Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991,
art. 452-decies del codice penale, art. 600-septies.1 del codice penale, nonché artt. 323-bis, 474-quater e 517-quinquies del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-septies e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-septies del codice penale ;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- con riferimento al capoverso "art. 603-bis.1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la completezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:
" Per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1";
- in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-septies del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-septies e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-bis del codice penale sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma - e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-bis.3del codice penale nel seguente modo: "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere, nel predetto articolo 603-bis.3, il seguente comma: "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.