Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 310 del 30/06/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016

310ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e Federica Chiavaroli.                   

 

            La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura  

(2119) STEFANO.  -  Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a Commissione sui testi e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui testi; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)  

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il relatore LUMIA (PD) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Illustra altresì le modifiche che ha apportato al parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri.

 

Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII), il quale rileva che il parere testé illustrato dal relatore non è esaustivo rispetto alle indicazioni che il gruppo di Forza Italia aveva formulato nella seduta di ieri. Più nel dettaglio, in ordine alla attenuante per collaborazione di cui al capoverso "art. 603-bis.1", dell'articolo 1, è insufficiente il riferimento, nella premessa del parere, ai "problemi di coordinamento con la normativa vigente", in quanto non ne sono esplicitate le ragioni; poi nelle osservazioni non vi è traccia del richiamo al fatto che il reo che collabora deve garantire la completezza delle  dichiarazioni in rapporto alle proprie conoscenze, al fine di poter beneficiare dell'attenuante. Infine è contrario alla notevole riduzione di pena definita dal nuovo testo dell'articolo 603-bis del codice penale, come riscritto dall'emendamento 01.1 della relatrice Gatti. Convenendo con le osservazioni critiche che il senatore Buccarella aveva già svolto, a tale riguardo, nella seduta di ieri,  ritiene che una consistente diminuzione di pena sia nel minimo che nel massimo del trattamento sanzionatorio - ricorda che si passa da una previsione di pena da cinque a otto anni di reclusione a una norma che prevede da a uno a cinque anni di reclusione - rappresenta una forte contraddizione rispetto al dilagante fenomeno del caporalato che risulta, spesso, difficilmente perseguibile. Peraltro, proprio sulle difficoltà applicative della norma che definisce il reato si era ampiamente soffermata la relatrice Gatti nella precedente seduta della Commissione.

Il senatore Palma preannuncia  pertanto il voto contrario sul parere illustrato dal relatore.

 

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), condividendo i rilievi critici già manifestati dal senatore Palma,  annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. Ciònondimeno esprime apprezzamento per la riformulazione che il parere in esame propone con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.16 della relatrice; riconosce infatti che il relatore ha tenuto conto dell'ampio dibattito che, sulla formulazione della norma relativa al controllo giudiziario delle aziende agricole,  si è svolto nella seduta di ieri. Permangono invece le sue perplessità sul riferimento al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992.

 

         Il relatore LUMIA (PD) replica alle osservazioni critiche del senatore Palma rilevando che lo schema di parere in esame ripropone una riformulazione dell'articolo 603-bis del codice penale che tiene ampiamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta della Commissione. Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della norma, propone peraltro di richiamare, nella premessa del parere, il dovere in capo a colui che collabora, di garantire la completezza delle proprie dichiarazioni in relazione a tutto ciò di cui lo stesso è a conoscenza. Un analogo richiamo appare opportuno altresì nella riformulazione del primo comma dell'articolo 603-bis.1.           

           

Quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 603-bis.1 figura l'avverbio "efficacemente", volto a rendere effettiva la collaborazione del reo per la concessione dell'attenuante; poiché tale locuzione non è più presente nella riformulazione della norma come indicata dallo schema di parere del relatore Lumia, manifesta qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio, che invece può appunto garantire l'effettiva collaborazione del reo.

 

Il senatore FALANGA (AL-A), a tale riguardo, osserva che, in via generale, le attenuanti sono concesse sulla base di una condotta soggettiva e non già sulla base del risultato conseguente alla collaborazione del reo. Pertanto ritiene appropriato che nella riformulazione della norma de qua non compaia più l'avverbio "efficacemente".

 

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si dice ancora contrario all'abbassamento della pena previsto dal nuovo articolo 603-bis del codice penale.

 

Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-bis del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-bis del codice penale.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), dopo aver ritirato l'emendamento 1.18 interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 1.15, 1.16, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16. Con riferimento alle prime due proposte emendative il senatore Palma osserva come le stesse siano volte a modificare l'articolo 1 del testo unificato prevedendo, tra l'altro, che l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato possa essere richiesta solo "ove possibile". Gli emendamenti 2.11 e 2.12 modificano correlativamente la disposizione transitoria di cui all'articolo 2. In una prospettiva analoga si muovono gli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.16, diretti a uniformare la formulazione della predetta disposizione transitoria a quella di cui al seconda comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato.

