Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 del 08/06/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016

304ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.      

 

            La seduta inizia alle ore 14,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Con riferimento al provvedimento in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

Si sofferma, in particolare,  sui profili problematici relativi all'articolo 6 del disegno di legge n. 2224 in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, proponendo una riformulazione del predetto articolo 6, alla luce del dibattito svoltosi finora in Commissione, nel senso di ribadire in linea generale l'applicabilità agli esercenti la professione sanitaria degli articoli 589 e 590 del codice penale escludendo, in via di eccezione, la punibilità degli eventi di morte e lesioni verificatisi per colpa a causa di imperizia, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a norma di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Quindi la proposta riformulazione dell'articolo 6 interviene, a fini di coordinamento, anche sull'articolo 3 del decreto cosiddetto "Balduzzi".

 

Interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale - prendendo atto dello sforzo fatto dal relatore nella redazione del parere, al fine di mettere a punto un testo che non stravolga l'impianto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e al tempo stesso, tenga conto dei rilievi problematici emersi nel corso del dibattito in Commissione - esprime cionondimeno numerose perplessità. Ricorda, in particolare, che la giurisprudenza tende ad utilizzare il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la punibilità nelle ipotesi di colpa non grave a causa di imperizia. Perciò manifesta dubbi su una formulazione in cui il rispetto delle linee guida risulta suscettibile di escludere dall'area della punibilità un'ampia fascia di comportamenti colposi anche contraddistinti da ipotesi di colpa grave. Inoltre il testo proposto dal relatore mantiene l'impianto della norma approvata dalla Camera dei deputati nel senso di differenziare le ipotesi di imperizia da quelle di negligenza e imprudenza, una differenziazione che potrebbe ritenersi problematica alla luce della stessa giurisprudenza richiamata nello schema di parere. Rileva poi la mancanza di un oggettivo criterio, in capo al giudice, sulla base del quale accertare le "rilevanti specificità del caso concreto". Quindi, alla luce di tali perplessità, dichiara che, pur non essendo contrario al disegno di legge in esame, non è in grado di esprimere un voto sul parere testé illustrato dal relatore. Sotto tale profilo, osserva che sarebbe stata utile una discussione congiunta tra i componenti della Commissione giustizia e quelli della Commissione sanità, al fine di sciogliere numerosi nodi problematici sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista medico-sanitario, ove il provvedimento fosse stato assegnato alle Commissioni riunite. In ogni caso, potrebbero svolgersi delle audizioni di esperti sulla materia in esame, - compatibilmente con i tempi di esame della commissione di merito - tali da chiarire i numerosi dubbi che ancora emergono dalla lettura del richiamato articolo 6.

 

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva con disappunto che, nonostante nella seduta di ieri fosse stata posta l'attenzione sulla necessità di legiferare con chiarezza in una materia così delicata, la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'articolo 6 del disegno di legge in esame presenta ancora molti punti oscuri.

 

Il senatore CASSON (PD) osserva che il parere proposto dal relatore appare accettabile in quanto la riformulazione proposta per l'articolo 6 individua meglio l'ambito in cui - in via di eccezione alla regola generale - il rispetto delle linee guida esclude la rilevanza penale del fatto con riferimento all'imperizia. Quanto alla richiesta fatta dal senatore Palma in ordine alla opportunità di svolgere delle audizioni di esperti, ritiene che, ove la Presidenza dovesse accedere a tale richiesta, bisognerebbe circoscrivere l'ambito dei soggetti da audire a persone davvero esperte e qualificate in ordine alla responsabilità degli operatori sanitari, altrimenti esse sarebbero del tutto inutili.

 

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede delle delucidazioni sulle previsioni del disegno di legge relative all'obbligo di assicurazione e ai corrispondenti oneri.

 

La senatrice STEFANI (LN-Aut) si associa a tale richiesta.

