Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016
Azioni disponibili
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che, in via generale, la richiesta di pareri dovrebbe essere fatta in un tempo congruo, affinché ciascun componente della Commissione possa studiare attentamente il provvedimento di volta in volta esaminato prima dell'espressione dei pareri medesimi. Non è accettabile che la Commissione in sede consultiva sia convocata a ridosso dell'esame in Assemblea. Peraltro, il provvedimento in titolo è particolarmente complesso, come si evince dalla relazione illustrativa del relatore Casson in ordine alle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 2389. Perciò auspica che per il futuro possa essere garantita una migliore organizzazione dei lavori, affinché sia sostanzialmente rispettata la dialettica maggioranza-opposizione, nell'ambito dell'esame dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.
Il presidente D'ASCOLA avverte che, previa verifica con gli Uffici competenti, il disegno di legge n. 2389 non sarà esaminato dall'Assemblea nella seduta di domani - come originariamente previsto dal calendario dei lavori - e, pertanto, la Commissione ha a disposizione un pò più di tempo per l'esame dello stesso.
La senatrice MUSSINI (Misto), convenendo in parte con i rilievi fatti dal senatore Palma, ritiene che le convocazione della Commissione dovrebbero essere "sfoltite" di alcuni provvedimenti che non si esaminano.
Il presidente D'ASCOLA replica che le convocazioni sono abbastanza chiare, indicando tutti i provvedimenti che la Commissione può esaminare su base settimanale.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che, salva la dialettica maggioranza-opposizione anche in sede consultiva, la Commissione deve comunque tenere conto dei tempi - non determinati dalla Commissione medesima - entro i quali deve svolgersi il lavoro parlamentare.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva altresì che è singolare che, in ordine all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento del Senato preveda un tempo massimo di trenta giorni, in generale rispettato, laddove la prassi vigente presso l'altro ramo del Parlamento spesso sfora ampiamente tale limite temporale.