 

         Il senatore CAPPELLETTI (M5S), dopo aver ritirato l'emendamento 1.7, illustra gli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26. Il senatore sottolinea come la sua parte politica  abbia deciso di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato essendo, da ultimo,  pervenuta alla conclusione che un meccanismo di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie - come quello delineato dal citato articolo 1 - sia in linea di massima, condivisibile, anche se rispetto alla concreta soluzione adottata sul punto dall'altro ramo del Parlamento appaiono utili alcune modifiche volte, in particolare, ad assicurare una maggiore tutela delle aspettative della persona offesa. In questa direzione si muovono i richiamati emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26.

 

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l'emendamento 1.28.

 

Il senatore GIARRUSSO (M5S) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 2.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a modificare la pena prevista dal quarto comma dell'articolo 416-bis del codice penale per i soggetti che promuovono, organizzano o dirigono un'associazione mafiosa armata, sostituendo la pena della reclusione da quindici a ventisei anni attualmente prevista con la pena dell'ergastolo. Al riguardo, il senatore Giarrusso sottolinea come la proposta emendativa in questione muova dalla considerazione che la struttura verticistica dell'associazione mafiosa non può non comportare una diretta riconduzione agli organi di vertice di tutti i fatti delittuosi dalla stessa posta in essere, risultando così significativamente accentuata la potenzialità criminale dei soggetti in questione.

 

         Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 3.3 e coglie innanzitutto l'occasione per rilevare come le considerazioni testé svolte dal senatore Giarrusso appaiano di problematica compatibilità con il vigente quadro costituzionale, sia in quanto non tengono adeguatamente conto della natura di reato di pericolo delle fattispecie associative, sia in quanto parrebbero addirittura evocare concezioni storiche - come quella della "colpa d'autore" - incompatibili con i principi costituzionali in materia penalistica, che impongono che la responsabilità sia specificamente ancorata al fatto commesso, nei limiti cui per ciascun fatto è provata la responsabilità del singolo.

            Per altro verso giudica poi non condivisibile la scelta della Camera dei deputati di tornare sulla previsione di cui all'articolo 416-ter del codice penale, previsione che, come è noto, è stata oggetto di una tormentata vicenda parlamentare nel corso della presente legislatura e che, nella formulazione attuale, assicura una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice medesimo.

 

         Intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 3.4, il senatore GIARRUSSO (M5S) rileva, in via preliminare, come l'intervento da lui proposto con il precedente emendamento 2.0.1 in ordine all'articolo 416-bis del codice penale, nonché quello oggetto dell'emendamento 3.4 relativamente all'articolo 416-ter, nascano dalla convinzione che, fino ad oggi, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e che, su questo terreno, è necessario un deciso cambio di direzione.

Con più specifico riferimento all'intervento sull'articolo 416-ter  del codice penale, il senatore sottolinea come la necessità di una modifica della disposizione vigente appaia indiscutibile se si considerano gli effetti dell'entrata in vigore dell'ultima modifica alla stessa apportata e, in particolare, la circostanza che, in sede giurisprudenziale, tale ultima modifica è stata riconosciuta come norma più favorevole al reo, un esito che nessuna forza politica si sarebbe aspettato.

 

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) evidenzia come, nel corso dei lavori che portarono all'approvazione della legge n. 62 del 2014, venne posto l'accento sulla necessità di definire la cornice edittale, per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale, in modo adeguatamente differenziato rispetto alla minore gravità delle condotte dallo stesso previste rispetto a quelle più gravi di cui all'articolo 416-bis del codice medesimo. In questa prospettiva l'adeguamento delle cornici edittali relative alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente inasprimento del relativo quadro sanzionatorio, parrebbe allora imporre - anche a voler rimanere nella stessa logica che portò all'intervento di cui alla legge n. 62 del 2014 - una proporzionale rideterminazione della cornice edittale di cui al citato articolo 416-ter.

 

Il presidente D'ASCOLA fa presente che nel testo unificato pubblicato in data 4 maggio 2016, all'articolo 5, le parole "da a sei anni" devono intendersi corrette nelle parole "da due a sei anni", trattandosi di un mero refuso ed essendo la formulazione sul punto identica a quella dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli 4, 5 e 6 del testo in esame. Al riguardo, sottolinea come sia sua intenzione soffermarsi esclusivamente su quelle che ritiene alcune non trascurabili problematiche tecniche poste dai citati articoli 4, 5, e 6.

