Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 306 del 22/06/2016

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE 

NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

G/2067/1/2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

La Commissione

        in sede di esame dell'AS. 2067 (Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena);

        premesso che:

            il disegno di legge in esame interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., con l'obiettivo di fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale. Contiene, inoltre, disposizioni direttamente applicabili ai processi e ai procedimenti riguardanti la criminalità organizzata;

        considerato che:

            appare necessario potenziare il raccordo interistituzionale per prevenire e contrastare i possibili fenomeni di infiltrazioni mafiose, tutelando l'economia reale, attraverso strumenti per consentire un proficuo controllo delle attività maggiormente vulnerabili alle contaminazioni malavitose;

            il «Protocollo di legalità» sottoscritto il 18 marzo 2015 (dalla Prefettura di Messina, dalla Regione Siciliana, dall'Ente Parco dei Nebrodi, dai Comuni ricadenti all'interno dell'area protetta, nonché dall'Ente di Sviluppo Agricolo) rappresenta un tentativo concreto ed efficace, finalizzato alla prevenzione ed alla lotta dei tentativi di infiltrazione mafiosa; sebbene il Protocollo non sia dotato di valore normativa primario, in esso sono menzionate idonee linee guida volte al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni, oltre che al consolidamento dello scambio di informazioni per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa al fine di contrastare le sempre più rilevanti e profonde infiltrazioni malavitose nel settore agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento alle procedure di concessione a privati di beni compresi in aree demaniali;

        impegna il Governo:

            a voler favorire e promuovere, per quanto di competenza, accordi interistituzionali tra le amministrazioni competenti nell'ambito delle aree demaniali, sulla base del modello del Protocollo di cui in premessa, nonché, ove opportuno, con le necessarie iniziative di carattere legislativo, ai fini di una più stringente disciplina delle condizioni di accesso alle concessioni demaniali e ai finanziamenti pubblici, in particolare comunitari, ad esse connesse nell'ambito agro-silvo-pastorale e ad una intensificazione dei controlli e delle misure di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Art. 1.

Art.  1

1.1

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

        1. All'articolo 55 del Codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: ''Non sussiste eccesso colpo so di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 del codice penale''».

1.6

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.7

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

1.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

1.9

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire le parole: «la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente,» con le seguenti: «la persona offesa ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», inserire  dopo la parola: «interamente,» le seguenti: «il danno».

1.13

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», sostituire la parola: «entro,» con le seguenti: «non oltre».

1.14

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter.», dopo le parole: «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» inserire le seguenti: «ovvero prima del decreto penale di condanna».

1.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ha eliminato» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

1.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dannose o».

1.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», primo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. l62-ter», al primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.19

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, «Art. 162-ter», al secondo comma, sostituire le parole da: «Quando dimostra di non aver potuto adempiere», fino a: «di quanto dovuto a titolo di risarcimento», con le seguenti: «Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, per fatto a lui non addebitabile, 1'imputato può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale».

1.20

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

1.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

1.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

1.23

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

1.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

1.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in forma rateale».

1.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «se accoglie la richiesta» con le seguenti: «se valutata la congruità, accoglie la richiesta».

1.28

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine stabilito» inserire le seguenti: «e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza».

1.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 162-ter», al terzo comma dopo le parole: «all'esito» aggiungere la seguente: «positivo».

Art.  2

2.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

2.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

2.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche quando le condotte» fino alla fine del comma con le seguenti: «quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute».

2.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

2.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.8

CAPPELLETTI

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

2.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

2.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

2.11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «all'eliminazione» inserire le seguenti: «,ove possibile,».

2.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dannose o».

2.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non potere adempiere, per fatto a lui non imputabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento».

2.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

2.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine rispettivamente indicato nei citati commi. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma».

2.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «resta sospeso», aggiungere il seguente periodo: «Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

2.0.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 416-bis del codice penale

in materia di associazione armata di tipo mafioso)

        1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: ''da quindici a ventisei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''la pena dell'ergastolo''».

2.0.2

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 416-bis del codice penale)

        1. All'articolo 416-bis del codice penale aggiungere infine il seguente comma:

        ''Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate da un terzo a due terzi se l'associazione mafiosa pone in essere attività volte a condizionare le scelte della pubblica amministrazione ed è stata accertata la corruzione. L'aumento delle pene non è soggetto a giudizio di comparazione con le attenuanti''».

2.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

        La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà''».

2.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

        1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: ''Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

        La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

        Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205''.

        2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni''».

2.0.5

RICCHIUTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''ai delitti previsti dagli articoli'' sono aggiunte le seguenti: ''317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e.''».

2.0.6

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''ai delitti previsti dagli articoli'', sono aggiunte le seguenti: ''317, 318, 319, 319-ter, 322-bis e''».

Art. 3.

Art.  3

3.1

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo

3.2

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

3.4

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

 (Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis'';

            b) le parole: ''da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni''».

3.5

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

 (Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: ''da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da dieci a quindici anni''».

3.6

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo I e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

        1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo comma le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni'';

            b) al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', ma si procede di ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio'';

            c) al quarto comma le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a sette anni'';

            d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: ''Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma''.».

3.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.8

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

3.0.9

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater.1. – (Pene accessorie). – La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da cinque a« dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo''.

        2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 5l7-quater''».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;

            b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

            c) all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale e»;

            d) sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.10

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica agli articoli 516, 517, 517-quater del codice penale)

        1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 516. – (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro'';

        2. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,'';

        3. L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517-quater. – (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

        Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti'';

        4. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater.1. – (Agropirateria). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517 –quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I, Titolo I, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.11

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 516 del codice penale)

        1. L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 516. – (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la milita fino a 10.000 euro''.».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.12

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

        1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517. – (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo I Titolo I con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.13

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 517-quater del codice penale)

        1. L'articolo 517 –quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517-quater. – (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

        Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo l, Titolo l, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.14

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 517-quater.1 del codice penale)

        1. Dopo l'articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater.1.- (Agropirateria). – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, al fine di trame profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo 1, Titolo 1, con la seguente: «Estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina e in materia agroalimentare».

3.0.15

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

Art.  4

4.1

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

4.49

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1 L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente: '' Art. 624-bis - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

        Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da quattro a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

        La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

        Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205''».

4.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.5

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), le parole da: «tre a sei anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni».

4.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

4.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni».

4.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei anni», con le seguenti: «da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi».

4.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da tre a» con le seguenti: «da quattro a».

4.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 4.000 a euro 10.000».

4.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.100 a euro 2.500».

4.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.200 a euro 2.600».

4.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.300 a euro 2.700».

4.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.400 a euro 2.800».

4.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.900».

4.18

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 10.000».

4.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.500», con le seguenti: «euro 3.000».

4.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.21

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.23

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), le parole da «da tre a dieci anni», sono sostituite con le seguenti: «da sei a dieci anni».

4.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000».

4.25

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

4.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

4.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni».

4.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni a dieci anni e sei mesi».

4.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni».

4.31

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

4.32

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni».

4.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da cinque a undici anni e sei mesi».

4.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 7.000 a euro 15.000».

4.35

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».

