Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 303 del 07/06/2016

Prende la parola il senatore CASSON (PD), il quale in via generale condivide i rilievi critici già fatti da altri componenti della Commissione in ordine al fatto che il disegno di legge in esame, pur presentando numerose disposizioni afferenti alle competenze della Commissione giustizia, è stato tuttavia assegnato in sede referente esclusivamente alla Commissione sanità. Richiama, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 sulla responsabilità per inadempimento della struttura e dell'esercente la professione sanitaria; all'articolo 8 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione; all'articolo 12 che riguarda l'azione diretta del soggetto danneggiato, nonché agli articoli 13 e 15 relativi, rispettivamente, al giudizio di responsabilità e al procedimento di nomina dei consulenti tecnici di ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel dettaglio si sofferma sull'articolo 6 concernente la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Rileva che la norma in esame, nel nuovo articolo 590-ter del codice penale, contempla esclusivamente i reati di omicidio e lesioni personali colposi a causa di imperizia e non anche di negligenza o imprudenza, come è previsto dalla disciplina generale di cui all'articolo 43 del codice penale. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, in ordine alla nomina dei consulenti tecnici e dei periti da parte dell'autorità giudiziaria, pur ritenendo apprezzabile il riferimento al divieto di conflitti di interessi quali presupposto per l'affidamento degli incarichi di consulenza, ritiene che la norma debba essere meglio precisata con riferimento alle modalità di individuazione dei detti conflitti.