Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 294 del 04/05/2016

 

                                  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che:

con lo schema in esame  si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 del 2014 - entrato in vigore il 2 aprile 2014 - con il quale è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, la direttiva, nel rispetto del principio del giusto processo, sancito nell’articolo 6 della CEDU, disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17); la facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. La direttiva prevede che il mandato d'arresto europeo, deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6);

 

l'articolo 31, comma 5, della la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea;

il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, tra l'altro, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli;

il citato decreto legislativo, all'articolo 2, da un lato, ha integrato con il richiamo all’interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall’albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro, ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell’albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale);

l'Atto del Governo in esame, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo del  2014, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;

con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, pur nell'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete, tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 32 del 2014 - in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice;

 

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema in esame aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore;

l'articolo 2 dello schema introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

il citato articolo 51-bis mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato, colloqui che, sulla base della normativa vigente, non risultano limitati nel numero. A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, ma che, se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio;

il citato articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;

 

considerato che:

la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento; e che il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a contemperare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata con l'esigenza di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato; 

 

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

 

si invita altresì il Governo a considerare la possibilità di prevedere forme di separata evidenza contabile per le spese di interpretariato;

si richiama l'attenzione del Governo sulla possibilità di prevedere espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, secondo lo schema di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.