Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016
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Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla ratio ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo famigliare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.