Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 294 del 04/05/2016
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
294ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
La relatrice GINETTI (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.
Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore BUCCARELLA (M5S) alla quale risponde la RELATRICE, si passa alla votazione dello schema di parere testé illustrato.
Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense (n. 285)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.
Il relatore CUCCA (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione sul provvedimento in esame, pubblicato in allegato.
Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere come illustrato.
Previa verifica del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.
IN SEDE REFERENTE
(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CASSON (PD) - dopo aver preannunciato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.2, soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 21 aprile - presenta ed illustra l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, volto a sostituire l'articolo 2 del medesimo testo unificato.
L'emendamento in esame è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e recepisce le indicazioni volte alla qualificazione del reato di depistaggio come un reato proprio del pubblico ufficiale, con la previsione di determinate aggravanti. L'emendamento 2.1000 recepisce in parte il contenuto dell'emendamento 2.1, relativo al testo unificato adottato dalla Commissione, a firma dei senatori Caliendo, Palma ed altri; si prevede infatti come pena base la reclusione da tre ad otto anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che impedisca, ostacoli o svii un'indagine o di un processo penale. Tra le aggravanti è prevista quella già contenuta nell'emendamento 2.6 dei senatori Caliendo, Palma ed altri, e volta a modificare l'articolo 375 del codice penale, nel senso che, se il reato è commesso mediante distruzione di documenti probatori, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Viene introdotto inoltre l'articolo 384-ter che prevede alcune circostanze aggravanti speciali.
Interviene quindi il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale, preliminarmente, ringrazia il relatore Casson per aver costruito un testo che possa far convergere in qualche modo le posizioni di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Tuttavia egli esprime alcune perplessità in ordine alla formulazione del testo in esame dal punto di vista tecnico-legislativo. Cionondimeno ritiene che ci siano i presupposti per l'approvazione di un testo condiviso.
Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), prende la parola il senatore FALANGA (AL-A (MpA)) il quale si sofferma sulle modifiche all'articolo 374 del codice penale apportate dai commi 2 e 3 del nuovo testo proposto per l'articolo 2 del testo unificato dall'emendamento 2.1000. A tale riguardo egli esprime alcune perplessità che il relatore CASSON (PD) ritiene meritevoli di approfondimento, chiedendo, pertanto, un minimo di tempo per svolgere una adeguata valutazione della portata normativa del testo in esame, prima di passare alla votazione degli emendamenti.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quindi alla Presidenza che sia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 2.1000.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti al nuovo emendamento del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati
(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati
(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione
(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena
(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena
(299) COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario
(381) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(382) BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate
(384) BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena
(385) BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive
(386) BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti
(387) BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"
(389) BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica
(468) MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario
(581) COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo
(597) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni
(609) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione
(614) CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo
(700) BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione
(1008) LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.
(1456) LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(1587) LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti
(1681) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1682) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso
(1683) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso
(1684) GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(1905) BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale
(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
(2103) CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione
(2295) Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.
Il presidente D'ASCOLA comunica che, nel corso delle audizioni dei Procuratori della Repubblica e del Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, svolte la settimana scorsa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
I relatori CASSON (PD) e CUCCA (PD) presentano un testo unificato per i disegni di legge n. 2067 e connessi, pubblicato in allegato, preavvertendo che il contenuto di tale testo corrisponde a quello dei disegni di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, e n. 1844, in materia di prescrizione. Com'è noto, entrambi sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.
Il testo presentato dai relatori quindi non contiene modifiche di tipo sostanziale nè variazioni rispetto ai disegni di legge suddetti, se non dal punto di vista della numerazione dell'articolato.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), pertanto, propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato testè illustrato dai relatori.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), con forte disappunto, osserva che non è opportuno che si proceda alla votazione sull'assunzione di un testo base prima che il medesimo sia vagliato attentamente da parte di tutti i componenti della Commissione. A fronte dell'insistenza di alcuni componenti dei Gruppi di maggioranza per l'adozione immediata del testo unificato come testo base, il senatore Caliendo decide di abbandonare l'aula della Commissione, ritenendo inaccettabile questo comportamento.
Anche il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che i Gruppi di minoranza hanno il diritto di avere un congruo tempo per vagliare il testo unificato, pur confidando nella lealtà dei relatori in ordine alla identità e alla corrispondenza del testo unificato appena presentato rispetto ai contenuti dei citati disegni di legge di riforma del processo penale e della prescrizione.
La senatrice MUSSINI (Misto), condividendo la richiesta del senatore Cappelletti, esprime disappunto in ordine alla pretesa dei Gruppi di maggioranza di dettare i tempi dei lavori in Commissione, senza tener conto della necessità di garantire tempi minimi per un adeguato approfondimento e calpestando così i diritti della minoranza.
Dopo breve intervento del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il presidente D'ASCOLA decide di sospendere la seduta per mezz'ora affinché tutti i componenti della Commissione possano verificare l'identità di contenuto del testo unificato dei relatori rispetto ai disegni di legge n 2067 e n. 1844, già approvati dalla Camera dei deputati.
La seduta sospesa alle ore 15,40 è ripresa alle ore 16,10.
Nessuno chiedendo di intervenire sul testo unificato in esame, il presidente D'ASCOLA mette in votazione l'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame.
Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione adotta il testo unificato come testo base.
Il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base a mercoledì 25 maggio, alle ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(456) Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
(799) CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(1180) GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione
(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(1225) Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per l'applicazione di misure di prevenzione
(1431) FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa
(1957) DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2060) Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
(2089) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.
Il relatore LUMIA (PD) propone di svolgere delle audizioni in ordine alla materia delle misure di prevenzione.
