Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 08/06/2016

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI 

N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art.  16

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.'';

            b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale''.

        2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). – 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

        2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

        3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il medesimo.

        4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

        5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e eseguita, per estratto, mediante telegramma''.

        3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1''.

        4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso 10 studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato'';

            b) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti''.

        5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona'' che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.'';

            b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

        ''2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.'';

            c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

        ''5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.'';

            d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

        «8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.'';

            e) il comma 8-bis e abrogato;

            f) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari''.

        6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

''Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia

e nomina di un difensore di ufficio)

        1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona

sottoposta ad indagini non detenuta)

        1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

        2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

        3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

        4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

        5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio''.

        7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''dell'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della persona sottoposta ad indagini non detenuta'';

            b) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''all'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla persona sottoposta ad indagini non detenuta'' e le parole: ''copia al difensore'' sono sostituite dalle seguenti: ''unica copia dell'atto al difensore'';

            c) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità''.

        8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,'' sono soppresse;

            b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.

        9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        «Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149''.

        10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione''.

        11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: ''nonché l'invito'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: '', nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97''.

        12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione e nulla:

            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

            b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

            d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

            e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161''.

        13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica''.

        14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:

        ''1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

        1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine''».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

        1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''.».

        Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».