Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 309 del 29/06/2016
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
309ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Parere alla 9a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il relatore esprime un parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6 e 1.13, mentre con riferimento all'emendamento 1.16 propone una riformulazione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva ancora una volta che il disegno di legge n. 2217 prevede un'attenuante per collaborazione con una notevole diminuente di pena per coloro che indicano i soggetti che abbiano a vario titolo collaborato alla commissione del reato "ovvero" che indichino i beni e le altre utilità prodotti con l'attività illecita. Ritiene che, la disgiunzione "ovvero", nel contesto di cui all'articolo 603-bis.1, presta il fianco ad un'interpretazione ambigua della norma, in quanto l'attenuante potrebbe essere concessa anche al reo che nulla dica, in sede di collaborazione con la giustizia, sui beni che ha acquisito mediante la pregressa attività di collaborazione illecita. A suo avviso, pertanto, il parere dovrebbe richiedere la soppressione della parola "ovvero".
Con riferimento poi all'emendamento 01.1 e al problema di individuare il reato in questione come proprio di colui che fa intermediazione illecita ovvero anche dell'imprenditore agricolo, osserva che nel parere dovrebbe richiamarsi l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di specificare meglio questo punto problematico.
Infine, con riferimento all'emendamento 1.16, che prevede il controllo giudiziario dell'azienda agricola in alcuni casi determinati, occorrerebbe verificare se in base alla normativa vigente sussistano le condizioni per una corretta gestione dell'azienda stessa, dovendosi manifestare perplessità sulla possibilità che i beni siano deferiti all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il relatore LUMIA (PD), con riferimento a tale ultima osservazione, fa alcune precisazioni sulla portata normativa del richiamato emendamento 1.16 della relatrice. Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di sopprimere la disgiunzione "ovvero", in relazione all'applicazione dell'attenuante per collaborazione, ritiene che il punto sia meritevole di approfondimento alla luce dei precedenti normativi rilevanti in tema di attenuanti per collaborazione.
Il presidente D'ASCOLA osserva che l'utilizzo della disgiunzione "ovvero" è molto ricorrente nei precedenti normativi in materia di collaborazione.
Su tale questione si svolge quindi un dibattito al quale partecipano il RELATORE, il senatore PALMA (FI-PdL XVII) e il senatore CASSON (PD).
Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale osserva come il testo di cui all'articolo 603-bis del codice penale potrà essere superato dal nuovo articolo 603-bis, di cui all'emendamento 01.1 della relatrice Gatti; l'emendamento in questione, ove approvato, prevede una notevole riduzione di pena (da uno a cinque anni di reclusione per chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) utilizza, assume o impiega manodopera mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento). Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe esprimersi in modo favorevole tout court su tale emendamento che potrebbe stravolgere l'impianto del disegno di legge in esame.
Dopo che il presidente D'ASCOLA ha nuovamente richiamato l'attenzione sui precedenti normativi in materia di attenuanti per collaborazione, il senatore CASSON (PD) osserva che potrebbe assumersi come modello quello dell'articolo 600-septies.1 in cui la parola "ovvero" specifica le due circostanze alternativamente necessarie per la concessione dell'attenuante.
Si svolge quindi un ulteriore dibattito sulla formulazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del nuovo articolo 603-bis come riscritto dal citato emendamento 01.1. In particolare, si pone il problema della sovrapposizione della fattispecie di reato di cui al suddetto comma 1 con quella prefigurata al successivo comma 3. Partecipano al dibattito il presidente D'ASCOLA, i senatori BUCCARELLA (M5S), LUMIA (PD), PALMA (FI-PdL XVII), CASSON (PD), nonché il sottosegretario MIGLIORE. Si conviene infine che, nel parere, la Commissione potrebbe indicare alla Commissione di merito di inserire nella lettera b) del comma 1, con riferimento a coloro che impiegano manodopera mediante intermediazione, la parola "anche", e conseguentemente sopprimere il successivo comma 3.
La senatrice CIRINNA' (PD) osserva che non si può immaginare che un imprenditore agricolo non sia a conoscenza di ciò che accade nella propria azienda.
Il senatore CASSON (PD) esprime forti perplessità sul consistente abbassamento di pena previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 603-bis, proposta con il citato emendamento 01.1, mentre il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione, con riferimento all'emendamento 1.16, sull'assenza di indicazioni relative alle condizioni minime per la necessaria sottoposizione dell'azienda agricola a controllo giudiziario, essendo a suo avviso insufficiente il richiamo al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, come il relatore pure ha proposto nel parere illustrato.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) osserva che, ad una più attenta lettura dell'emendamento della relatrice che riscrive l'articolo 603-bis del codice penale, sorgono numerosi dubbi e perplessità sull'effettiva necessità di modificare il testo vigente.
Prende quindi la parola la senatrice GATTI (PD) per chiarire alcuni punti, in qualità di relatrice sui provvedimenti in titolo presso la Commissione agricoltura. Osserva che la necessità di modificare il testo vigente sul reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecito deriva dalle difficoltà applicative del medesimo dopo la sua entrata in vigore. Ciò è stato più volte evidenziato anche dal Ministro della giustizia e il problema si pone, tra l'altro, anche con riferimento a situazioni di sfruttamento in cui non è agevole individuare l'esistenza del fenomeno del caporalato. In ogni caso, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro esiste in particolari settori, come quello agricolo ed edilizio, non solo nelle zone del sud Italia, ma anche al nord, oltre che all'estero, come in Francia e in Spagna.
