Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 08/06/2016
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La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.
Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.
Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.
Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:
a) l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;
b) in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.
Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:
1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;
2) nei confronti della madre deceduta.
La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi infra comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame - al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre cioè:
- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;
- il figlio non riconosciuto alla nascita;
- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.
L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.
Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
L'articolo 2 modifica il codice della privacy (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.
L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:
a) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;
b) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;
c) delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;
d) della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.
Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.
L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all’entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell’entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).
Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie(comma 3). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).
L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.
Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi cento anni come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato mediante un' apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che prevede la procedura di interpello - similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati - per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.
Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice della privacy. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello suddetta.
I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di coordinamento alla legge n. 184 del 1983.