4.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.300».

4.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.500».

4.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.600».

4.39

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.700».

4.40

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.800».

4.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.900».

4.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».

4.43

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.000», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.500».

4.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «euro 927», con le seguenti: «euro 1.000».

4.45

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.47

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente comma:

        «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente lettera:

            «c-bis) In fine, aggiungere il seguente comma ''Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».

4.0.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica agli articolo 640-bis del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee)

        All'articolo 640-bis, primo comma, del codice penale, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a sette anni''».

4.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

        a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6-bis. - (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica''.

        2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro''.

        3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6-quater. - (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e del rinstradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo Il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

        2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro''.

        4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater''.

        5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 8. - (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

        1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

        1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

        1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

        1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018''».

        b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 583-quater. – Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

        Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

        c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

        «Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

        1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o rimpiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

        2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

        d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

        2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni dì spesa di ciascun Ministero.

Art.  5

5.1

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

5.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

5.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

5.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «quattro a sette anni».

5.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione due a sei anni» con le seguenti: «della reclusione da quattro a sei anni».

5.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni».

5.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due a sei anni».

5.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi».

5.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni a sei anni e sei mesi».

5.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da a sei anni», con le seguenti: «da due anni e sei mesi a sei anni».

5.13

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».

5.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 6.000».

5.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 2.500».

5.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 2.000».

5.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 927 a euro 1.500», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.700».

5.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

Art.  6

6.1

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.5

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.7

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

6.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dieci anni»

6.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi».

6.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da quattro a dieci anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a dieci anni».

6.11

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 25.000».

6.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 927 a euro 2.500» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000».

6.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.500».

6.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 927» con le seguenti: «euro 1.000».

6.15

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.16

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            - alla lettera b) dopo la parola: «cinque» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 1.590»;

            - alla lettera c), capoverso, dopo la parola: «sei» aggiungere le seguenti: «anni e sei mesi» e sostituire le parole: «euro 1.538» con le seguenti: «euro 1.838».

6.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da sette a venti anni».

6.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni» con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.21

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.22

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da cinque a venti anni», con le seguenti: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.23

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 12.000 a euro 30.000».

6.24

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 8.000 a euro 15.000».

6.25

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».

6.26

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 1.290» con le seguenti: «euro 2.000».

6.27

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.28

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi».

6.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a venti anni», con le seguenti: «da cinque anni e sei mesi a venti anni».

6.31

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 30.000».

6.32

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» con le seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

6.33

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) in fine, aggiungere, il seguente comma:

        ''Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale''.».

6.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. l, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  94, è abrogato».

6.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  94, è abrogato».

6.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato».

6.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati».

        

6.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato».

6.0.6

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere: ''10) immigrazione''».

6.0.7

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati»

6.0.8

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, la frase ''Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova'' è sostituita dalla frase ''Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova''».

6.0.9

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato».

6.0.10

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il decreto legislativo n. 16 marzo 2015, n. 28, recante ''Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67'' è abrogato».

6.0.11

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. 1. All'articolo 52 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma:

        ''Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale''».

6.0.12

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno''».

 

Art.  7

7.1

RICCHIUTI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

        «Capo II - Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

                ''1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

                2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

                3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

                4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

                5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.'';

            b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

        ''I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.'';

            c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''.

        Art. 8. - (Modifica all'articolo 158 del codice penale). – 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato''.

        Art. 9. - (Sospensione del corso della prescrizione). – 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

        Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

        La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

        La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale''.

        Art. 10. - (Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) – 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

        Art. 11. - (Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) – 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

        Art. 12. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) – 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 62-ter. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). – La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

        Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

        1) deferimento della questione ad altro giudizio;

        2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

        3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

        4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

        5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

        6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

        Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

        Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

        Non si applica l'articolo 69''.

Art. 12-bis. - (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) – 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 346-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

            a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;

            b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

            c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

        2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''».

7.2

LO GIUDICE, RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Sostituire il Capo II con il seguente:

        «Capo II - Art. 7. (Modifica della disciplina della prescrizione). – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

                ''1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

                2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

                3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

                4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

                5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.'';

            b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

        ''I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.'';

            c) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''.

        Art. 8. – (Modifica all'articolo 158 del codice penale) – 1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato''.

        Art. 9. – (Sospensione del corso della prescrizione) – 1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale.

        Il corso della prescrizione rimane altre si sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

        La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

        La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale''.

        Art. 10. – (Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione) 1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

        Art. 11. – (Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione) – 1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

        Art. 12. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo) 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

        ''Art. 62-ter. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). – La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

        Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

        1) deferimento della questione ad altro giudizio;

        2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

        3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

        4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

        5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

        6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

        Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

        Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

        Non si applica l'articolo 69''.

        Art. 12-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo) – 1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 346-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

            a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

            b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

            c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

        2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo''».

7.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.5

ORELLANA

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

        La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

            L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione.''».

«Art. 7-bis.

 (Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del Codice penale).

     1. Gli articoli 159,160 e 161 del Codice penale sono abrogati.

        «Art. 7-ter. - (Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89). – 1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la lettera d) del comma 2-quinquies, è abrogata;

            b) dopo l'articolo 2-bis., inserire il seguente:

        ''Art. 2-ter». - (Equa riparazione nel caso di procedimenti penali).1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

        2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato,

        3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

        4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, sopprimere il comma 1.

7.1000/2

ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 157. – (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

        La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

        La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

        L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione.''».

        Conseguentemente, sopprimere al medesimo capoverso il comma 2 e dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione degli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

        1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera d) del comma 2-quinquies è abrogata;

        b) dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

''Art. 2-ter.

(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)

        1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

        2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, a frazione di anno superiore a sei mesi, che, eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuta nel caso non sia stata posta in essere una condatta dilatoria da parte dell'imputato.

        3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

        4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.''».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

7.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1 sopprimere la parola: «318».

7.1000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

7.1000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 1, dopo le parole: «318, 319 319-ter» inserire le seguenti: «, nonche 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».

7.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/7

GALIMBERTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/8

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sopprimere il comma 2.

7.1000/10

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: ''La prescrizione estingue il reato:

            in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

            in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

            in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

            in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

            in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni''».

7.1000/11

MUSSINI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente: ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale''».

7.1000/12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, cioè dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio».

7.1000/13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «dopo la sentenza di primo grado» con le seguenti: «dalla data del decreto che dispone il giudizio».

7.1000/14

CAPPELLETTI

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, sostituire le parole: «sentenza di primo grado» con le seguenti: «pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».

7.1000/15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al capoverso "Art. 7", al comma 2, dopo la parola: «sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

7.1000/16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

7.1000/17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 7.1000, al comma 2, sostituire le parole: «primo grado» con le seguenti: «secondo grado».

7.1000/18

MARGIOTTA

All'emendamento 7.1000, comma 2, dopo le parole: «di primo grado» inserire le seguenti: «in caso di condanna».

7.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

       «Art. 7.

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter.».

            2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.6

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifiche all'articolo 157 del Codice penale e conseguente introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';

            b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

        ''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

            c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.''.