Il presidente D'ASCOLA riassume i punti salienti del dibattito e rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto, invitando il relatore a predisporre un nuovo schema di parere.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.
Dopo che il senatore GIARRUSSO (M5S) ha illustrato l'ordine del giorno G/2067/1/2, interviene sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) il quale chiede che l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo avvenga con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento, e che pertanto si proceda alla discussione, alla formulazione dei pareri e alla votazione degli emendamenti articolo per articolo. Ritiene, infatti, che la molteplicità degli argomenti oggetto del testo unificato in questione renda del tutto sconsigliabile procedere ad una illustrazione congiunta di tutti gli emendamenti, per poi procedere successivamente alla formulazione dei pareri e al voto sugli stessi.
Il presidente D'ASCOLA rileva che - come emerge dal disposto degli articoli 41, comma 1, 42, comma 1, e 43, comma 2 del Regolamento - il rispetto delle norme dettate per la discussione in Assemblea è previsto solo per l'esame in sede deliberante e redigente, salve le eccezioni espressamente disposte, e non invece per quello in sede referente, nel quale è possibile organizzare i lavori anche secondo moduli alternativi e, in particolare, anche procedendo preliminarmente all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo base, come peraltro più volte avvenuto in questa Commissione nel corso della presente legislatura.
Dopo che il senatore CASSON (PD) ed il senatore LUMIA (PD) hanno dichiarato di condividere la posizione testé fatta propria dalla Presidenza, interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale, pur riconoscendo la fondatezza dal punto di vista regolamentare della posizione della Presidenza, sottolinea però che ciò non esclude che la proposta avanzata dal senatore Caliendo possa essere accolta. Tale proposta non indica certamente una modalità necessaria di svolgimento dei lavori in sede referente, ma individua una possibilità che il Regolamento non preclude. In ogni caso, ove la Presidenza decidesse di procedere prima all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato per passare poi alla formulazione dei pareri e solo successivamente al voto, non avrebbe ragione di assumere una posizione contraria a tale eventuale decisione che, tra l'altro, corrisponde ad una soluzione procedurale che lui stesso ha avuto modo di adottare quando ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione. Non può però non sottolinearsi che, dal punto di vista del merito, tale soluzione può difficilmente considerarsi funzionale all'esame di testi eterogenei e particolarmente ampi come quelli in esame. Anche per questa ragione riterrebbe comunque necessario che l'illustrazione degli emendamenti avesse inizio solo dopo la trasmissione dei pareri che dovranno essere espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, pareri che acquistano un particolare rilievo alla luce della portata del testo in discussione.
Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione su un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "la Repubblica". Secondo l'articolo in questione, altissime autorità istituzionali, al di fuori e all'interno del Parlamento, sarebbero intervenute al fine di influire in una determinata direzione sulle modalità e i tempi d'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Ove mai la ricostruzione contenuta al citato articolo corrispondesse al vero, è chiaro che il giudizio su di essa non potrebbe che essere negativo, trattandosi di iniziative che sarebbero palesemente incompatibili con quello che è il vigente quadro istituzionale. Al riguardo deve essere chiaro, al di la di ogni dubbio, che l'opposizione non potrebbe assistere passivamente a comportamenti anomali dal punto di vista istituzionale, come quelli ai quali si fa riferimento, e per di più privi anche di una minima parvenza di giustificazione sul piano delle modalità di svolgimento dell'iter parlamentare, nel quale fino adesso non si è potuto riscontrare neanche un minimo atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione medesima.
Il correlatore CASSON (PD), d'intesa con il correlatore CUCCA (PD), invita la Presidenza di valutare la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti per blocchi relativamente omogenei, cominciando ad esempio dall'illustrazione degli emendamenti al capo I del Titolo I del testo unificato.
Il presidente D'ASCOLA rileva che in assenza dei pareri delle Commissioni consultate, la Commissione, non può, in linea di massima, procedere alla votazione degli emendamenti, qualora si tratti dei pareri delle Commissioni 1a, 5a e 14a, ma l'assenza dei pareri non preclude la possibilità di procedere all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti medesimi.
Pur non essendo poi pregiudizialmente contrario a soluzioni intermedie, il PRESIDENTE fa presente come, allo stato, sia sua intenzione riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, a partire dalla seduta di domani, e procedere con l'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.
Dopo brevi interventi del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) e del senatore PALMA (FI-PdL XVII), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;
considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,
rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale,
esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi "Art. 603-bis.1" e "Art. 603-bis.2", in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- con riferimento al capoverso "art. 603-bis.1" che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che tale attenuante e la conseguente diminuente di pena si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 600-septies.1 del codice penale;
- in ordine al successivo capoverso "art. 603-bis.2", che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-septies del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola "obbligatoria", il seguente inciso: "salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno", così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-septies e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.
Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è favorevole sugli emendamenti 01.1, 1.13, 1.6 e 1.16 - rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda l'aggiunta del seguente comma "Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi confisca disposti ai sensi dell'articolo 603-bis.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 1992, n. 356.". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.