Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016
Azioni disponibili
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 3.3 e coglie innanzitutto l'occasione per rilevare come le considerazioni testé svolte dal senatore Giarrusso appaiano di problematica compatibilità con il vigente quadro costituzionale, sia in quanto non tengono adeguatamente conto della natura di reato di pericolo delle fattispecie associative, sia in quanto parrebbero addirittura evocare concezioni storiche - come quella della "colpa d'autore" - incompatibili con i principi costituzionali in materia penalistica, che impongono che la responsabilità sia specificamente ancorata al fatto commesso, nei limiti cui per ciascun fatto è provata la responsabilità del singolo.
Per altro verso giudica poi non condivisibile la scelta della Camera dei deputati di tornare sulla previsione di cui all'articolo 416-ter del codice penale, previsione che, come è noto, è stata oggetto di una tormentata vicenda parlamentare nel corso della presente legislatura e che, nella formulazione attuale, assicura una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice medesimo.