        2. Dopo l'articolo 322-bis del Codice penale è inserito il seguente:

        «Art. 322-bis.1 – (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

        Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

7.7

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';

            b) il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: ''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni''.

            c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter''».

7.8

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Modifica all'articolo 157 del Codice penale).

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';

        2. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter''».

7.23

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 7. - (Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

            b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;

            c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;

            d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».

        2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 317-bis. - (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

7.24

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 7. - (Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;

            b) al sesto comma dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis»;

            c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».

7.25

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

            1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

            2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

            3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

            4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

        Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

        La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

        Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

            1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

            2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio''».

7.26

DE PETRIS, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

    –«Art.7. – (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). – 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato:

            1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

            2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

            3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

            4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

            5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

            6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

        La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».

7.27

MINEO, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Modifica all'articolo 157 del codice penale). – Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: ''per i reati di cui agli articoli 449'', sono sostituite con le seguenti: ''per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479''».

7.28

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). – 1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

        2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

        3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: ''589-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

        4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

        ''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado''».

7.9

BIANCONI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: »I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, nonché per i reati di cui agli articoli 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613, 629.».

7.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: ''stabilita dalla legge'' sono aggiunte le seguenti: ''aumentato di un terzo''».

        Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «al Libro II, Titolo II nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile».

7.11

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale è aggiunto, in fine il seguente periodo» con le seguenti: «Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale, è inserito il seguente 2-bis: ''I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.''».

7.12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «raddoppiati per i reati di cui agli articoli da 314 a 322-quater».

7.13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «aumentati della metà» con le seguenti: «raddoppiati».

7.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis».

7.15

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «da 314 a 322-quater».

7.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la parola: «318,».

7.17

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

        ''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 311,322 e 322-bis, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio''».

7.18

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

        ''In ogni caso, la prescrizione cessa definitivamente di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, dopo la sentenza di primo grado''.».

7.19

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

        ''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale''».

7.20

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Dopo il sesto comma dell'articolo 157 è aggiunto il seguente:

        ''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado».

7.21

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: ''La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato''».

7.22

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, secondo periodo, le parole: ''e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater, sono soppresse''».

 

7.0.1

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

        All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato:

            in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

            in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

            in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

            in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

            in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni''.

Art. 7-ter.

        All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

        ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale''.

Art. 7-quater

        All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

            la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

            il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

            il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

            il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5''».

7.0.2

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato:

            in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

            in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

            in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

            in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

            in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni''».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

            la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

            il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

            il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

            il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».

7.0.3

MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

''La prescrizione estingue il reato:

            in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

            in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

            in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

            in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

            in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni''».

7.0.4

MUSSINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

        ''Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni di cui all'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale quando sia decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari e delle relative proroghe, determinati ai sensi degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale''».

 

Art.  8

8.1

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

8.1000/1

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

        2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/2

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158», apportare le seguenti modifiche:

            «a) Al comma 1, sostituire le parole: ''dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale'' con le parole per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

8.1000/3

GALIMBERTI

All'emendamento 8.1000, capoverso «Art. 158» sostituire le parole da: «in cui la notizia» a «procedura penale» con le seguenti: «della commissione del reato».

8.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 158. – (Decorrenza del termine della prescrizione). – Il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale''.».

8.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: ''permanente'' sono inserite le seguenti: ''o continuato'' e dopo la parola: ''permanenza'' sono aggiunte le seguenti: ''o la continuazione'' ».

8.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente:

        ''Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della notizia di reato''.».

8.5

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: ''Il termine della prescrizione decorre dal giorno della notizia di reato''.».

8.6

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente: ''Il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato''».

8.19

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Il primo comma dell'articolo 158 del Codice penale è sostituito dal seguente: ''il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato''.

8.7

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale è aggiunto infine il seguente periodo: ''Ciascuno dei termini sopra indicati decorre dalla data della notizia di reato''».

8.20

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Al primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: ''Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 il termine della prescrizione decorre dalla data della notizia di reato''».

8.8

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il primo comma dell'articolo 158 del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''Per i reati di cui agli articoli da 314 a 323 i termini della prescrizione sopra indicati decorrono dalla data della notizia di reato''».

8.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale''».

8.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale''».

8.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale''».

8.12

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado''».

8.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado''».

8.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: ''Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado''».

8.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 158 del codice penale dopo la parola: ''permanente'' sono aggiunte le seguenti: ''o continuato'' e dopo la parola: ''permanenza'' sono aggiunte le seguenti: ''o la continuazione''».

8.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono aggiunti, infine i seguenti commi» e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

8.17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere il periodo: «In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

 

Art.  9

9.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

9.2

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

9.4

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso, della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

            1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

            2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

            3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

            4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

            5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

            6) invito a presentarsi ai pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

            10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

            11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

            12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

        La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione''.».

9.5

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)

 

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'alinea è sostituito dal seguente: ''Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:'';

            b) al numero 3), primo periodo, le parole: ''o del processo'' sono soppresse.

        2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione). – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

        La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

        Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi''».

9.6

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

9.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), al punto 2), sostituire le parole: «sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione» con le seguenti: «sino al giorno in cui viene decisa la questione».

9.8

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 2), dopo le parole: «deferita la questione», aggiungere le seguenti: «, comunque per un tempo non superiore a tre anni».

9.9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «3-ter» dopo le parole: «richiesta, o comunque» sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.10

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-ter)» , sopprimere le parole: «, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».

9.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «numero 3-ter)», sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».

9.12

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi: «3-quater) e 3-quinquies)».

9.48

MUSSINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «3-quater» e «3-quinquies».

9.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), al n. 2) sopprimere il capoverso «3-quater».

9.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».

9.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)» sostituire le parole da: «che comportino» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi».

9.16

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento o».

9.17

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».

9.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-quater)», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

9.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

        «3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

        3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».

9.20

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «3-quinquies)» aggiungere i seguenti:

        «3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;

        3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

9.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello''».

9.1000/1

SAGGESE

All'emendamento 9.1000, sostituire le parole da: «eliminare» sino alla fine con le seguenti: «eliminare le parole da: ''I periodi di sospensione'' sino alle parole: ''all'accertamento della responsabilità''» e aggiungere le seguenti: «Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

9.1000

I RELATORI

Al comma 1, all'articolo 159 del codice penale ivi richiamato, dopo le parole «3-quinquies» eliminare le parole da: «b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:» fino a: «per il periodo corrispondente;».

9.22

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.24

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.25

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.26

LO GIUDICE, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, D'ADDA, TOCCI, PEGORER, LAI, GATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) dopo il primo comma inserire il seguente:

        ''Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare''.».

9.27

RICCHIUTI, GUERRA, TOCCI, PEGORER

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) dopo il primo comma inserire il seguente:

        ''Dopo il rinvio a giudizio la prescrizione cessa di operare''.».

9.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), ai n. 1) e 2) sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla pubblicazione».

9.29

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio».

9.30

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».

9.49

SAGGESE

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «dal deposito della sentenza» inserire le parole: «di condanna».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), le parole da: «I periodi di sospensione» sino alle parole: «all'accertamento della responsabilità» sono soppresse.