In merito all'articolo 4, il senatore Palma richiama l'attenzione sulla lettera c) che, per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-bis del codice penale, introduce il divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti - diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-bis - concorrenti con una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625. Al riguardo, l'oratore rileva come tale soluzione non possa non suscitare perplessità dal punto vista sistematico e come la stessa, più in particolare, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al predetto articolo 624-bis, che potrebbe determinare le stesse conseguenze problematiche che portarono, nel 1974, alla modifica dell'originaria formulazione dell'articolo 69 del codice penale.

Problemi in parte analoghi determina l'intervento sull'articolo 625 del codice penale, per il quale si prevede un incremento del minimo di pena di cui al primo comma da uno a due anni. Ricorda come sia a tutti noto che, sostanzialmente, l'ipotesi del furto semplice è praticamente non riscontrabile nella concreta prassi giudiziaria e come, quindi, furti aggravati per il ricorrere di una delle circostanze di cui al citato articolo 625 possono essere contraddistinti da una gravità anche estremamente modesta e non può certo non suscitare perplessità la circostanza che, per questi fatti, il giudice risulterà vincolato da un minimo edittale non inferiore a due anni, che potrà facilmente risultare eccessivamente severo.

In merito all'articolo 6, le modifiche proposte con riferimento all'articolo 628 del codice penale parrebbero anch'esse porre alcuni problemi di ordine sistematico. Su un piano più generale ritiene che il legislatore dovrebbe chiedersi se la modificazione del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina non imponga un correlativo adeguamento delle previsioni relative al delitto di estorsione, tradizionalmente caratterizzato nell'impianto codicistico da un trattamento sanzionatorio più severo. Più in particolare l'oratore si sofferma poi sulla lettera c) dell'articolo 6, sottolineando come la stessa - prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 ovvero uno di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni - comporti l'effetto paradossale che, in realtà, il trattamento sanzionatorio così determinato - che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere  più severo - finisce per essere meno severo di quello che sarebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

 

Il senatore LUMIA (PD) chiede innanzitutto al Presidente una rivalutazione  della declaratoria di improponibilità dell'emendamento 4.0.1, sottolineando in particolare il rilievo delle condotte di truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici ovvero da parte dell'Unione europea, nelle dinamiche che contraddistinguono l'azione delle organizzazioni criminali più pericolose in questi ultimi anni.

Il senatore Lumia prosegue cogliendo altresì l'occasione per ribadire la sua profonda convinzione circa l'opportunità della scelta fatta dal Parlamento con l'innalzamento delle cornici edittali previste per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale con la legge n. 69 del 2015 e sottolineando come sia pienamente coerente con tale intervento normativo quello proposto in riferimento all'articolo 416-ter del codice penale dall'articolo 3 del testo unificato in esame.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.


 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

 

 

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,

rilevato che i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale,

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991,

art. 452-decies del codice penale, art. 600-septies.1 del codice penale, nonché artt. 323-bis, 474-quater e 517-quinquies del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-septies e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-septies del codice penale ;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

-          con riferimento al capoverso "art. 603-bis.1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la completezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:

" Per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1";

 

-            in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-septies del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-septies e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

 

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-bis del codice penale sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma -  e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-bis.3del codice penale nel seguente modo: "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere, nel predetto articolo 603-bis.3, il seguente comma: "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.


 

 

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119  E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI Al DISEGNO DI LEGGE N. 2217

 

 

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,

rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale,

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, art. 630 del codice penale, art. 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, artt. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, art. 452-decies del codice penale, art. 600-septies.1 del codice penale, nonché artt. 323-bis, 474-quater e 517-quinquies del codice penale, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli artt. 16-septies e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-septies del codice penale ;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

-          con riferimento al capoverso "art. 603-bis.1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel seguente modo:

" Per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro della somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1";

 

-            in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-septies del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-septies e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma sostituendo, nell'alinea, le parole "da uno a cinque anni" con le parole "da due a sei anni" e premettendo, nella lettera b), alle parole "mediante l'attività di intermediazione" le parole "anche", nonché conseguentemente sopprimendo il comma 3 -  e sull'emendamento 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il comma 1  nel seguente modo "Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale" e di aggiungere il seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.