 

Prende quindi la parola il senatore BIANCO (PD) che si sofferma innanzitutto sul problema della individuazione delle rilevanti specificità del caso concreto, alle quali rinvia l'articolo 6 del disegno di legge anche nella riformulazione proposta dal relatore: sotto tale profilo egli ritiene che la discrezionalità, che tale previsione lascia al giudice, costituisce un opportuno correttivo al fine di evitare un impianto eccessivamente rigido. Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, invece, osserva che la questione dell'obbligo assicurativo in capo agli operatori sanitari riguarda il più ampio problema delle difficoltà attuali del mercato assicurativo. Da questo punto di vista le polizze relative agli esercenti la professione sanitaria si caratterizzano per le difficoltà concernenti la prevenzione del rischio, nonché per le lungaggini processual-civilistiche relative alla quantificazione del danno e infine per l'individuazione dell'obbligo assicurativo non solo in capo alle strutture pubbliche e private ma anche per i singoli operatori. Sotto tale profilo, in Commissione sanità si sta studiando per migliorare l'impianto della normativa in esame: bisogna in proposito tener conto del fatto che, se si esclude la via dell'azione diretta, si rischia di violare l'articolo 28 della Costituzione che, come è noto, da un lato prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici e, dall'altro, estende tale responsabilità all'ente per rendere più accessibili i rimedi risarcitori. Per altro verso si potrebbe immaginare di estendere la copertura assicurativa delle strutture sanitarie ai singoli operatori, ma a questo riguardo riemerge il tema delle difficoltà del mercato assicurativo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri 

(1765) MANCONI.  -  Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Esame congiunto e rinvio)

 

La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), illustra i due disegni di legge in titolo esaminati congiuntamente e concernenti la materia delle informazioni sulle origini biologiche.

Il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati, reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.

Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. La nuova disposizione prevede che non solo l'adottato, ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, possano, compiuti gli anni diciotto, chiedere di accedere alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici.

Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 prevedono poi che:

a)         l'accesso alle informazioni sulla propria identità biologica non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria;

b)         in caso di parziale o totale incapacità del figlio, l'istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, ma solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.

Attraverso la riformulazione del comma 7 dell'articolo 28, è disciplinata la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si consente, infatti, tale accesso:

1) nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio;

2) nei confronti della madre deceduta.

La disposizione consente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, di confermare la propria volontà, attraverso una comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata istanza di interpello (vedi infra comma 7-bis) il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. La disciplina delle modalità della comunicazione in esame - al fine di assicurare la massima riservatezza- sono demandate dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo comma 7-bis dell'articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare diretta a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della Corte costituzionale. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre cioè:

- l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età;

- il figlio non riconosciuto alla nascita;

- i genitori adottivi, legittimati solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello nei confronti della madre può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale dei minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali deve allora contattare la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. Al fine di assicurare una più stringente tutela della riservatezza la norma impone a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al procedimento, il segreto sulle informazioni raccolte in tale sede.

Il nuovo comma 7-ter inserito nell'articolo 28 stabilisce infine che su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni, o del figlio non riconosciuto alla nascita, in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

L'articolo 2 modifica il codice della privacy (articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. E' introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificati dall'articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informazioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal personale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

a)         degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata;

b)         della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata;

c)         delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma;

d)        della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato.

Il personale sanitario deve raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa.

L'articolo 4 reca una disciplina transitoria per i casi di parti anonimi precedenti all’entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell’entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà comunicandola al tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, con modalità (definite da un successivo decreto del Ministro della giustizia) che garantiscano la massima riservatezza (comma 1). Nel caso di mancata conferma della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedimento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 28 della legge del 1983 (comma 2).

Qualora, invece, la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie(comma 3). A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa (comma 4).

L'articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1765, di iniziativa del senatore Manconi, da un lato, disciplina più in generale la materia dell'adozione da parte dei singoli, dall'altro reca norme sulla revoca dell'anonimato materno. Innanzitutto, interviene sull'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, prevedendo che l'adozione è consentita anche a persone non coniugate stabilmente conviventi, laddove la norma vigente prevede che l'adozione può essere concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione neppure di fatto. Peraltro, il legislatore ha già reso possibile l'adozione da parte della persona singola in alcuni casi particolari. Perciò gli articoli da 1 a 5 della proposta legislativa Manconi sono volti a correggere la legge n. 184 del 1983 nel senso sopra indicato.

Il successivo articolo 6 riformula i commi 7 e 8 dell'articolo 28 della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo la possibilità per i figli adottivi non riconosciuti alla nascita di conoscere le proprie origini prima che siano trascorsi cento anni  come invece prevede attualmente l'articolo 93 del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 1993). In particolare, al comma 7 dell'articolo 28 si aggiunge la previsione per cui la madre ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento alla tutela del proprio anonimato mediante un' apposita dichiarazione presso il tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza della madre medesima. Poi si sostituisce il comma 8 del citato articolo 28 che prevede la procedura di interpello - similmente a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati - per l'accesso alle informazioni qualora l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, ovvero negli altri casi specificamente indicati. In assenza delle condizioni previste il tribunale per i minorenni può autorizzare solo l'accesso alle informazioni di carattere sanitario.

