultimo si è già ampiamente soffermato.

Il relatore ribadisce da ultimo che la posizione del Partito Democratico espressa all'inizio di questa legislatura sulla riforma della prescrizione era la stessa di quella sottesa alle proposte di modifica testé illustrate.

Ritiene quindi utile richiamare l'esperienza di alcuni sistemi stranieri.

            Cosi in Gran Bretagna la prescrizione non esiste in quanto tale: il time limit riguarda l’esercizio dell’azione (con la conseguente sua estinzione) e non il reato, ma senza precisi automatismi.

Negli Stati Uniti (ove la durata dei processi è in media di due anni), secondo il diritto federale la prescrizione è piuttosto breve, ma si interrompe definitivamente con il rinvio a giudizio.

La Francia è uno dei paesi con i termini di prescrizione del reato più brevi, diversi a seconda della gravità dei reati: 1 anno per le contravvenzioni, 3 per i delitti, 10 per i crimini (20 per l'omicidio), che decorrono da quando il fatto è stato commesso per le infrazioni caratterizzate dall’istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo (per i soli reati nei confronti di minori essa decorre dal compimento della maggiore età). Ma la brevità è compensata da un sistema di interruzioni molto elastico, in cui ogni atto dell'autorità giudiziaria interrompe  la prescrizione (a tal fine rileva "qualsiasi atto di istruzione e di azione giudiziaria"). Essa scatta dopo 10 anni ( o 3 o 1 a seconda del reato) dal compimento dell'ultimo atto, con un evidente e consistente allungamento dei termini, svincolato dalla gravità del reato, che vale per tutte le tipologie di infraction (crimini, delitti, contravvenzioni). Nel 2004, poi, la giurisprudenza francese ha stabilito che per i delitti di abus de confiance e di abus des biens sociaux (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato. Molte sono le eccezionial diritto comune: alcuni reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i crimini contro l’umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l’insubordinazione in tempo di guerra).

Non molto dissimile la disciplina belga, che al di là dei reati imprescrittibili (crimini contro l’umanità, genocidio e crimini di guerra) prevede diversi termini di prescrizione, commisurati alla gravità del reato, decorrenti dal momento di commissione e interrotti da ogni atto espressivo dell’istanza punitiva.

A differenza della Francia, in Germania, salvo alcuni reati imprescrittibili di particolare gravità, esiste una durata massima della prescrizione. I termini (30, 20, 10, 5 e 3 anni) sono commisurati alla gravità dei reati e decorrono da quando il fatto è stato commesso.

La Spagna, come la Germania, prevede termini di prescrizione regolati in base alla gravità del reato. Sono dichiarati imprescrittibili i delitti più gravi. Come in Italia, i termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui è stata commesso il fatto punibile, ma il sistema prevede un meccanismo generale di interruzione dei termini (all'inizio del procedimento, in caso di sospensione, con la sentenza di condanna) per effetto del quale la prescrizione viene congelata durante tutta la durata del processo fino alla sentenza di condanna, e salvo sospensione del procedimento penale.

Dunque minimo denominatore comune della disciplina della prescrizione nei sistemi europei è la flessibilità: una volta iniziata l’azione la prescrizione si interrompe e ricomincia; lo Stato non ha più interesse a perseguire il reato soltanto in caso di inerzia della macchina giudiziaria o di particolare ritardo.  In questo quadro auspica che si possa convenire in Commissione sulle modifiche sistemiche all'istituto de qua, pure a fronte delle resistenze di chi, come il centro-destra, vorrebbe salvare l'impianto della legge "ex Cirielli".

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che il Gruppo di Forza Italia non è contrario in assoluto ad una modifica della prescrizione, ma non conviene con le proposte di allungare i termini della prescrizione in modo irragionevole. Per quanto riguarda poi il riferimento ai modelli stranieri, sui quali si è ampiamente soffermato il relatore Casson, osserva che tali riferimenti sono alquanto lacunosi in quanto non tengono conto delle peculiarità dei sistemi giuridici citati. In particolare,  nei sistemi anglosassoni - oltre al carattere discrezionale dell'esercizio dell'azione penale che costituisce una decisiva differenza - solo raramente si fa ricorso all'appello dopo la pronuncia di primo grado. In tali sistemi inoltre la fase del dibattimento di un processo si conclude in tempi molto più rapidi rispetto a quanto accade nell'ordinamento processuale italiano, soprattutto perché i dibattimenti costituiscono un elemento residuale rispetto alle procedure definite con riti alternativi. Naturalmente ciò comporta una riduzione notevole dei tempi del processo. Anche in Francia e Germania l'istituto della prescrizione deve essere inquadrato nell'ambito della durata dei processi che è molto contenuta rispetto a quella dell'ordinamento italiano.

 

Il senatore FALANGA (AL-A) chiede che il Partito democratico faccia chiarezza al proprio interno in ordine alla effettiva linea politica da seguire sulla modifica della prescrizione, cioè a dire se la posizione del Partito democratico si identifichi con il testo approvato sul punto dall'altro ramo del Parlamento ovvero con gli emendamenti dei relatori 7.1000 e 8.1000. In tale ultimo caso preannuncia la posizione contraria del Gruppo ALA.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) annuncia, relativamente agli articoli 32, 33 e 34 del Testo unificato adottato dalla Commissione, il ritiro degli emendamenti a prima firma del senatore Cardiello,.

 

Il presidente D'ASCOLA fa poi alcune precisazioni, soffermandosi, tra l'altro, sull'opportunità di aggiungere nella modifica dell'articolo 157 del codice penale un aggravamento dei termini della prescrizione anche per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale.

Nell'imminenza dei lavori dell'Aula avverte che, su richiesta del ministro Orlando, sarà convocata una seduta notturna nella giornata di domani per proseguire l'illustrazione degli emendamenti.

 

I senatori CALIENDO (FI-PdL XVII) e PALMA (FI-PdL XVII) fanno presente che, per precedenti impegni politici, non potranno essere presenti nell'eventuale seduta notturna di domani, che pertanto chiedono non sia convocata.

 

         Il senatore GIARRUSSO (M5S), a sua volta, ricorda che domani sera è convocata una seduta della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari.

 

Il presidente D'ASCOLA  avverte che in ogni caso i senatori non presenti nella seduta di domani potranno procedere all'illustrazione dei propri emendamenti nella prima seduta successiva della Commissione.

 

            Interviene quindi il ministro ORLANDO ricordando che è necessaria un'accelerazione dell'iter dei disegni di legge in titolo che da troppo tempo pendono nelle Aule parlamentari.

 

         Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) replica che altri disegni di legge, come quello sulle ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati  (AS n. 116 e connessi), sono bloccati da molto più tempo presso la Camera dei deputati.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.