Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016
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Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli 4, 5 e 6 del testo in esame. Al riguardo, sottolinea come sia sua intenzione soffermarsi esclusivamente su quelle che ritiene alcune non trascurabili problematiche tecniche poste dai citati articoli 4, 5, e 6.
In merito all'articolo 4, il senatore Palma richiama l'attenzione sulla lettera c) che, per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-bis del codice penale, introduce il divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti - diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-bis - concorrenti con una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625. Al riguardo, l'oratore rileva come tale soluzione non possa non suscitare perplessità dal punto vista sistematico e come la stessa, più in particolare, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al predetto articolo 624-bis, che potrebbe determinare le stesse conseguenze problematiche che portarono, nel 1974, alla modifica dell'originaria formulazione dell'articolo 69 del codice penale.
Problemi in parte analoghi determina l'intervento sull'articolo 625 del codice penale, per il quale si prevede un incremento del minimo di pena di cui al primo comma da uno a due anni. Ricorda come sia a tutti noto che, sostanzialmente, l'ipotesi del furto semplice è praticamente non riscontrabile nella concreta prassi giudiziaria e come, quindi, furti aggravati per il ricorrere di una delle circostanze di cui al citato articolo 625 possono essere contraddistinti da una gravità anche estremamente modesta e non può certo non suscitare perplessità la circostanza che, per questi fatti, il giudice risulterà vincolato da un minimo edittale non inferiore a due anni, che potrà facilmente risultare eccessivamente severo.
In merito all'articolo 6, le modifiche proposte con riferimento all'articolo 628 del codice penale parrebbero anch'esse porre alcuni problemi di ordine sistematico. Su un piano più generale ritiene che il legislatore dovrebbe chiedersi se la modificazione del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina non imponga un correlativo adeguamento delle previsioni relative al delitto di estorsione, tradizionalmente caratterizzato nell'impianto codicistico da un trattamento sanzionatorio più severo. Più in particolare l'oratore si sofferma poi sulla lettera c) dell'articolo 6, sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 ovvero uno di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che, in realtà, il trattamento sanzionatorio così determinato - che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere più severo - finisce per essere meno severo di quello che sarebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.