Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 294 del 04/05/2016
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Il relatore CASSON (PD) - dopo aver preannunciato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 21 aprile - presenta ed illustra l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, volto a sostituire l'articolo 2 del medesimo testo unificato.
L'emendamento in esame è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e recepisce le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento 2.1000 recepisce in parte il contenuto dell'emendamento 2.1, relativo al testo unificato adottato dalla Commissione, a firma dei senatori Caliendo, Palma ed altri; si prevede infatti come pena base la reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impedisca, ostacoli o svii un'indagine o di un processo penale. Tra le aggravanti è prevista quella già contenuta nell'emendamento 2.6 dei senatori Caliendo, Palma ed altri, e volta a modificare l'articolo 375 del codice penale, nel senso che, se il reato è commesso mediante distruzione di documenti probatori, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Viene introdotto inoltre l'articolo 384-ter che prevede alcune circostanze aggravanti speciali.