Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016

         Il senatore LUMIA (PD), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano  altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.