Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 07/06/2016
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Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) evidenzia come il dibattito abbia fatto emergere la possibilità di interpretazioni alternative del disposto dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in ordine al quale il Presidente ritiene opportuno altresì richiamare l'attenzione sulla circostanza che la formulazione del medesimo si differenzia da quella del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. Tale previsione configura, quindi, l'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche citate come causa di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve, mentre il disposto dell'articolo 6 del testo in esame configura il rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e della raccomandazione previste dalla linee guida di cui al precedente articolo 5 del testo stesso come causa di esclusione della colpa grave, salve le rilevanti specificità del caso concreto.
Alla luce di tali considerazioni gli appare necessaria un'ulteriore e attenta riflessione sulla formulazione del predetto articolo 6.