9.50

MUSSINI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

9.51

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «della sentenza di» inserire le seguenti: «condanna di».

9.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» fino a: «procedura penale».

9.32

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni», con le seguenti: «per un tempo non superiore a un anno»

9.33

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno».

9.34

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «non superiore a due anni», con le seguenti: «non superiore ad un anno per i delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».

9.35

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

9.36

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

9.37

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.38

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.39

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva», con le seguenti: «dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il grado successivo».

9.40

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».

9.41

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni».

9.42

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a due anni per i delitti e ad un anno per le contravvenzioni».

9.43

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.44

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

9.45

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.

9.46

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

9.47

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 11 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis): La prescrizione riprende il suo corso naturale dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Nel caso in cui il dispositivo non venga pronunciato entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1 e 2 del comma 2 del presente articolo, l'intero periodo di sospensione trascorso viene computato ai fini della prescrizione».

Art.  10

10.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

10.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo.

10.1000/1

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

            1) sopprimere la lettera a);

            2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-bis codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».

10.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è soppresso;

            b) al secondo comma, è soppressa la parola: ''pure''».

10.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

        ''Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio''».

10.5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:

        ''Il corso della prescrizione è interrotto dalla data del decreto che dispone il giudizio''».

Art.  11

11.1

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

11.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

11.3

ALBERTINI, BIANCONI

Sopprimere l'articolo

11.4

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: ''un quarto del tempo'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''del doppio del tempo necessario a prescrivere''».

11.5

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.6

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

11.7

RICCHIUTI, TOCCI, GUERRA, LO GIUDICE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nell'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è abrogato».

Art.  12

12.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

12.2

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

12.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Disposizione transitoria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

12.4

CAPPELLETTI

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione

ed incapacità perpetua)

        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3l7-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, –319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 12-ter.

        (Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 316, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno a quattro anni'';

            b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità'';

            c) all'articolo 3l6-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti'';

            d) all'articolo 318, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni'';

            e) all'articolo 319, le parole: ''da sei a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici anni'';

            f) all'articolo 319-quater:

                1) al primo comma, le parole: ''dieci anni e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni'';

                2) il secondo comma è abrogato;

            g) all'articolo 322-quater, le parole: ''pari all'ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore al doppio dell'ammontare'';

            h) all'articolo 323, primo comma, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''sei»;

            i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».

Art.  13

13.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

13.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

13.3

CAPPELLETTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

13.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di due anni».

13.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di 18 mesi».

13.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere lettera a).

13.7

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, le parole: ''Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585''.

        2) All'articolo 624 del codice penale, terzo comma, le parole: ''salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 625, numeri 3) e 7)''.

        3) All'articolo 640 del codice penale, terzo comma, le parole: ''salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante'' sono sostituite dalle seguenti: ''salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal numero 1 del capoverso precedente o dall'articolo 61, numeri 5) e 9) ovvero nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica''.

        4) All'articolo 640-ter, terzo comma, le parole: ''o un'altra circostanza aggravante'' sono sostituite dalle seguenti: ''o la circostanza prevista dall'articolo 61, numero 9''.

        5) All'articolo 646 del codice penale, terzo comma, le parole: ''o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61'' sono sostituite dalle seguenti: ''o 1'avere il colpevole commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera''».

13.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.9

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «contro la persona e».

13.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «causino».

13.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «producano».

13.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «procurino».

13.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «arrechino», con la seguente: «cagionino».

13.14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «modesta» con la parola «lieve».

13.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.16

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma l, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività».

13.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «modifica».

13.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «rivisitazione» con la seguente: «sostituzione».

13.19

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «migliore».

13.20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «rigido».

13.21

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mediante la previsione di clausole aperte,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «in grado» con le parole: «al fine».

13.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità» con le seguenti: «al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità».

13.23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, in conformità ai consolidati approcci scientifici,».

13.24

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «determinate nel massimo e».

13.25

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «tenendo conto della necessità della cura» inserire le seguenti: «e dei differenti livelli di gravità dell'infermità mentale».

13.26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «hanno ridotto» con le seguenti: «hanno diminuito».

13.27

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PALERMO, ORELLANA, BATTISTA, CONTE, PUPPATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, ''per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi'' anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di ''Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti'', anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».

13.28

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) previsione di una specifica regolamentazione dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza che tenga conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove REMS, alla luce dei principi di cui alla lettera precedente».

13.29

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

13.30

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

13.31

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono espressi entro dieci giorni» con le seguenti: «sono espressi entro venti giorni».

13.32

CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

13.33

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) 1. L'articolo 516 è sostituito il seguente:

        ''Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.'';

        2. L'articolo 517 è sostituito dal seguente:

            ''Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,'';

        3. L'articolo 517-quater è sostituito dal seguente:

            ''Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

            II reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti»;

        4. Dopo l'articolo 517-quater del Codice penale è aggiunto il seguente:

            ''Art. 517-quater. - (Agropirateria).1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis. c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater. è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.34

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater. - (Pene accessorie). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater. importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo'';

            2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 517-quater.''».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;

            b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

            c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del Codice penale e»;

            d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.35

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) l'articolo 516 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 516. - (Frode in commercio ai prodotti alimentari). – Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità. o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.36

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater. - (Agropirateria). – 1. Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-quater è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.37

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) l'articolo 517-quater è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517-quater. - (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta). – Chiunque, al fine di trame profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

            Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti«».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.38

RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermedi azione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».

13.39

CAPPELLETTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.40

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

13.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

13.43

GALIMBERTI

Al comma 4 lettera a) numero 1, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,».

13.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 2).

13.45

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 3).

13.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

13.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, sostituire, la lettera b), con la seguente:

            «b) all'articolo 612, secondo comma, dopo le parole: ''nell'articolo 339'' sono inserite le seguenti: ''o se è commessa in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica''.».

13.48

CAPPELLETTI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dalle seguenti: «Se la minaccia» inserire le seguenti: «è grave, o».

13.49

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 4, alla lettera b), seconda riga, dopo le parole: «se la minaccia», aggiungere le seguenti: «è grave o».

13.50

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

13.51

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Norma transitoria:

            a) Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

            b) Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Art.  14

14.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

14.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

14.3

CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «nonché in materia di accesso agli atti amministrativi»;

            b) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso i1 decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato».

14.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».

14.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di nove mesi».

14.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

14.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato».

Art.  15

15.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

            a) sostituire le parole: «di cui all' articolo 7» con le seguenti: «di cui all'articolo 13»;

            b) sostituire le parole: «negli articoli 7 e 8» con le seguenti: «negli articoli 13 e 14».

15.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1991 N. 8

Art. 15-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia''».

15.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art.15-bis.

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''.

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

15.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 15-bis.

(Operazioni sotto copertura)

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''».

Art.  16

16.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo 16.

16.2

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «Art. 72-bis», dopo le parole: «e che tale stato è irreversibile» aggiungere le seguenti: «e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129».

16.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 72-bis» con il seguente:

        «Art. 72-bis. - (Sospensione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato) – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato può non essere reversibile, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso ai sensi dell'articolo 71, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di pro scioglimento o di non luogo a procedere.

        2. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

16.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, capoverso «Art. n. 72-bis» dopo le parole: «stato erroneamente dichiarato» aggiungere in fine le seguenti: «In tali casi l'azione penale è riproposta d'ufficio».

16.0.1000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 1.

16.0.1000/3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 1, capoverso «Art. 148», lettera a) nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria».

16.0.1000/4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 1, dopo le parole: «può disporre» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

16.0.1000/5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La comunicazione non ha effetto se non è stata acquisita la prova che essa sia stata ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva temporaneamente con il medesimo».

16.0.1000/6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 2, capoverso «Art. 149», nel comma 4, sostituire le parole: «è avvenuta» con le seguenti: «è acquisita la prova della sua ricezione».

16.0.1000/7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'articolo 150 del codice di procedura penale è abrogato».

16.0.1000/8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 3.

16.0.1000/9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,sopprimere il comma 4.

16.0.1000/10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", sopprimere la lettera a).

16.0.1000/11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1,sopprimere gli ultimi due periodi.

16.0.1000/12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 4, capoverso "Art. 156", lettera a), nel comma 1,sopprimere l'ultimo periodo.

16.0.1000/13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 5, capoverso "Art. 157" sopprimere la lettera e).

16.0.1000/14

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 6 sopprimere il capoverso «Art. 157-ter».

16.0.1000/15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 7, capoverso «Art. 159», lettera b),sopprimere la parola: «unica».

16.0.1000/16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 8.

16.0.1000/17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera a).

16.0.1000/18

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 8, capoverso "Art. 160", sopprimere la lettera b).

16.0.1000/19

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 9 .

16.0.1000/20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 11.

16.0.1000/21

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 11, capoverso "Art. 169" dopo le parole: «mancata nomina del difensore di fiducia» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

16.0.1000/22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 12.

16.0.1000/23

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 13.

16.0.1000/24

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, sopprimere il comma 14.

16.0.1000/1

DE PETRIS, MINEO

        All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, alinea sostituire le parole: «dai seguenti» con le seguenti: «dal seguente» e sopprimere il capoverso «1-bis».

16.0.1000/25

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1».

16.0.1000/26

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma  1,dopo le parole: «, fa notificare» inserire le seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini nonché».

16.0.1000/27

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", nel comma 1, dopo le parole: «al difensore,» inserire le seguenti: « se possibile».

16.0.1000/28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.1000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato,al comma 14, capoverso "Art. 415-bis", sopprimere il comma 1-bis.

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.'';

            b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale''.

        2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). – 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

        2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

        3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

        4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

        5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e eseguita, per estratto, mediante telegramma''.

        3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1''.

        4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato'';

            b) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti''.

        5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona'' che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.'';

            b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

        ''2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.'';

            c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

        ''5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.'';

            d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

        «8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.'';

            e) il comma 8-bis e abrogato;

            f) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari''.

        6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

''Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia

e nomina di un difensore di ufficio)

        1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona

sottoposta ad indagini non detenuta)

        1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

        2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

        3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

        4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

        5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio''.

        7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''dell'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della persona sottoposta ad indagini non detenuta'';

            b) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''all'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla persona sottoposta ad indagini non detenuta'' e le parole: ''copia al difensore'' sono sostituite dalle seguenti: ''unica copia dell'atto al difensore'';

            c) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità''.

        8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,'' sono soppresse;

            b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.

        9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        «Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149''.

        10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione''.

        11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: ''nonché l'invito'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: '', nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97''.

        12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione e nulla:

            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

            b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

            d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

            e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161''.

        13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica''.

        14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:

        ''1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

        1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine''».

16.0.2000/1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 16.0.2000, all'articolo "16-bis"ivi richiamato, al comma 1, capoverso "Art. 162" nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti: «d'ufficio».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

        1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''.».

        Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».

16.0.1

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. All'articolo 325 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5''».

Art.  17

17.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprime l'articolo.

17.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 1.

17.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

17.4

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati».

17.5

CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: ''alla persona offesa'' sono aggiunte le seguenti: '', alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,''».

17.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

        «02. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati''.».

17.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, premettere il seguente:

        «02. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: ''nome'' è inserita la parola: ''reale''.».

17.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 2.

17.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

17.10

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «comma 3-ter», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

17.11

CAPPELLETTI

Al comma 2, capoverso «3-ter» sostituire le parole: «può chiedere di essere» con le seguenti: «è».

17.12

GIOVANARDI

Al comma 3, capoverso «4-bis», sostituire le parole: «entro il termine di cinque giorni», con le seguenti: «entro il termine di dieci giorni».

17.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.14

ALBERTINI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 90-bis, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: »alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

17.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis.

            b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».

17.16

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente:», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti:».

        Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

        «3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».

17.17

GIOVANARDI

Al comma 5, dopo le parole: «le seguenti modificazioni», aggiungere il seguente periodo: «0a) All'articolo 407, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere''».

17.18

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            - al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «nove mesi»;

            - al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

17.19

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            - al primo periodo sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi»;

            - al terzo periodo sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

17.20

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «nel caso di cui al comma 2» inserire le seguenti: «lettera a), numeri 1), 3) e 4) e».

        Conseguentemente, al medesimo comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri l, 3 e 4 del presente articolo».

17.21

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire la parola: «tempestiva» con la seguente: «immediata».

17.22

CAPPELLETTI

Al comma 5, lettera a), capoverso «3-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera».

17.23

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 5, lettera b), alla fine del periodo inserire il seguente «e ne dà comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura».

17.24

GIOVANARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''notizie di reato'' sono aggiunte le seguenti: ''indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2''».

17.25

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio le quali, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa 1'eventuale archiviazione».

17.26

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) premettere la seguente:

        «0a) al comma 2 le parole: ''che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione'' sono soppresse».

17.27

CAPPELLETTI

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

        Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse».

17.28

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) al comma 3-bis le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

17.29

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 7.

17.30

CAPACCHIONE

Al comma 7, alla lettera a) premettere la seguente:

        «Oa) al comma 2, primo periodo dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi» e al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste».

17.31

CAPPELLETTI

Al comma 7, sopprimere le lettere a) e b).

17.32

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 7, lettera a), capoverso «4-bis», sopprimere le parole: «in tal senso».

17.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

17.34

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

17.35

CAPPELLETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: ''persona offesa dai reato'' sono aggiunte le seguenti: ''e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono''».

17.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

17.37

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», al primo comma, dopo le parole: «dell'avviso» inserire le seguenti: «della richiesta di archiviazione».

17.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».

17.39

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis» terzo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

17.40

CAPPELLETTI

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», terzo comma, sopprimere le parole: «che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate».

17.41

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «Altrimenti» con le seguenti: «In caso contrario, il giudice».

17.42

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, dopo le parole: «, nel caso di inammissibilità,» aggiungere la parola: «eventualmente».

17.43

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 8, capoverso «Art. 410-bis», quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1» con le seguenti: «di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1».

17.44

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

17.45

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

17.46

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 10, capoverso «2-bis», dopo le parole: «Il termine» inserire le seguenti: «di sei mesi».

17.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 11.

17.48

GIOVANARDI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

        «11-bis. al comma 2, dell'articolo 321, dopo le parole: ''Il giudice'', aggiungere le seguenti: '',qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza''; al comma 2-bis, dopo le parole: ''del codice penale il giudice'', aggiungere le seguenti: ''qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza;'' al comma 3, sostituire le parole: ''le condizioni di applicabilità di cui al comma i'', con le seguenti: ''le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono''.

        11-ter. Al comma 1, dell'articolo 325 sopprimere le parole: ''per violazione di legge''; al comma 3 sostituire le parole: ''commi 3 e 4'' con le seguenti: ''commi 3, 4 e 5''».

17.49

GIOVANARDI

Al comma 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari, del procedimento di archiviazione e del sequestro preventivo»,.

Art.  18

18.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

18.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, sostituire le parole: «oltre che al numero» con le seguenti: «nonché i dati relativi al numero».

Art.  19

19.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

19.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

19.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

Art.  20

20.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

20.2

CAPPELLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) la persona offesa costituita parte civile''».

Art.  21

21.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

21.2

STEFANI, CENTINAIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma l è inserito il seguente:

        ''1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri l), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;

            b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

        ''5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.

            c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        ''6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

        6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado''.».

        2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        «Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

        3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

21.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

21.4

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «indagini suppletive», inserire le seguenti: «esclusivamente limitate agli elementi introdotti dalla difesa».

21.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

21.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere il comma 3.

21.23

FALANGA

Sopprimere il comma 3.

21.7

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice''».

21.8

CAPPELLETTI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole da: «e la non rilevabilità» fino alla fine del capoverso.

21.9

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «violazione di un divieto probatorio», con le seguenti: «violazione di un divieto posto dalla legge».

21.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 3, capoverso «6-bis», sopprimere le parole: «Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

21.11

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 4.

21.12

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

21.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

21.14

CAPPELLETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «e di un terzo» con le seguenti: «e di un quarto».

21.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

21.16

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''con la partecipazione necessaria del difensore''».

21.17

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis».

21.18

GIOVANARDI

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        ''6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

        6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

        6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

        6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

        6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria''».

21.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

21.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima» con le seguenti: «almeno sei giorni prima».

21.21

CAPPELLETTI

Al comma 6, capoverso «2», secondo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni».

21.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 6, capoverso «2», sopprimere le parole: «nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art.  22

22.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

22.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

22.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

Art.  23

23.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

23.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

23.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «concisamente».

23.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «concisamente» con la seguente: «riassuntivamente».

23.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «i fatti oggetto di imputazione» aggiungere le seguenti: «senza alcun riferimento agli atti formati nel corso delle indagini preliminari».

23.7

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le parole: «e contestualmente possono presentare memorie scritte».

23.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art.  24

24.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

24.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

24.3

CAPPELLETTI

Apportare le seguenti modificazioni :

            a) al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sopprimere la parola: «concisa».

            b) al comma 1, capoverso lettera e), alinea, sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa»;

        Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole da: «con riguardo» fino alla fine della lettera.

24.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 1).

24.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 2).

24.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

24.7

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).

24.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «e)», sopprimere il numero 4).

Art.  25

25.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

25.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

25.3

GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «1-bis.» sostituire le parole da: «Nel caso di irrogazione» fino alle parole: «dieci volte tale ammontare» con le seguenti: «Il giudice può »aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».

25.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «1-bis.», terzo periodo, sopprimere le parole: «, o frazione di euro 75».

25.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

25.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

25.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

25.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

25.9

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «1-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «dieci volte» con le seguenti: «tre volte».

Art.  26

26.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

26.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

26.3

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

26.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 200, o frazione di euro 200».

26.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 150, o frazione di euro 150».

26.6

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 100, o frazione di euro 100».

26.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 75, o frazione di euro 75» con le seguenti: «euro 80, o frazione di euro 80».

Art.  27

27.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

27.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

27.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

27.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, dopo le parole: «la data del medesimo e il» inserire le seguenti: «nominativo del».

27.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).

27.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).

27.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera c).

27.8

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «anche istruttorie».

27.9

GIOVANARDI

Al comma 2, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «anche istruttorie».

27.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).

27.11

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

        Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

        «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

27.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

27.13

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 3.

27.14

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

27.15

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 3, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «dell'articolo 581» con le seguenti: «degli articoli 581 e 586».

27.1000

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono inserite in fine le seguenti parole: ''e le sentenze di pro scioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa''».

Art.  28

28.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

28.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

28.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.

28.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 599-bis» inserire il seguente:

        «1-bis Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis., 600-ter., primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater., secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies., 609-bis., 609-ter., 609-quater. e 609-octies. del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

28.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 2.

28.6

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il terzo comma.

28.7

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», terzo comma , sostituire le parole: «della complessità dei procedimenti» con le seguenti: «della funzione della pena».

28.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

28.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

28.10

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

        ''113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria''».

28.11

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 3 capoverso «4-bis dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».

Art.  29

29.1

GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.

29.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

29.3

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 1.

29.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «16-bis», dopo le parole: «Gli importi» aggiungere le seguenti: «delle ammende».

29.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni sei mesi».

29.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni anno».

29.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma l, lettera b), capoverso «6-bis», sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni diciotto mesi».

29.8

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 325, comma 3, del codice di Procedura Penale sostituire le parole: ''dell'articolo 311, commi 3 e 4'' con le seguenti: ''dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5''».

29.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

29.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

29.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 3, capoverso «5-bis», dopo le parole: «l'inammissibilità del ricorso, se» inserire le seguenti: «la stessa».

29.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

29.13

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        ''3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione''«.

29.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

29.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al triplo» con le seguenti: «fino al doppio».

29.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 6.

29.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 6, sostituire le parole: «ogni due anni» con le seguenti: «ogni tre anni».

29.18

CAPPELLETTI

Sopprimere il comma 7.

29.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 7.

29.20

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 8.

29.21

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 8, lettera l), sopprimere le parole: «la causa».

29.22

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 8, lettera l), sostituire la parola: «superfluo» con le seguenti: «non utile».

29.23

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 9.

29.24

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 10.

Art.  30

30.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

30.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

30.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 1, sostituire le parole: «può ottenere» con le seguenti: «può chiedere e ottenere».

30.4

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», con le seguenti: «non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica».

30.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

30.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

30.7

FALANGA

Al comma 2, «Art. 629-bis», al secondo comma, aggiungere infine le parole: «. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.».

30.0.1

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di revisione

delle sentenze di condanna)

        1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        ''Art. 647-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

        Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati) – 1. Possono richiedere la revisione ai sensi dell'articolo 647-bis:

            a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;

            b) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

        2. Quando la richiesta è formulata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del Procuratore generale.

        Art. 647-quater. - (Forma della richiesta) – 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.

        2. La richiesta, a pena d'inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.

        3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

        Art. 647-quinquies. – (Ammissibilità della richiesta) – 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

        2. La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della richiesta:

            a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;

            b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

        3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento di una somma da euro 258 ad euro 2.065 in favore della cassa delle ammende.

        4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta, la Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello del distretto individuata ai sensi dell'articolo 11.

        5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al Procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.

        Art. 647-sexies. – (Sospensione dell'esecuzione) – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte di appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666, la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare un'ingiusta detenzione.

        2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte di appello può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.

        3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.

        4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.

        5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.

        Art. 647-septies. – (Giudizio di revisione) – 1. Il presidente della corte di appello emette, il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

        2. Nel giudizio di revisione, la corte procede alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché all'assunzione o alla rinnovazione delle sole prove che ritiene assolutamente indispensabili. Tutti gli altri atti processuali compiuti sono validi e utilizzabili a fini della decisione.

        3. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.

        Art. 647-octies. – (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna) – 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639,640 e 642».

        2. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

        3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        Conseguentemente, all'articolo 32:

            a) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        ''Art. 201-bis. – (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). – 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione ai Ministero della giustizia.

        2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la trasmette al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

            b) sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

30.0.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di incidente di esecuzione)

        1. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena''.».

30.0.3

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia di diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario)

        1. Al comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, le parole: ''o colpa grave'' sono soppresse.

        2. Al comma 1 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, le parole: ''o colpa grave'' sono soppresse».

Art.  31

31.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

31.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 86, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Entro il trentesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere la relazione sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno, compresa di informazioni e dati, nonché degli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sulla Relazione di cui al periodo precedente''.».

31.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «riferiscono» inserire la seguente: «anche».

31.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 22» con le seguenti: «articolo 28».

31.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 22» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 28».

31.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione)

        1. All'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il giudizio si svolge in pubblica udienza ove gli interessati ne facciano richiesta».

        Conseguentemente al Capo III, Rubrica, dopo le parole: «Semplificazione delle impugnazione», aggiungere le seguenti: «e pubblicità dell'udienza nei procedimenti per ingiusta detenzione».

Art.  32

32.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

32.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».

32.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.5

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 132-bis, comma 1 delle norma di attuazione del codice di procedura penale dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            ''f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321, 322-bis del codice penale''».

        Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 32 sostituire le parole: «all'articolo 129» con le seguenti: «agli articoli 129 e 132-bis».

32.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. L'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:

            a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

            b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314,317,319, 319-ter, 319-quater, 320,321 e 322-bis del codice penale;

            c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

            d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

            e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

            f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

        2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria''».

32.0.2

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;''».

32.0.3

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 323 del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;''».

32.0.4

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. Al comma 1, dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, del codice penale, nonché ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle nonne relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme di circolazione stradale;''».

32.0.5

BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

            ''a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572, da 609-bis a 609-octies, 610, 611, 612, secondo comma, 612-bis, 613 e 629 del codice penale;''».

Art.  33

33.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

33.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

33.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere il comma 3.

33.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

33.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

            ''m-bis) i comportamenti previsti dall'articolo 6 comma 1-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106.''».

Art.  34

34.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

34.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

34.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 1.

34.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.4

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), capoverso "1", primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente»;

        Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «salvo che il giudice disponga diversamente».

34.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

34.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario» con le seguenti: «il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo».

34.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera c), numero «1-quater», sostituire le parole: «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza» con le seguenti: «il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza».

34.11

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

34.12

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

34.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 2.

34.13

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34.14

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

34.15

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

34.16

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

34.17

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 4.

34.18

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 5.

34.19

CAPACCHIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «decorso un anno» con le seguenti: «decorsi due anni».

Art.  35

35.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

35.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

35.3

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

35.4

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di due anni».

35.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di diciotto mesi».

35.6

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La delega di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario».

35.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere il comma 3.

35.8

CAPPELLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

Art.  36

36.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

36.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

36.4

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Sopprimere l'articolo.

36.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

36.1000

I RELATORI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 29», con le seguenti: «di cui all'articolo 35,».

36.6

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

36.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire le parole: «articolo 29» con le seguenti: «articolo 35».

36.45

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1 sopprimere le lettera a), b) e c).

        Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «intercettazioni di conversazioni o».

36.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

36.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.10

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

36.11

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo , inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione ,all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».

36.12

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riservatezza delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: «occasionalmente coinvolte nel procedimento».

36.13

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: ''in conformità alla Costituzione''».

36.14

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

36.15

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «dei risultati».

36.44

FALANGA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale» con le seguenti «avendo prioritariamente riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, nonché alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni e delle conversazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale».

36.16

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito».

36.17

CAPPELLETTI

Al comma 1) lettera a), sopprimere le parole: «delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale».

36.2000/1

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, alinea, dopo le parole: «disponendo in particolare» inserire le seguenti: «, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti,».

36.2000/2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

All'emendamento 36.2000, al n. 1) premettere il seguente:

        «01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;».

36.2000/3

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire la parola: «pertinenti» con le seguenti: «utilizzabili al fine di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine e siano non».

36.2000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «o in alcun modo utili alle esigenze investigative connesse alla ricostruzione dei fatti o».

36.2000/6

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), sostituire le parole: «per i reati per cui si procede» con la seguente: «penali».

36.2000/7

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), dopo le parole: «per i reati per cui si procede» inserire le seguenti: «o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini».

36.2000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

        Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «irrilevanti» inserire la seguente: «manifestamente».

36.2000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 1), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

        Conseguentemente, al n. 4), prima della parola: «estranei» inserire la seguente: «manifestamente».

36.2000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), dopo la parola: «pertinenti» inserire le seguenti: «e non contengano elementi utili per la ricerca delle prove in ordine».

36.2000/10

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, n. 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non tali da costituire spunto per altre indagini».

36.2000/11

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, sopprimere il numero 5).

36.2000/12

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo le parole: «data, ora» inserire le seguenti: «, tema generico».

36.2000/13

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.2000, numero 5), dopo la parola: «la fondatezza» aggiungere, in fine, le seguenti: «o la rilevanza, a qualunque titolo, ai fini delle esigenze investigative o processuali».

36.2000/14

DI MAGGIO, BRUNI

All'emendamento 36.2000, dopo il numero 5)inserire il seguente:

        «5-bis) Assicurare adeguate garanzie giurisdizionali nella valutazione della rilevanza penale delle intercettazioni».

36.2000

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, disponendo in particolare che:

        1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

        2) gli atti di cui al numero 1 non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

        3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

        4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai :fini delle indagini m quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

        5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la fondatezza».

36.18

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma l, sopprimere la lettera b).

36.19

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.46

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

36.20

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: « con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni».

36.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con la reclusione non superiore a quattro anni» con le seguenti: «con l'arresto da 10 a 30 giorni».

36.22

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «fraudolentemente» con la seguente: «illecitamente».

36.23

GALIMBERTI

Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.3000

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «tenendo conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte Europea Diritti dell'Uomo di Strasburgo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione».

36.47

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «o del diritto di cronaca».

36.24

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine le parole: «o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti».

36.25

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini».

36.26

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.27

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.28

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

36.48

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

36.29

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «più gravi».

36.30

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dei pubblici ufficiali».

