Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016
Azioni disponibili
(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri
(1226) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli
(1227) BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(1229) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(1245) MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(1383) Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) dichiara, innanzitutto, la propria contrarietà ai provvedimenti in titolo, nonché alla ratio ispiratrice degli stessi e, in particolare, del disegno di legge n. 1628, approvato dalla Camera dei deputati. Ritiene infatti che la disciplina sul cognome dei figli, proposta dal citato disegno di legge, produrrà effetti deleteri nell'ordinamento che, peraltro, già contempla la possibilità di cambiare il proprio cognome ovvero aggiungere ad esso un altro cognome (articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). Ricorda, poi, che l'attribuzione del cognome del padre al figlio avviene sulla base di una norma consuetudinaria, salvo i casi di filiazione naturale riconosciuta dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, in cui il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (articolo 262 del codice civile). Ritiene, pertanto, improprio introdurre nell'ordinamento una norma che imponga l'obbligo di attribuire al figlio o il cognome del padre o il cognome della madre ovvero il cognome d'entrambi, in quanto ciò significa l'obbligo di effettuare una scelta che può risultare divisiva all'interno del nucleo famigliare. Inoltre, si sofferma criticamente sulla disposizione del disegno di legge n. 1628, che prevede la possibilità di aggiungere al cognome del primo genitore, che ha riconosciuto il figlio, quello del genitore che lo riconosce successivamente. In questi casi, si può verificare anche che entrambi i genitori trasmettano ciascuno un doppio cognome. Di certo non bisogna seguire il modello spagnolo dove i genitori possono trasmettere ai figli più cognomi. Ribadisce, infine, la propria contrarietà alla modifica ordinamentale proposta dai provvedimenti in titolo.
Il senatore LUMIA (PD), innanzitutto, osserva che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque molto complesso, non è frutto di un furore ideologico, ma è stato sollecitato sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 61 del 2006), che dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché da atti internazionali che hanno, a vario titolo, stabilito che i genitori debbono poter esercitare il diritto di dare ai propri figli anche il cognome della madre oltre a quello del padre. In particolare la Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha richiamato legislatore affinché intervenisse a disciplinare la materia dell'attribuzione del cognome ai figli nel rispetto degli atti internazionali che hanno più volte sancito, anche in questo ambito, la piena realizzazione dell'uguaglianza tra madre e padre. Tuttavia il disegno di legge in esame presenta alcune ambiguità che la Commissione dovrà vagliare attentamente; così si tratta di fare chiarezza sulle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ovvero agli adottati. Risultano altresì ambigue le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 relative, rispettivamente, al figlio maggiorenne che può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, ovvero ai figli nati fuori dal matrimonio che non possono aggiungere, al proprio, il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. Infine l'oratore si sofferma sulle modifiche da apportare alle norme regolamentari in materia di stato civile che dovranno essere effettuate con un apposito regolamento.
Il relatore LO GIUDICE (PD), in relazione ai rilievi sollevati nella discussione, richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 26 febbraio 2004 che, in parte, fa chiarezza sulle norme relative all'attribuzione del cognome; le predette norme non sono consuetudinarie, come ha affermato il senatore Giovanardi, ma costituiscono norme di sistema, pur in mancanza di una disciplina espressa. Per quanto riguarda poi il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si tratta di un testo abbastanza semplice e, per certi aspetti, scarno in ordine ad alcuni profili problematici testé sollevati dal senatore Lumia. Da tale punto di vista, si propone di fare un adeguato approfondimento.
Il senatore CUCCA (PD) interviene per sollevare alcune perplessità sulla norma che non chiarisce il limite di numero dei cognomi che possono essere trasmessi dai genitori al figlio.
Il presidente D'ASCOLA chiede al relatore di svolgere un'integrazione della relazione su questi profili problematici.
La senatrice MUSSINI (Misto) ritiene che, ove si pongano dei limiti alla trasmissione del doppio cognome da parte di ciascun genitore, verrebbe meno la ratio del disegno di legge stesso.
Dopo un'ulteriore precisazione del relatore LO GIUDICE (PD), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.