Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura  

(2119) STEFANO.  -  Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a Commissione sui testi e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui testi; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)  

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il relatore LUMIA (PD) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Illustra altresì le modifiche che ha apportato al parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri.

 

Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale rileva che il parere testé illustrato dal relatore non è esaustivo rispetto alle indicazioni che il gruppo di Forza Italia aveva formulato nella seduta di ieri. Più nel dettaglio, in ordine alla attenuante per collaborazione di cui al capoverso "art. 603-bis.1", dell'articolo 1, è insufficiente il riferimento, nella premessa del parere, ai "problemi di coordinamento con la normativa vigente", in quanto non ne sono esplicitate le ragioni; poi nelle osservazioni non vi è traccia del richiamo al fatto che il reo che collabora deve garantire la completezza delle  dichiarazioni in rapporto alle proprie conoscenze, al fine di poter beneficiare dell'attenuante. Infine è contrario alla notevole riduzione di pena definita dal nuovo testo dell'articolo 603-bis del codice penale, come riscritto dall'emendamento 01.1 della relatrice Gatti. Convenendo con le osservazioni critiche che il senatore Buccarella aveva già svolto, a tale riguardo, nella seduta di ieri,  ritiene che una consistente diminuzione di pena sia nel minimo che nel massimo del trattamento sanzionatorio - ricorda che si passa da una previsione di pena da cinque a otto anni di reclusione a una norma che prevede da a uno a cinque anni di reclusione - rappresenta una forte contraddizione rispetto al dilagante fenomeno del caporalato che risulta, spesso, difficilmente perseguibile. Peraltro, proprio sulle difficoltà applicative della norma che definisce il reato si era ampiamente soffermata la relatrice Gatti nella precedente seduta della Commissione.

Il senatore Palma preannuncia  pertanto il voto contrario sul parere illustrato dal relatore.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), condividendo i rilievi critici già manifestati dal senatore Palma,  annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. Ciònondimeno esprime apprezzamento per la riformulazione che il parere in esame propone con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.16 della relatrice; riconosce infatti che il relatore ha tenuto conto dell'ampio dibattito che, sulla formulazione della norma relativa al controllo giudiziario delle aziende agricole,  si è svolto nella seduta di ieri. Permangono invece le sue perplessità sul riferimento al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992.

 

         Il relatore LUMIA (PD) replica alle osservazioni critiche del senatore Palma rilevando che lo schema di parere in esame ripropone una riformulazione dell'articolo 603-bis del codice penale che tiene ampiamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta della Commissione. Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della norma, propone peraltro di richiamare, nella premessa del parere, il dovere in capo a colui che collabora, di garantire la completezza delle proprie dichiarazioni in relazione a tutto ciò di cui lo stesso è a conoscenza. Un analogo richiamo appare opportuno altresì nella riformulazione del primo comma dell'articolo 603-bis.1.           

           

Quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 603-bis.1 figura l'avverbio "efficacemente", volto a rendere effettiva la collaborazione del reo per la concessione dell'attenuante; poiché tale locuzione non è più presente nella riformulazione della norma come indicata dallo schema di parere del relatore Lumia, manifesta qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio, che invece può appunto garantire l'effettiva collaborazione del reo.

 

Il senatore FALANGA (AL-A), a tale riguardo, osserva che, in via generale, le attenuanti sono concesse sulla base di una condotta soggettiva e non già sulla base del risultato conseguente alla collaborazione del reo. Pertanto ritiene appropriato che nella riformulazione della norma de qua non compaia più l'avverbio "efficacemente".

 

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si dice ancora contrario all'abbassamento della pena previsto dal nuovo articolo 603-bis del codice penale.

 

Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-bis del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-bis del codice penale.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto.