Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016
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Il relatore, senatore CASSON (PD), illustra il provvedimento in titolo rilevando, per i profili di competenza della Commissione giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, in materia penale.
Tale articolo rinvia, per l'individuazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede che l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d)), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001; tale rinvio al decreto-legge sulla missione Enduring Freedom comporta, in particolare l’attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma, la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l’arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico o audiovisivo, la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Inoltre, l’articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria, in particolare, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"(articolo 5, comma 4), nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del già citato decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5), l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6), possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lettera e) dell’azione comune 2008/851/PESC), nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).
Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.
Attraverso il rinvio all’articolo4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede che la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all’estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies) alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
Il comma 2precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni: United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), Multinational Force and Observers (MFO),missione multinazionale in Egitto, missione della NATO Interim air Policing (IAP).
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la ratio di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che "in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra".
Il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale che, al comma 1, attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Nell'articolo citato è introdotto un comma 1-bis che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, è competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. È previsto, infine, al comma 4,che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 10 del codice di procedura penale, il relatore osserva come, ad un primo esame, susciti perplessità, nella formulazione del nuovo comma 1-bis, il riferimento agli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b) del codice medesimo. Perplessità solleva anche la previsione relativa all'entrata in vigore della nuova normativa.