Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 288 del 20/04/2016

 

GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016

288ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.  

 

            La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati 

(2032) Deputato MOLTENI ed altri.  -  Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati 

(176) SCILIPOTI ISGRO'.  -  Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione  

(209) TORRISI.  -  Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  

(286) MANCONI ed altri.  -  Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena  

(299) COMPAGNA.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario  

(381) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(382) BARANI.  -  Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate  

(384) BARANI.  -  Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena  

(385) BARANI.  -  Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive  

(386) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti  

(387) BARANI.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"  

(389) BARANI.  -  Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica  

(468) MARINELLO ed altri.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario  

(581) COMPAGNA.  -  Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo  

(597) CARDIELLO ed altri.  -  Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni  

(609) CARDIELLO ed altri.  -  Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione  

(614) CARDIELLO ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo  

(700) BARANI.  -  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette  

(1008) LO GIUDICE ed altri.  -  Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata  

(1456) LUMIA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso  

(1587) LO GIUDICE ed altri.  -  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti  

(1681) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso  

(1682) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso  

(1683) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso  

(1684) GIARRUSSO ed altri.  -  Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata  

(1905) BARANI.  -  Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale  

(1921) Maria MUSSINI ed altri.  -  Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati  

(2295) Nadia GINETTI.  -  Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame congiunto sospeso il 13 aprile.

 

Sull'ordine dei lavori si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - che chiede alcuni chiarimenti sulle audizioni in tema di intercettazioni deliberate nel corso dell'ultimo Ufficio di presidenza della Commissione - il correlatore CASSON (PD) - che sottolinea come le audizioni siano senz'altro da intendersi circoscritte ai profili della disciplina, in tema di intercettazioni oggetto di modifiche per effetto di quanto previsto dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067 - il presidente D'ASCOLA - che conferma quanto precisato dal correlatore Casson - il senatore CAPPELLETTI (M5S) - che, nel concordare sulla decisione di procedere alle audizioni sui profili citati, coglie l'occasione per chiedere come mai la proposta di congiunzione preannunciata dal correlatore Casson nella seduta dello scorso 7 aprile non facesse riferimento anche al disegno di legge n. 2103, avente come primo firmatario lo stesso senatore Cappelletti - il senatore GIARRUSSO (M5S) - che chiede anch'egli un chiarimento sul punto sollevato da ultimo dal senatore Cappelletti - nuovamente il correlatore CASSON (PD) - il quale precisa che la proposta di congiunzione preannunciata nella seduta del 7 aprile scorso faceva riferimento, in generale, al tema della prescrizione e, quindi, a tutti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno aventi ad oggetto questo tema (si tratta dei disegni di legge nn. 1844, già approvato dalla Camera dei deputati, 708, 709, 1113, 1693, 1713 e 1824 nonché del citato disegno di legge n. 2103) - il senatore PALMA (FI-PdL XVII) - il quale richiama l'attenzione sulle rilevanti implicazioni procedurali di una congiunzione dell'esame dei disegni di legge in titolo con l'esame dei citati disegni di legge in materia di prescrizione - il correlatore CASSON (PD) nuovamente - che sottolinea come la proposta di congiunzione dei disegni di legge in titolo con i disegni di legge in materia di prescrizione, ivi incluso il ricordato disegno di legge n. 2103, sarà sottoposta dai relatori alla Commissione al termine della discussione generale - e, infine, il presidente D'ASCOLA, che rileva come l'assunzione della relativa determinazione, da parte della Commissione, al termine della discussione generale sia coerente con la circostanza che l'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione è in una diversa e più avanzata fase procedurale.

 

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) interviene brevemente facendo presente di condividere integralmente i rilievi svolti dal senatore Caliendo nel suo intervento nella seduta del 13 aprile scorso e sottolineando, da un diverso punto di vista, l'esigenza che le programmate audizioni precedano la fase emendativa in modo tale che, in questa, si possa tener conto delle risultanze di quelle.

 

Interviene quindi il senatore CAPPELLETTI (M5S), il quale si sofferma innanzitutto sul disposto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2067, evidenziando come la modifica proposta all'articolo 416-ter del codice penale in tema di scambio elettorale politico mafioso rappresenti un evidente ripensamento da parte di quelle forze politiche che, non più di due anni fa, con la legge n. 62 del 2014 avevano rivisto al ribasso le pene in precedenza previste per questo delitto. La sua parte politica si oppose a quella modifica, ritenendola del tutto ingiustificata, e quindi non può che valutare positivamente l'evidente correzione di rotta rappresentata dalla modifica contenuta nel predetto articolo 3. Non è possibile però non chiedersi quali siano stati i costi di questo atteggiamento ondivago e contraddittorio, così come non è possibile non chiedersi per quale motivo si sia scelto di prevedere un minimo edittale di sei anni, invece di ritornare ai sette anni previsti anteriormente alla modifica del 2014.

Passando poi a considerare il tema delle intercettazioni, il senatore Cappelletti osserva come sia evidente l'inopportunità dell'intervento normativo delineato dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2067 - intervento normativo che, per di più, si configura nei termini di una delega di assoluta genericità che finisce per attribuire al legislatore delegato, in modo integrale, il ruolo del legislatore ordinario - e come, sotto un diverso profilo, non sia possibile non constatare che, quando ieri le intercettazioni si rivelavano come uno strumento che metteva in difficoltà esponenti del centro-destra, essendo al Governo il centro-destra, da questa parte politica venivano proposte di interventi restrittivi in materia, oggi, che le intercettazioni mettono in difficoltà esponenti politici del centro-sinistra, essendo al Governo il centro-sinistra, analoghi interventi vengono proposti da questa diversa parte politica. Cita al riguardo una dichiarazione del senatore Lumia - volta ad affermare che mai la parte politica dello stesso senatore Lumia avrebbe fatto ricorso ad interventi normativi tali da rievocare la stagione delle leggi ad personam - che appare chiaramente smentita proprio da quanto previsto dal disegno di legge n. 2067 in tema di intercettazioni.

