Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 08/06/2016

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Si sofferma, in particolare,  sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformulazione dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto "Balduzzi".

 

Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.

 

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva con disappunto che, nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.

 

Il senatore CASSON (PD) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui - in via di eccezione alla regola generale - il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in ordine alla responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.

 

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.

 

La senatrice STEFANI (LN-Aut) si associa a tale richiesta.

 

Prende quindi la parola il senatore BIANCO (PD) che si sofferma innanzitutto sul problema della individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece, osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il tema delle difficoltà del mercato assicurativo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.