Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 07/06/2016

         Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il quale, preliminarmente, afferma che intende soffermarsi sulle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame. Con particolare riferimento all'articolo 5, ravvisa un vuoto normativo in ordine al ruolo dell'Istituto superiore di sanità che sembra essere limitato alla mera pubblicazione delle linee guida - elaborate dalle società scientifiche richiamate nel citato articolo 5 - sul proprio sito internet. A tale riguardo rileva che l'Istituto superiore di sanità dovrebbe, invece, avere un compito più pregnante rispetto alla qualificazione del lavoro svolto dalle società scientifiche. Si sofferma, poi, sulle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, relativo alla responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria. Sotto tale profilo, rileva un'incongruità di fondo tra la norma che prevede solo la responsabilità colposa a causa di un'imperizia dell'esercente la professione, la disposizione di cui all'articolo 7 che prevede invece una responsabilità di tipo contrattuale in capo alla struttura presso cui presta la propria opera l'esercente la professione sanitaria, e la disposizione di cui all'articolo 9, che contempla invece un'azione di rivalsa nei confronti del medesimo esercente solo in caso di dolo o colpa grave. Esprime altresì alcune perplessità sull'articolo 8 del disegno di legge in esame con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione; a suo avviso è singolare che si preveda il ricorso alla consulenza tecnica preventiva, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, quale condizione di procedibilità per un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.