Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016
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Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-bis del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-bis del codice penale.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto.