Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 08/06/2016
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Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.