Per quanto riguarda infine il tema della prescrizione, il senatore Cappelletti ritiene che non possano esservi dei dubbi sulla necessità di un intervento in materia e di un intervento che si muova proprio nella direzione auspicata dalla sua parte politica, e cioè nella direzione di una modifica della disciplina vigente che escluda l'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado .

 

La senatrice MUSSINI (Misto) interviene per sottolineare in via generale, la disorganicità evidente del complesso degli interventi proposti dal disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, interventi che appare estremamente difficile, se non impossibile, ricondurre ad un'impostazione unitaria.

Per quanto poi, più specificamente, concerne la delega prevista dall'articolo 7 in materia di revisione della disciplina delle misure di sicurezza, la senatrice Mussini evidenzia l'inadeguata specificazione dei relativi principi e criteri direttivi e come tale inadeguata specificazione appaia particolarmente preoccupante in un tema delicato e complesso quale è quello delle misure di sicurezza, le cui ricadute applicative inoltre, ancor di più in una fase di passaggio come l'attuale, suscitano comprensibilmente la preoccupazione dei cittadini.

Passando poi alla delega relativa alla revisione della disciplina del casellario giudiziario, la senatrice Mussini auspica che il Governo voglia chiarire quali siano le finalità di tale delega poiché, ad una lettura della medesima, tali finalità risultano non discernibili.

Infine anche la senatrice Mussini osserva che il tema della prescrizione deve essere affrontato e che una modifica della disciplina vigente appare indispensabile per garantire una maggiore effettività della giurisdizione ed evitare situazioni di denegata giustizia - con alcune delle quali ha anche avuto modo di entrare in contatto diretto nel corso della sua esperienza parlamentare, come avvenuto di recente con riferimento al caso della Moby Prince - palesemente inaccettabili.

 

Interviene il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), il quale fa presente che non dovrebbe essere necessario ricordare che la Costituzione impone che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione siano inviolabili. A fronte di tale chiara previsione costituzionale, che non ha bisogno di commenti, la realtà mostra un uso deviante e distorto dello strumento in questione, un uso deviante e distorto in cui la diffusione di notizie carpite mediante le attività di intercettazione avviene ad opera dei mezzi di comunicazione di massa - che speculano, spesso, soltanto sul gusto morboso del pubblico per ciò che riguarda la vita privata di alcune persone - senza che il vero e proprio "massacro" della dignità e della vita di chi è vittima di tutto ciò sia, in molti casi, neppure indirettamente giustificato da esigenze di giustizia.

Il tutto si inserisce in un contesto più generale in cui, in concreto, l'esercizio di funzioni giudiziarie è frequentemente, troppo frequentemente, teatro di abusi palesi, con personalità pubbliche, indagate, sottoposte a misure restrittive e poi non processate per anni, magari perché l'ipotesi accusatoria è stata costruita in modo approssimativo, a volte del tutto inverosimile, e non reggerebbe in nessun modo il vaglio del dibattimento. È evidente allora che una riforma della prescrizione nel senso proposto dal testo del disegno di legge n. 1844, già approvato dalla Camera dei deputati, con un allungamento dei termini di prescrizione spropositato - che diventa inverosimile con riferimento a quelle ipotesi delittuose per le quali si è previsto negli ultimi anni un innalzamento delle cornici edittali, per cui l'effetto sulla prescrizione di quest'ultimo si somma a quello che deriverebbe dalle nuove norme - non solo lo trova totalmente contrario, ma gli appare così assurda da chiedersi come una simile proposta possa essere presa seriamente in considerazione.

 

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene richiamando l'attenzione in primo luogo sull'evidente ed inaccettabile contrasto che c'è tra la disciplina codicistica che assicura il segreto dell'indagine, prevedendo l'avviso di garanzia a tutela dell'indagato, e la prassi quotidiana che vede questo segreto regolarmente violato al fine di consentire, di fatto, ai mezzi di comunicazione di massa di utilizzare informazioni, spesso raccolte in modo approssimativo e non professionale per distruggere la dignità delle persone.

Per quanto riguarda il tema della prescrizione, ritiene che l'intervento proposto con il disegno di legge n. 1844 sia del tutto ingiustificato e che esso in realtà produrrebbe ulteriori disfunzioni nella concreta operatività del sistema giudiziario, i problemi del quale dovrebbero invece essere affrontati investendo seriamente sul fronte delle risorse umane e su quello delle risorse materiali, anche con particolare riferimento alla valorizzazione dei nuovi strumenti tecnologici oggi disponibili.

 

Il senatore LUMIA (PD), nel replicare a quanto dichiarato dal senatore Cappelletti, fa presente di non avere nulla da correggere nelle parole da lui in passato pronunciate e alle quali si è fatto riferimento. Nulla, infatti, nei disegni di legge in questo momento all'esame della Commissione è qualificabile come un intervento normativo ad personam.

 

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,25.