Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 29/06/2016

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura  

(2119) STEFANO.  -  Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

     Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il relatore esprime un parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6 e 1.13, mentre con riferimento all'emendamento 1.16 propone una riformulazione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva ancora una volta che il disegno di legge n. 2217 prevede un'attenuante per collaborazione con una notevole diminuente di pena per coloro che indicano i soggetti che abbiano a vario titolo collaborato alla commissione del reato "ovvero" che indichino i beni e le altre utilità prodotti con l'attività illecita. Ritiene che, la disgiunzione "ovvero", nel contesto di cui all'articolo 603-bis.1, presta il fianco ad un'interpretazione ambigua della norma, in quanto l'attenuante potrebbe essere concessa anche al reo che nulla dica, in sede di collaborazione con la giustizia, sui beni che ha acquisito mediante la pregressa attività di collaborazione illecita. A suo avviso, pertanto, il parere dovrebbe richiedere la soppressione della parola "ovvero".

 Con riferimento poi all'emendamento 01.1 e al problema di individuare il reato in questione come proprio di colui che fa intermediazione illecita ovvero anche dell'imprenditore agricolo, osserva che nel parere dovrebbe richiamarsi l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di specificare meglio questo punto problematico.

Infine, con riferimento all'emendamento 1.16, che prevede il controllo giudiziario dell'azienda agricola in alcuni casi determinati, occorrerebbe verificare se in base alla normativa vigente sussistano le condizioni per una corretta gestione dell'azienda stessa, dovendosi manifestare perplessità sulla possibilità che i beni siano deferiti all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

Il relatore LUMIA (PD), con riferimento a tale ultima osservazione, fa alcune precisazioni sulla portata normativa del richiamato emendamento 1.16 della relatrice. Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di sopprimere la disgiunzione "ovvero", in relazione all'applicazione dell'attenuante per collaborazione, ritiene che il punto sia meritevole di approfondimento alla luce dei precedenti normativi rilevanti in tema di attenuanti per collaborazione.

 

Il presidente D'ASCOLA osserva che l'utilizzo della disgiunzione "ovvero" è molto ricorrente nei precedenti normativi in materia di collaborazione.

 

Su tale questione si svolge quindi un dibattito al quale partecipano il RELATORE, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) e il senatore CASSON (PD).

 

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale osserva come il testo di cui all'articolo 603-bis del codice penale potrà essere superato dal nuovo articolo 603-bis, di cui all'emendamento 01.1 della relatrice Gatti; l'emendamento in questione, ove approvato, prevede una notevole riduzione di pena (da uno a cinque anni di reclusione per chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) utilizza, assume o impiega manodopera mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento). Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe esprimersi in modo favorevole tout court su tale emendamento che potrebbe stravolgere l'impianto del disegno di legge in esame.

 

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha nuovamente richiamato l'attenzione sui precedenti normativi in materia di attenuanti per collaborazione, il senatore CASSON (PD) osserva che potrebbe assumersi come modello quello dell'articolo 600-septies.1 in cui la parola "ovvero" specifica le due circostanze alternativamente necessarie per la concessione dell'attenuante.

 

Si svolge quindi un ulteriore dibattito sulla formulazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del nuovo articolo 603-bis come riscritto dal citato emendamento 01.1. In particolare, si pone il problema della sovrapposizione della fattispecie di reato di cui al suddetto comma 1 con quella prefigurata al successivo comma 3. Partecipano al dibattito il presidente D'ASCOLA, i senatori BUCCARELLA (M5S), LUMIA (PD), PALMA (FI-PdL XVII), CASSON (PD), nonché il sottosegretario MIGLIORE. Si conviene infine che, nel parere, la Commissione potrebbe indicare alla Commissione di merito di inserire nella lettera b) del comma 1, con riferimento a coloro che impiegano manodopera mediante intermediazione, la parola "anche", e conseguentemente sopprimere il successivo comma 3.

 

La senatrice CIRINNA' (PD) osserva che non si può immaginare che un imprenditore agricolo non sia a conoscenza di ciò che accade nella propria azienda.

 

Il senatore CASSON (PD) esprime forti perplessità sul consistente abbassamento di pena previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 603-bis, proposta con il citato emendamento 01.1, mentre il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione, con riferimento all'emendamento 1.16, sull'assenza di indicazioni relative alle condizioni minime per la necessaria sottoposizione dell'azienda agricola a controllo giudiziario, essendo a suo avviso insufficiente il richiamo al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, come il relatore pure ha proposto nel parere illustrato.

 

Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che, ad una più attenta lettura dell'emendamento della relatrice che riscrive l'articolo 603-bis del codice penale, sorgono numerosi dubbi e perplessità sull'effettiva necessità di modificare il testo vigente.

 

Prende quindi la parola la senatrice GATTI (PD) per chiarire alcuni punti, in qualità di relatrice sui provvedimenti in titolo presso la Commissione agricoltura. Osserva che la necessità di modificare il testo vigente sul reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecito deriva dalle difficoltà applicative del medesimo dopo la sua entrata in vigore. Ciò è stato più volte evidenziato anche dal Ministro della giustizia e il problema si pone, tra l'altro, anche con riferimento a situazioni di sfruttamento in cui non è agevole individuare l'esistenza del fenomeno del caporalato. In ogni caso, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro esiste in particolari settori,  come quello agricolo ed edilizio, non solo nelle zone del sud Italia, ma anche al nord, oltre che all'estero, come in Francia e in Spagna.

 

Il presidente D'ASCOLA riassume i punti salienti del dibattito e rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto, invitando il relatore a predisporre un nuovo schema di parere.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.