36.4000/1

ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

        «c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto pragrammi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

        Conseguentemente, dopo il capoverso: «c-bis», inserire il seguente:

        «c-ter. disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».

36.4000/2

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo la parola: «disciplinare» inserire le seguenti: «, al fine di potenziare gli strumenti investigativi di contrasto alle attività criminali,».

36.4000/3

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole da: «avvenga solo» fino a: «limiti stabiliti» con le seguenti: «avvenga nel pieno rispetto di quanto stabilito».

36.4000/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo l'attività» con le seguenti: «si stia svolgendo in qualsiasi modo una attività».

36.4000/5

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sostituire le parole: «si stia svolgendo» con le seguenti: «si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi».

36.4000/6

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «si stia svolgendo» inserire le seguenti: «o si abbia ragione di ritenere che possa svolgersi».

36.4000/7

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «se in luoghi di cui» fino a: «416 del codice penale».

36.4000/8

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, dopo le parole: «416 del codice penale» inserire le seguenti: «, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia».

36.4000/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 36.4000, sopprimere le parole da: «la registrazione audio» fino a: «telematiche».

36.4000

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del virus, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di stand-by al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica e sicurezza».

36.31

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g) e h).

36.32

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.33

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

36.34

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.42

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.43

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

36.35

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.36

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.37

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

36.38

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

36.39

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.40

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

36.41

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».

Art. 37.

Art.  37

37.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

37.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

37.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: ''all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: 'e 630' sono sostituite con le parole: '630 e 624-bis'''».

37.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario,».

37.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

37.6

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 29», con le seguenti: «all'articolo 35».

37.7

CARDIELLO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «magistrato» aggiungere le seguenti: «, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «concessione».

37.8

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative alla» aggiungere le seguenti: «concessione e alla».

37.9

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare».

37.10

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.11

CARDIELLO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).

37.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo i casi fino alla fine della lettera». Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da: «, salvo i casi fino alla fine della lettera».

37.14

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «furti in abitazione e terrorismo anche internazionale».

37.15

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con la seguente: «omicidio anche preterintenzionale e terrorismo anche internazionale».

37.16

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «sequestro di persona e terrorismo anche internazionale».

37.17

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e terrorismo anche internazionale» con le seguenti: «contro la pubblica amministrazione e terrorismo anche internazionale».

37.18

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «, assicurando principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente».

37.19

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché per i delitti più gravi contro la persona».

37.20

MUSSINI, DE PETRIS

Dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) previsione, nel caso in cui si renda necessaria di una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, con conseguente ripetizione della licenza senza soluzione di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva;».

37.21

CAPPELLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.22

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.23

CARDIELLO

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «e di preclusioni» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità».

37.24

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rendono molto difficile» con le seguenti: «ovvero ritardano».

37.25

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «l'individualizzazione del trattamento rieducativo» con le seguenti: «la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e delle caratteristiche personali del condannato».

37.26

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «è revisione della disciplina di preclusione» fino alla fine della lettera.

37.27

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «revisione della disciplina di» con le seguenti: «l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della».

37.28

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.29

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «momenti fino alla fine della lettera» con le seguenti: «sanzioni penali autonome».

37.30

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.31

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «maggiore fino a: responsabilizzazione» con le seguenti: «incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione».

37.32

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

37.33

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».

37.34

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».

37.35

CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento».

37.36

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.37

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sia a fini processuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa».

37.38

MUSSINI, DE PETRIS, SIMEONI

Al comma 1, lettera l), alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».

37.39

CAPACCHIONE

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

            «l-bis) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;».

37.40

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «all'affettività» fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio».

37.41

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «del diritto all'affettività» inserire le seguenti: «, anche di natura sessuale,».

37.42

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «per il suo esercizio» inserire in fine le seguenti: «che devono comunque assicurare:

        1) la previsione di incontri con il coniuge o con il convivente senza alcun controllo visivo;

        2) la previsione di incontri con la famiglia in apposite aree presso le case di reclusione;

        3) la previsione di ulteriori permessi da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare;

        4) una modificazione della normativa vigente in materia di colloqui telefonici volta ad aumentare i contatti esterni e ad autorizzare i detenuti e gli internati stranieri a tenere colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero».

37.43

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.44

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

37.45

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

            «n) previsione di norme che consentano l'integrazione delle persone detenute straniere».

37.46

MALAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «straniere».

37.47

DE PETRIS, MINEO, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

            «o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative.

37.48

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), numero 1) sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione».

37.49

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 3).

37.50

GINETTI

Al comma 1, lettera o), al numero 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e della semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio1975, n. 354».

37.51

MUSSINI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:

        «8-bis) introduzione di un nuovo permesso trattamentale che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P. e che possa essere fruito anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;

        8-ter) regolamentazione dei colloqui che dal punto di vista numerico, garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili ed introduzione della regola in base alla quale i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo con il detenuto;

        8-quater) prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori».

37.52

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

37.53

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera p) dopo lo parole: «attuazione» sopprimere le seguenti: «sia pure tendenziale».

37.54

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p), aggiungere in fine la seguente:

            «p-bis) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità di sospendere la detenzione fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età».

37.55

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

            «p-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;».

37.56

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

            «p-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;».

37.57

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo lo lettera p) aggiungere in fine la seguente:

            «p-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;».

37.58

LO GIUDICE

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere infine la seguente:

            «p-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;».

37.59

LO GIUDICE

Al comma 1 dopo la lettera p) aggiungere in fine la seguente:

            «p-bis) revisione delle normative vigenti in materia liberazione anticipata volte a semplificare le procedure e migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri.»

37.60

MINEO, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «p-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute».

Art.  38

38.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

38.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

38.3

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 29» con le seguenti: «di cui all'articolo 35».

38.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «previste negli articoli 30 e 31» con le seguenti: «previste negli articoli 36 e 37».

Art.  39

39.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

39.2

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1:

            a) sostituire le parole: «nell'articolo 29» con le seguenti: «nell'articolo 35»;

            b) sostituire le parole: «dagli articoli 30 e 31» con le seguenti: «dagli articoli 36 e 37».

39.0.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

(Modifica all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395)

        1. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: ''ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: ''a titolo gratuito''».

        Conseguentemente, alla rubrica del Titolo IV dopo le parole: «ORDINAMENTO PENITENZIARIO» inserire le seguenti: «NONCHÈ DISPOSIZIONI SULLA GRATUITÀ DELL 'ALLOGGIO COLLETTIVO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA».

39.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

        1. All'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        ''5-bis. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il Ministero della giustizia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, è altresì autorizzato ad avviare le procedure per l'inquadramento, dalla I area del profilo professionale dellÍL1ausiliario, alla II area del profilo professionale dell'operatore giudiziario, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, del personale degli uffici giudiziari della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dell'area seconda del CCNL comparto Ministeri''».

Art.  40

40.1

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

Art.  41

41.1

CAPACCHIONE, LUMIA, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprimere l'articolo.

41.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

41.3

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.4

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 28» con le seguenti: «dell'articolo 34».

41.5

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentacinquesimo».

41.6

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaquattresimo».

41.7

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentatreesimo».

41.8

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentaduesimo».

41.9

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «trentunesimo».