Coerentemente con la modifica dell'articolo 28 citato si propone la modifica dell'articolo 93 del codice della privacy. Si rinvia quindi ad un regolamento ministeriale, che dovrà essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la disciplina della procedura di interpello suddetta.

I successivi articoli (7-11) del disegno di legge Manconi apportano opportune modifiche di coordinamento  alla legge n. 184 del 1983.

 

         La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), quindi auspica che l'esame in Commissione possa svolgersi rapidamente e proficuamente al fine di apportare - ove necessario e con la più ampia condivisione possibile -  eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

 

         Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva che il tema delle adozioni che costituisce parte centrale del disegno di legge n. 1765, d'iniziativa del senatore Manconi, è fuorviante rispetto alla materia relativa alla individuazione delle origini biologiche.

 

         La relatrice, senatrice CIRINNA' (PD), precisa che proporrà alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e pertanto non intende intervenire sulla materia delle adozioni.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(708) CASSON ed altri.  -  Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale  

(709) DE CRISTOFARO ed altri.  -  Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1113) CASSON ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1693) Nadia GINETTI ed altri.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale  

(1713) CAMPANELLA ed altri.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati  

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri.  -  Modifica della disciplina della prescrizione  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2103) CAPPELLETTI.  -  Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

 

Il presidente D'ASCOLA avverte che, in ordine agli emendamenti dei relatori 16.0.1000 e 16.0.2000, pubblicati in allegato al resoconto, relativi alla materia delle notificazioni, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per lunedì 20 giugno, alle ore 18.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,35.


 

 

                                                           

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

 

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, e gli emendamenti ad esso riferiti,

osservato che il provvedimento affronta il tema del diritto alla salute sotto i profili della sicurezza delle cure, del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, dell'obbligo di assicurazione e dell'istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria;

ritenuto che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio dell'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da

negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente;

            rilevato, più specificamente, che l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, stabilisce, introducendo un nuovo articolo nel codice penale, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave e che, a tali effetti, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;

considerato, con particolare riferimento al rilievo attribuito alle linee guida nella nuova disposizione sopra richiamata, che immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012,  avente ad oggetto i medesimi profili problematici e ai sensi del quale l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, la giurisprudenza rilevò che "le linee guida non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti. Esse, dunque, vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico. Potrà ben accadere, dunque, che il professionista debba modellare le direttive, adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo della patologia e che, in alcuni casi, si trovi a dovervi addirittura derogare radicalmente. Il legislatore ha evidentemente tenuto conto di tale situazione, disciplinando l'evenienza di un terapeuta rispettoso delle "istruzioni per l'uso" e tuttavia in colpa...Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. In tale caso, la condotta sarà soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve. Non solo. Potrà pure accadere che, sebbene in relazione alla patologia trattata le linee guida indichino una determina strategia, le già evocate peculiarità dello specifico caso suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea d'azione ordinaria. Una tale eventualità può essere agevolmente ipotizzata, ad esempio, in un caso in cui la presenza di patologie concomitanti imponga di tenere in conto anche i rischi connessi alle altre affezioni e di intraprendere, quindi, decisioni anche radicalmente eccentriche rispetto alla prassi ordinaria. Anche in tale ambito trova applicazione la nuova normativa. Nella logica della novella il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve. Evidentemente il legislatore ha divisato di avere speciale riguardo per la complessità e difficoltà dell'ars medica che, non di rado, si trova di fronte a casi peculiari e complessi nei quali interagiscono sottilmente e magari imponderabilmente diversi rischi o, comunque, specifiche rilevanti contingenze. In tali casi la valutazione ex ante della condotta terapeutica, tipica del giudizio sulla colpa, dovrà essere rapportata alla difficoltà delle valutazioni richieste al professionista: il terapeuta complessivamente avveduto ed informato, attento alle linee guida, non sarà rimproverabile quando l'errore sia lieve, ma solo quando esso si appalesi rimarchevole." (Cass. pen. Sez. IV n. 16327 del 2013).

