Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 29/06/2016
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- con riferimento al capoverso "art. 603-bis.1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che tale attenuante e la conseguente diminuente di pena si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 600-septies.1 del codice penale;
- in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-septies del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-septies e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è favorevole sugli emendamenti 01.1, 1.13, 1.6 e 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda l'aggiunta del seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi confisca disposti ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 1992, n. 356.". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.