Il senatore CUCCA (PD) conviene con tale proposta suggerendo, tuttavia, di definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il programma delle audizioni.
Dopo una richiesta del senatore GIARRUSSO (M5S) in ordine alle audizioni, il presidente D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) precisa che, nell'ambito di un apposito Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella prossima settimana tutti i componenti della Commissione potranno fare delle proposte in ordine ai soggetti da audire.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
con lo schema in esame si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 del 2014 - entrato in vigore il 2 aprile 2014 - con il quale è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, la direttiva, nel rispetto del principio del giusto processo, sancito nell’articolo 6 della CEDU, disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17); la facoltà di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali è riconosciuta non solo nei rapporti tra l'imputato e l'autorità procedente (articolo 2, paragrafo 1), ma anche nelle relazioni tra l'indagato e il suo difensore. La direttiva prevede che il mandato d'arresto europeo, deve essere sempre tradotto da parte dello Stato membro di esecuzione, qualora il provvedimento sia stato redatto in una lingua non comprensibile all'interessato (articolo 3, paragrafo 6);
l'articolo 31, comma 5, della la legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della normativa europea;
il decreto legislativo n. 32 del 2014 ha, tra l'altro, riformulato l'articolo 143 del codice di procedura penale individuando espressamente una serie di atti (tra cui i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali e le sentenze) per i quali è obbligatoria la traduzione e attribuendo al giudice il potere di disporre, su richiesta di parte, la traduzione (anche parziale) di altri atti ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse mossegli;
il citato decreto legislativo, all'articolo 2, da un lato, ha integrato con il richiamo all’interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall’albo dei periti presso ogni tribunale (articolo 67, comma 2, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e, dall'altro, ha modificato la disciplina sulla formazione e revisione dell’albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (articolo 68, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale);
l'Atto del Governo in esame, apporta integrazioni correttive al decreto legislativo del 2014, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;
con riguardo alla dimensione del fenomeno su cui incide il provvedimento, pur nell'assenza di un dato generale, in quanto nel Registro generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete, tuttavia dalle prime rilevazioni a campione effettuate successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 32 del 2014 - in relazione agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli e Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5 per cento rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice;
rilevato che:
l'articolo 1 dello schema in esame aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 2014) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore;
l'articolo 2 dello schema introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
il citato articolo 51-bis mira ad ovviare ad una delle criticità riscontrate nella prassi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, ovvero l'assenza di una regolamentazione del numero di colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato, colloqui che, sulla base della normativa vigente, non risultano limitati nel numero. A tal fine il comma 1 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, ma che, se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio;
il citato articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;
considerato che:
la direttiva richiede agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati "la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento; e che il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a contemperare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata con l'esigenza di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;
esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
si invita altresì il Governo a considerare la possibilità di prevedere forme di separata evidenza contabile per le spese di interpretariato;
si richiama l'attenzione del Governo sulla possibilità di prevedere espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere (almeno prioritariamente) il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, secondo lo schema di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285
La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
considerato il contenuto del provvedimento in titolo, che in attuazione dell''articolo 27, della legge n. 247 del 2012, è volto a regolamentare il funzionamento dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, per la sua convocazione e per l'assunzione delle relative delibere.
tenuto conto del parere del Consiglio nazionale forense (CNF) che ha suggerito di affidare a ciascun consiglio circondariale forense, nell'ambito della propria autonomia, la scelta dello strumento di convocazione più adeguato ai fini del raggiungimento dello scopo, in luogo di prevederne una specifica tipologia con decreto ministeriale;
esprime parere non ostativo invitando, tuttavia, il Governo a valutare la possibilità di accogliere il suggerimento del CNF nei termini predetti.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
La Commissione
Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA
Art. 1.
(Condotte riparatorie)
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)
All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
Capo II
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE
Art. 7
(Modifica all'articolo 157 del codice penale)
Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».
Art. 8
(Modifica all'articolo 158 del codice penale)
1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».
Art. 9
(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)
1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;
2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
3-quater) perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;
3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
c) il secondo comma è abrogato.
Art. 10
(Modifica all'articolo 160 del codice penale)
All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
Art. 11
(Modifica all'articolo 161 del codice penale)
1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».
Art. 12
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.
Capo III
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 13
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 610:
1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;
b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».
Art. 14.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
Art. 15.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE
Art. 16.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)
1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)
1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».
4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;
b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;
b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;
c) il comma 6 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».
9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)
All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
Capo II
MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO
Art. 19.
(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)
1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.
2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.
Art. 20.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».
Art. 21.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)
1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».
Art. 22.
(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)
1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Art. 23.
(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)
1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».
Art. 24.
(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».
Art. 25.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)
1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».
Art. 26.
(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)
All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 27.
(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)
1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».
Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».
Art. 28.
(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)
1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
Art. 29.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)
1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».
4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».
9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».
Art. 30.
(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)
1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
Art. 31.
(Relazione sull'amministrazione della giustizia)
1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.
Titolo III
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 33.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».
Art. 34.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)
1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».
2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».
3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 35.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 36.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.
Art. 37.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
Art. 38.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)
Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
Art. 39.
(Disposizioni integrative e correttive)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 41.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
Art. 2
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 2
1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico il-legale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni nei casi di cui al secondo comma comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».
2. All'articolo 374 del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: "Frode processuale in procedimento civile o amministrativo" e al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».
5. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma.»
Art. 2-bis
1. Dopo l'articolo 384-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 384-ter. - (Circostanze aggravanti speciali) – Se i fatti di cui al 371-bis, 372 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.».».