La Cassazione ha successivamente ribadito che "... il professionista che inquadri correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia e che, tuttavia, non persegua correttamente l'adeguamento delle direttive allo specifico contesto, o non scorga la necessità di disattendere del tutto le istruzioni usuali per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d'insieme, sarà censurabile, in ambito penale, solo quando l'acritica applicazione della strategia ordinaria riveli un errore non lieve....In conclusione, alla stregua della nuova legge, le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l'esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Si è ritenuto che tale disciplina, trovi il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia. Occorre qui aggiungere che non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza; come nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari non particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale..." (Cass. pen. Sez IV n. 47289 del 2014).

La giurisprudenza della Corte di cassazione  è quindi successivamente tornata su questi profili evidenziando che "... premesso che in tema di responsabilità medica, l'osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza... ".(Cass. pen. Sez. IV n. 45527 del 2015);

 

considerato che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, la Commissione manifesta perplessità, anche di livello costituzionale, sulla formulazione del predetto articolo 6, sia in quanto appare manifestamente problematico il mancato riferimento alle diverse  forme di manifestazione della colpa, e cioè l'imprudenza e la negligenza, sia in quanto la formulazione della disposizione determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave, sia in quanto la predetta formulazione utilizza il rispetto delle linee guida come presupposto per escludere la rilevanza penale dei fatti verificatisi per colpa grave a causa di imperizia, in ciò innovando rispetto al quadro normativo vigente e alla giurisprudenza, che ha sempre ritenuto indiscutibile la rilevanza penale delle ipotesi qualificate da colpa grave;

rilevata altresì l'opportunità, in riferimento agli emendamenti trasmessi, delle proposte emendative del relatore volte a precisare la portata dell'articolo 5 e a riformulare il comma 5 dell'articolo 9 attribuendo in quest'ultimo caso - con una  soluzione che appare maggiormente compatibile con il quadro sistematico di riferimento - alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di rivalsa prevista dal citato articolo 9;

segnalata la problematicità degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, che intervengono in modo asistematico sulla disciplina processual penalistica;

 

 esprime, parere non ostativo su testo con la seguente condizione:

 

che l'articolo 6 sia riformulato nel seguente modo:

 

«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 590-sexies del codice penale resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.';

c) al terzo periodo le parole: 'di cui al primo periodo', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al secondo comma dell'articolo 590-sexies del codice penale'."».

 

            Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 9.21, parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, nonché parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

 

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2067 E CONNESSI 

N. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

Art.  16

16.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di organi e forme delle notificazioni)

        1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.'';

            b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:

        ''2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione e contenuta nell'albo redatto dal consiglio. dell'ordine degli avvocati cui il difensore e iscritto. In caso di impossibilita di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testa trasmesso e conforme all'originale''.

        2. L'articolo 149 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). – 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

        2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione e stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni i le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

        3. Alla comunicazione si pro cede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non e ricevuta dal destinatario ovvero da persona che con viva anche temporaneamente con il medesimo.

        4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

        5. Quando non e possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e eseguita, per estratto, mediante telegramma''.

        3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1''.

        4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti e eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso 10 studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato'';

            b) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti''.

        5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

        ''1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona'' che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.'';

            b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

        ''2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.'';

            c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

        ''5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.'';

            d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

        «8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto e depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso ,del deposito stesso e affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono da1 ricevimento della raccomandata.'';

            e) il comma 8-bis e abrogato;

            f) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari''.

        6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

''Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia

e nomina di un difensore di ufficio)

        1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono: e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona

sottoposta ad indagini non detenuta)

        1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve con tenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

        2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilita di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

        3. Se la rinuncia al mandato e motivata dalla sopravvenuta impossibilita a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero pro cede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

        4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

        5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta e comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio''.

        7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''dell'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''della persona sottoposta ad indagini non detenuta'';

            b) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''all'imputato'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla persona sottoposta ad indagini non detenuta'' e le parole: ''copia al difensore'' sono sostituite dalle seguenti: ''unica copia dell'atto al difensore'';

            c) la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità''.

        8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,'' sono soppresse;

            b) i commi 2,. 3 e 4 sono abrogati.

        9. L'articolo 167 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        «Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149''.

        10. n comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione''.

        11. AI comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: ''nonché l'invito'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: '', nonché rinvito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e nomina to un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97''.

        12. L'articolo 171 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

        ''Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione e nulla:

            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

            b) se vi e incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

            d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

            e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161''.

        13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica e sostituita dalla seguente: ''Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica''.

        14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 e sostituito dai seguenti:

        ''1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

        1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilita tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine''».

16.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

        1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:

        ''4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''.».

        Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».