Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 07/06/2016

Il senatore BIANCO (PD) ribadisce come la formulazione dell'articolo 6 tragga spunto dalle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sulla materia in esame, con particolare riferimento alla specifica rilevanza delle linee guida sul piano dell'imperizia, quale forma di manifestazione del requisito soggettivo della colpa, e come la predetta formulazione non escluda la rilevanza penale delle condotte colpose a causa di negligenza o imprudenza, che continueranno a rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni generali di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

In ordine alle problematiche sottese agli articoli 7 e 9 dei disegni di legge il senatore Bianco evidenzia come la previsione di un "doppio binario" - rappresentato, da un lato, dalla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile e, dall'altro, dalla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e dall'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria - rappresenti il punto di incontro dell'esigenza di conservare comunque la previsione della responsabilità extracontrattuale, quale forma generale di responsabilità, creando però un meccanismo di incentivazione del ricorso ad una forma  alternativa di tutela dell'assistito suscettibile sia di assicurare una maggiore protezione a quest'ultimo, sia una minore esposizione dell'esercente la professione sanitaria.